CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2512/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 190. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Bologna, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 45, in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 145. - controricorrente- F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2512/2020 Numero sezionale 907/2022 Numero di raccolta generale 15643/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 avverso la sentenza, n. cron. 3827/2019, della [OSCURATO:PERSONA] ROMAdepositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/03/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) citò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. innanzi al Tribunale di Torino chiedendone, previa declaratoria di responsabilità, la condanna al pagamento della somma di € 3.700,00, oggetto di un assegno di traenza non trasferibile emesso (da [OSCURATO:PERSONA] di Novara con cui aveva sottoscritto una convenzione di assegno) all’ordine di [OSCURATO:PERSONA], che fu negoziato dalla società convenuta pagandolo a persona diversa dalla legittima beneficiaria, attraverso un’asserita condotta negligente, in violazione dell'art. 43 legge ass.. 1.1. Si costituì tempestivamente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ritualmente eccependo l’incompetenza territoriale dell’adito tribunale e contestando l’avversa pretesa. Il Tribunale di Torno dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore di quelli di Benevento, Roma o Firenze, condannando l’attrice alla refusione delle spese di lite. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pertanto, riassunse il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, il quale, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accolse la sua domanda e condannò la menzionata convenuta al pagamento di € 3.700,00, oltre interessi e rivalutazione dal febbraio 2003. 2. Il gravame proposto da quest’ultima avverso tale decisione è stato respinto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 5 giugno 2019, n. 3827, che ha ritenuto responsabile l’appellante per non avere la stessa fornito la prova di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ.. Inoltre, ha negato la configurabilità di una concorrente responsabilità, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l’essere stato spedito l’assegno predetto alla beneficiaria mediante il servizio postale ordinario invocando, sul punto i F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2512/2020 Numero sezionale 907/2022 Numero di raccolta generale 15643/2022 principi enunciati da Cass. n. 1049 del 2019. Qualificò, infine, il debito Data pubblicazione 16/05/2022 dell’appellante come di valore, riconoscendo all’appellata la invocata rivalutazione monetaria. 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a tre motivi. Resiste, con controricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per atto di fusione e cambio della denominazione sociale da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. n. 1736/33, in riferimento agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e legge n. 445/2000 - omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti». Invocandosi, sul punto, i principi enunciati da Cass., SU, n. 12477 e 12478 del 2018, si contesta alla corte distrettuale di per avere ravvisato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. malgrado quest’ultima avesse dedotto e dimostrato la piena diligenza, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., del proprio concreto operato nella negoziazione dell’assegno de quo. Rileva in proposito la ricorrente che la norma dell'art. 43 legge assegni viene a delineare una ipotesi di responsabilità per mancata diligenza, non già di tratto oggettivo. Fissata in tal modo la prospettiva di inquadramento del tema, passa ad osservare che l'esame dei documenti prodotti nei gradi del merito non mostra segni evidenti di contraffazione, né sul titolo negoziato, né sui documenti di riconoscimento acquisiti. L'operatore postale - così si specifica in via ulteriore - ha, da una parte, svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e ha verificato l'assenza di segni di contraffazione e quindi di irregolarità o alterazioni; dall'altra, ha verificato l'identità della persona a favore della quale, in conformità al contenuto del titolo, veniva resa disponibile la somma da esso portata; II) «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: - violazione e falsa applicazione dell’artt. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. 26/2/2004 3 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2512/2020 Numero sezionale 907/2022 Numero di raccolta generale 15643/2022 (carta della qualità del servizio pubblico postale), in riferimento all’art. 1227 Data pubblicazione 16/05/2022 c.c. ed all’art. 43 L.A. Omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti». Si ascrive alla corte capitolina di aver escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l’avvenuta, incauta spedizione del titolo suddetto tramite la posta ordinaria noncurante che lo stesso arrivasse nelle mani del creditore; III) «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 [rectius: 1277. Ndr] c.c.. Omesso esame». Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato come obbligazione risarcitoria il debito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riconoscendo all’appellata il maggior danno asseritamente sofferto, ma in alcun modo dimostrato. 2. Allo scrutinio del primo motivo di ricorso giova premettere che: i) è incontroverso che l’odierna vicenda ha riguardato un assegno di traenza non trasferibile, emesso da [OSCURATO:PERSONA] di Novara, incaricatane dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) con cui intratteneva una convenzione di assegno, all’ordine di [OSCURATO:PERSONA], che fu negoziato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pagandolo a persona diversa dalla legittima beneficiaria; ii) l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni) sancisce che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”. 2.1. Rileva il Collegio, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute per dirimere un contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine alla interpretazione di detta norma, con le sentenze del 21 maggio 2018, n. 12477 e 12478, hanno ribadito o pronunciato i seguenti principi di diritto: a) la menzionata norma si applica anche all'assegno circolare, all'assegno bancario libero della Banca d'Italia ed all'assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità; b) F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2512/2020 Numero sezionale 907/2022 Numero di raccolta generale 15643/2022 l'espressione «colui che paga», adoperata dall'art. 43, comma 2, l.ass., si Data pubblicazione 16/05/2022 riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento; c) ha natura contrattuale la responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata; d) specificamente: «ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (cfr. Cass., SU, n. 12477 del 2018). 2.1.1. A sostegno di tale conclusione, è stata richiamata la precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza riguardante la responsabilità della banca, ne aveva escluso la natura extracontrattuale, ravvisandovi, invece, un'ipotesi di responsabilità contrattuale cd. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cass., SU, n. 14712 del 2007). Nel ribadire tale principio, la nuova pronuncia ne ha evidenziato l'incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie d'illecito extracontrattuale, precisando che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2512/2020 Numero sezionale 907/2022 Numero di raccolta generale 15643/2022 tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve. E' stato chiarito, inoltre, Data pubblicazione 16/05/2022 che lo scopo della clausola di intrasferibilità consiste non solo nell'assicurare all'effettivo prenditore il conseguimento della prestazione dovuta, ma anche e soprattutto nell'impedire la circolazione del titolo: ed a conferma di tale assunto è stato richiamato l'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933, il quale esclude l'ammortamento dell'assegno non trasferibile proprio perché lo stesso non può essere azionato da un portatore di buona fede, conferendo nel contempo al prenditore, ma solo come conseguenza indiretta, la maggior sicurezza di poterne ottenere un duplicato denunciandone lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario o al traente. 2.2. Alla stregua di tali dicta (peraltro ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Cfr. pure nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021), che il Collegio condivide pienamente (ed alle cui ulteriori argomentazioni giustificative può qui farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la censura in esame si rivela fondata nella misura in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistente il profilo della colpa, sul rilievo che la prova fornita da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - consistita nell'aver documentato di aver identificato il prenditore del titolo previa esibizione della carta di identità e del tesserino attributivo del codice fiscale (secondo quanto ricostruito dal giudice di primo grado e non messo in discussione nel grado d'appello) - non sarebbe stata idonea alla liberazione del debitore. 2.3. In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato, nella sentenza n. 34107/2019, che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2512/2020 Numero sezionale 907/2022 Numero di raccolta generale 15643/2022 adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate Data pubblicazione 16/05/2022 situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass.n. 8047 del 2019). Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (cfr. Cass. n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standards, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr. Cass. n. 5095 del 2011). 2.4. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato il contrasto dell'interpretazione della corte d'appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare), sia sufficientemente specifica. 2.4.1. In particolare, la ricorrente ha evidenziato che - a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che ne ha ritenuta l'inidoneità - la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss. del r.d. n. 773/1931; dall’art. 1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 445/2000; dall’art. 292 del r.d. n. 635/40). Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale impostazione. 2.5.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella citata sentenza n. 34107 del 2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2512/2020 Numero sezionale 907/2022 Numero di raccolta generale 15643/2022 l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia Data pubblicazione 16/05/2022 nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo. 2.5.2. Deve, altresì, osservarsi che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l’abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. E' imposto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. 2.5.3. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti. 2.5.4. Ne consegue che l'impostazione della corte d'appello di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, Cass. n. 3649 del 2021; Cass. n. 12573 del 2021; Cass. n. 3078 del 2022; Cass. n. 6356 del 2022).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2512/2020 Numero sezionale 907/2022 Numero di raccolta generale 15643/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 2.5.5. Né, in contrario, appaiono decisive le “particolari circostanze” contrarie dalla stessa valorizzate (l’essere il portatore dell’assegno sconosciuto alla banca e l’avere aperto appositamente un libretto di deposito), che si rivelano, invece, del tutto “neutre”. Infatti: i) l’essere il portatore del titolo sconosciuto alla banca è proprio la ragione che per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente, il problema dell’identificazione neppure si porrebbe); ii) l’apertura di uno specifico deposito, poi, è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto venendo svincolato, usualmente, solo dopo il placet della banca trattaria). 2.5.6. Infine, va precisato, comunque, che la carta d'identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligenza identificazione purché non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità. Atteso che tale profilo non è stato affrontato dalla corte d'appello, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio affinché venga esaminato anche tale aspetto. 3. Il secondo motivo del ricorso è fondato. 3.1. Giova premettere che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] di Novara (che avrebbe materialmente spedito l’assegno su incarico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con cui intratteneva una convenzione di assegno) non sia presente in giudizio, come eccepito nel controricorso, non risulta essere stato dedotto in appello e/o in primo grado, nulla emergendo, sul punto, dalla sentenza impugnata. 3.1.1. L’eccezione in questione, pertanto, deve considerarsi inammissibile alla stregua della giurisprudenza pacifica di questa Corte secondo cui, qualora nel giudizio di cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, l’istante deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2512/2020 Numero sezionale 907/2022 Numero di raccolta generale 15643/2022 precedente lo abbia fatto, non essendo prospettabili per la prima volta in Data pubblicazione 16/05/2022 sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass.16632/2010). In quest'ottica, la parte ha l'onere – nella specie rimasto inadempiuto - di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente, nel proprio atto, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). 3.2. Fermo quanto precede, l’assunto della corte capitolina che ha escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l’avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, del titolo suddetto tramite la posta ordinaria noncurante che lo stesso arrivasse nelle mani del creditore, non è coerente con quanto recentemente affermato da Cass., SU, n. 9769 del 2020, secondo cui «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (cfr., in senso conforme, le successive Cass. n. 25873 del 2020 e Cass. n. 34201 del 2021). Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata al fine di consentire al giudice di rinvio di procedere ad un nuovo esame del corrispondente motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla luce dell’appena riportato principio. 4. Il terzo motivo del ricorso, infine, può considerarsi assorbito.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 2512/2020 Numero sezionale 907/2022 Numero di raccolta generale 15643/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 5. In conclusione, l’odierno ricorso deve essere accolto quanto ai suoi primi due motivi, dichiarandosene assorbito il terzo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, rinviandosi la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiarandone assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R