CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 28300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/stritite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]"A{ PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA] (...».7( )25. ts.,uti)m-ttkCi.: 17:2".;:a — udito il difeosd1re Iz47 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario (ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen.) avverso la decisione emessa in data 23 novembre 2021 dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione (sentenza numero 10708 del 2022). 2. Con la decisione oggetto di impugnazione è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Roma (il 21 giugno del 2021) in tema di rescissione. Il motivo della inammissibilità è stato ravvisato nella assenza di procura speciale facoltizzante la proposizione dell'atto di ricorso. 3. Nella impugnazione odierna il ricorrente sostiene che la decisione emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte è fondata su errore percettivo, posto che la procura speciale sarebbe stata rilasciata dall'Esposito al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] già in sede di proposizione della domanda di rescissione alla Corte di Appello. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4.1 Ed invero, nel fascicolo della fase di merito sono presenti due nomine difensive in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - una recante la data del 4 agosto 2020, una la data del 8 settembre 2020 - ma in nessuno di tali atti vi è espresso conferimento di procura speciale in riferimento alla domanda di rescissione del giudicato oggetto del giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]