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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 08275/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11180/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via di Sant’[OSCURATO:PERSONA] n. 96, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] F. Casucci, giusta procura allegata al controricorso; - controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA] dei titoli azionari della [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del custode giudiziario pro tempore - intimata - avverso la sentenza n. 5404/2017 della Corte Di Appello di Milano, pubblicata il 21/12/2017; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata in data 21 dicembre 2017 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva: a) dichiarato la parziale litispendenza tra il presente giudizio, limitatamente alla domanda di accertamento della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, numeri 1 e 2 cod. civ., e quello all’epoca pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. innanzi alla Corte di appello di Roma avverso la sentenza del locale Tribunale n. 7692/13; b) dichiarato la nullità del marchio nazionale n. 1188781 relativo al segno MATTIOLO concesso in titolarità a [OSCURATO:PERSONA] in data 23 aprile 2009 per le classi 3, 9 e 25; c) accertato la contraffazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] con l’uso del detto r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 marchio in danno degli anteriori marchi registrati [OSCURATO:PERSONA] in titolarità alla [OSCURATO:PERSONA] S.A.; d) inibito a [OSCURATO:PERSONA] ogni ulteriore utilizzazione del segno contraffatto; e) revocato l’uso del domain name mattiolo.net da parte del titolare [OSCURATO:PERSONA]; f) condannato [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.A., disponendo altresì la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale.

2. La Corte di appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto: a) la sussistenza della competenza territoriale del foro milanese, stante la specialità della previsione dell’art. 120 del Codice della proprietà Industriale di cui al d. lgs. n. 30 del 2005 e s.m.i. rispetto agli altri fori concorrenti; b) la sussistenza della legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.A. ad agire per la declaratoria di nullità del marchio contraffatto; c) la correttezza dei poteri rappresentativi del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.A. nell’ambito della procura alle liti; d) la sussistenza dell’ipotesi di nullità del marchio nazionale MATTIOLO per confusione (12, lett. a) e 20 lett. b) c.p.i.) con il marchio precedentemente registrato [OSCURATO:PERSONA], escludendo la convalidazione per preuso del marchio MATTIOLO e la decadenza del marchio [OSCURATO:PERSONA] per non uso; e) l’impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di rivendicare l’uso del marchio MATTIOLO come patronimico, attesa la pregressa cessione da parte dello stesso dei diritti di sfruttamento del marchio [OSCURATO:PERSONA], con conseguente preclusione del diritto a utilizzare il proprio nome come marchio autonomo; f) l’illegittimità conseguenziale della registrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del domain name mattiolo.net per la vendita on line dei propri prodotti, stante l’analogo effetto confusorio già rilevato per il marchio; g) la conseguente nullità del marchio e del nome di dominio, con condanna equitativa al r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 risarcimento del danno h) la nullità del motivo di appello – ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. – con cui [OSCURATO:PERSONA] lamentava la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] S.A. per non essere stata parte del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Roma

3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. hanno resistito con controricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] dei titoli azionari della [OSCURATO:PERSONA] S.A. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: «I – Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 2 in relazione , all’art. 39 c.p.c. e all’art. 120 c.p.i., all’art. 40 c.p.c. e 104 c.p.c., agli artt. 99 e 112 c.p.c., all’art. 18, 19, 20 e 33 c.p.c. e all’art. 28 c.p.c., ai principi giurisprudenziali (diritto vivente) in tema di edictio actionis e del principio di terzietà del giudice.

Violazione dell’art. 120 c.p.i. sesto comma per la c.d. competenza diffusa e del principio del foro commissi delicti.». b.

Secondo motivo: «II - Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc, violazione dell’art. 77 e 100 c.p.c., nonché dell’art. 25 (L. 31.3.1195 n. 218) del diritto privato societario e ai principi giurisprudenziali (diritto vivente) in tema di capacità processuale e del corretto conferimento dello ius postulandi. – Violazione dell’art.321 c.p.p. e 259 c.p.p. dell’art. 2636 c.c. in relazione alla capacità processuale del Custode giudiziario.

Violazione dell’art. 121 c.p.i.». r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 c.

Terzo motivo: «III – Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc.

Violazione dell’art. 21 e 20 comma 1 c.p.i., artt. 6 e 7 c.c., art. 28, art. 24 e 26 c.p.i. in relazione all’art. 100 c.p.c.». d.

Quarto motivo: «IV – Violazione delle norme di diritto (art.360 c.p.c., n. 3) in punto di condanna risarcitoria, laddove ha liquidato il danno lamentato dalle società [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A., senza però che quest’ultima abbia offerto la benché minima prova della sua sussistenza.». e.

Quinto motivo: «V – Violazione delle norme di diritto art.360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 342 c.p.c. sull’inammissibilità dei motivi d’appello.».

2. Le controricorrenti hanno argomentato l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui hanno in ogni caso chiesto il rigetto.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

4. Il primo motivo è infondato, sebbene la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale vada parzialmente corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.

Invero, il foro del domicilio eletto ai sensi dell’art. 120 c.p.i. – che la sentenza impugnata indica come prevalente, in quanto speciale, rispetto a ogni foro concorrente stabilito in via generale dal codice di rito – non ha tale caratteristica di specialità assoluta.

Deve, infatti, ribadirsi sul punto quanto condivisibilmente già affermato da questa Corte (Sez. 6-1, Ordinanza n. 35056 del 17/11/2021; id., Ordinanza n. 15623 del 11/06/2019), secondo cui in tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 c.p.i. vale solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, domicilio, dimora del convenuto), essendo invece r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 concorrente con il foro previsto dal successivo comma 6, che prevede anche la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale.

In applicazione di tale principio, la censura in esame da un lato lamenta genericamente di una lesione del principio di litispendenza, senza tuttavia dimostrare – posto che la relativamente eccezione è stata parzialmente accolta - la totale identità di causa tra il giudizio preventivamente adito innanzi al foro romano rispetto al presente giudizio intentato innanzi al foro milanese (non essendovi alcuna puntuale dimostrazione dell’identità delle due controversie, anzi revocabile in dubbio posto che, per stessa ammissione del ricorrente, la domanda di estensione della domanda al marchio [OSCURATO:PERSONA] è stata giudicata inammissibile per tardività dal Tribunale di Roma - vedi ricorso a pag. 11).

Dall’altro, posto che il foro ex art. 120 c.p.i. è comunque concorrente con il locus commissi delicti, la censura in esame non contesta la correttezza dell’identificazione del foro prescelto sotto tutti i profili di concorrenza, dovendo pertanto, in difetto, dichiararsi corretta la scelta di uno dei fori alternativi.

5. Il secondo motivo è inammissibile perché, a fronte dell’affermazione della sentenza impugnata che fonda la legittimazione del legale rappresentante delle società odierne controricorrenti su precisi documenti riscontrati in atti (a pagina 14: per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., un verbale del c.d.a., per [OSCURATO:PERSONA] S.A. una delibera assembleare, un estratto del Registro del Commercio lussemburghese), anziché confutare la pertinenza di siffatte argomentazioni, affronta questioni del tutto eccentriche, basate su una presunta rilevanza penale della relativa questione, che non costituisce la ratio decidendi resa sul punto dalla Corte milanese. r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. Il terzo motivo è inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, nella sua sostanza pretende da questa Corte una non consentita valutazione del materiale probatorio acquisito in atti, sul punto dell’accertamento, peraltro concordemente e puntualmente motivato da entrambi i giudici di merito, sia sull’insussistenza della convalidazione del marchio in titolarità del ricorrente, sia sulla decadenza per non uso del marchio precedentemente registrato e ceduto in uso alla parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.A., sia sulla illegittimità dell’uso del domain name.

7. Il quarto motivo è inammissibile giacché, pacifico essendo che il giudice del merito può liquidare il danno da contraffazione in via equitativa, la censura si limita, da un lato, a negarne apoditticamente la possibilità (la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel senso dell’ammissibilità della liquidazione equitativa, distinguendosi semmai i criteri per procedere al relativo calcolo: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5666 del 02/03/2021; id.

Sentenza n. 8944 del 14/05/2020; id.

Sentenza n. 4048 del 01/03/2016); dall’altro, la stessa censura non contesta il criterio di quantificazione adottato dai giudici di merito ma, ancora una volta, lamenta l’insussistenza del suo presupposto, ovvero della contraffazione, incorrendo nella medesima causa di inammissibilità argomentata a confutazione del terzo motivo di ricorso; inammissibilità che non consente di entrare nel merito della motivazione resa dalla Corte territoriale, come invece opina il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte.

8. Il quinto motivo è inammissibile perché, in violazione del criterio di specificità dei motivi di ricorso previsto dall’articolo 366, primo comma, n. 6) cod.. proc. civ., a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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9. La soccombenza regola le spese.

10. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08 marzo 2022.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11180/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via di Sant’[OSCURATO:PERSONA] n. 96, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] F. Casucci, giusta procura allegata al controricorso; - controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA] dei titoli azionari della [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del custode giudiziario pro tempore - intimata - avverso la sentenza n. 5404/2017 della Corte Di Appello di Milano, pubblicata il 21/12/2017; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata in data 21 dicembre 2017 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva: a) dichiarato la parziale litispendenza tra il presente giudizio, limitatamente alla domanda di accertamento della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, numeri 1 e 2 cod. civ., e quello all’epoca pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. innanzi alla Corte di appello di Roma avverso la sentenza del locale Tribunale n. 7692/13; b) dichiarato la nullità del marchio nazionale n. 1188781 relativo al segno MATTIOLO concesso in titolarità a [OSCURATO:PERSONA] in data 23 aprile 2009 per le classi 3, 9 e 25; c) accertato la contraffazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] con l’uso del detto r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 marchio in danno degli anteriori marchi registrati [OSCURATO:PERSONA] in titolarità alla [OSCURATO:PERSONA] S.A.; d) inibito a [OSCURATO:PERSONA] ogni ulteriore utilizzazione del segno contraffatto; e) revocato l’uso del domain name mattiolo.net da parte del titolare [OSCURATO:PERSONA]; f) condannato [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.A., disponendo altresì la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale. 2. La Corte di appello, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto: a) la sussistenza della competenza territoriale del foro milanese, stante la specialità della previsione dell’art. 120 del Codice della proprietà Industriale di cui al d. lgs. n. 30 del 2005 e s.m.i. rispetto agli altri fori concorrenti; b) la sussistenza della legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.A. ad agire per la declaratoria di nullità del marchio contraffatto; c) la correttezza dei poteri rappresentativi del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] S.A. nell’ambito della procura alle liti; d) la sussistenza dell’ipotesi di nullità del marchio nazionale MATTIOLO per confusione (12, lett. a) e 20 lett. b) c.p.i.) con il marchio precedentemente registrato [OSCURATO:PERSONA], escludendo la convalidazione per preuso del marchio MATTIOLO e la decadenza del marchio [OSCURATO:PERSONA] per non uso; e) l’impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di rivendicare l’uso del marchio MATTIOLO come patronimico, attesa la pregressa cessione da parte dello stesso dei diritti di sfruttamento del marchio [OSCURATO:PERSONA], con conseguente preclusione del diritto a utilizzare il proprio nome come marchio autonomo; f) l’illegittimità conseguenziale della registrazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del domain name mattiolo.net per la vendita on line dei propri prodotti, stante l’analogo effetto confusorio già rilevato per il marchio; g) la conseguente nullità del marchio e del nome di dominio, con condanna equitativa al r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 risarcimento del danno h) la nullità del motivo di appello – ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. – con cui [OSCURATO:PERSONA] lamentava la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] S.A. per non essere stata parte del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Roma 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. hanno resistito con controricorso, mentre la [OSCURATO:PERSONA] dei titoli azionari della [OSCURATO:PERSONA] S.A. è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «I – Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 2 in relazione , all’art. 39 c.p.c. e all’art. 120 c.p.i., all’art. 40 c.p.c. e 104 c.p.c., agli artt. 99 e 112 c.p.c., all’art. 18, 19, 20 e 33 c.p.c. e all’art. 28 c.p.c., ai principi giurisprudenziali (diritto vivente) in tema di edictio actionis e del principio di terzietà del giudice. Violazione dell’art. 120 c.p.i. sesto comma per la c.d. competenza diffusa e del principio del foro commissi delicti.». b. Secondo motivo: «II - Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc, violazione dell’art. 77 e 100 c.p.c., nonché dell’art. 25 (L. 31.3.1195 n. 218) del diritto privato societario e ai principi giurisprudenziali (diritto vivente) in tema di capacità processuale e del corretto conferimento dello ius postulandi. – Violazione dell’art.321 c.p.p. e 259 c.p.p. dell’art. 2636 c.c. in relazione alla capacità processuale del Custode giudiziario. Violazione dell’art. 121 c.p.i.». r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 c. Terzo motivo: «III – Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc. Violazione dell’art. 21 e 20 comma 1 c.p.i., artt. 6 e 7 c.c., art. 28, art. 24 e 26 c.p.i. in relazione all’art. 100 c.p.c.». d. Quarto motivo: «IV – Violazione delle norme di diritto (art.360 c.p.c., n. 3) in punto di condanna risarcitoria, laddove ha liquidato il danno lamentato dalle società [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A., senza però che quest’ultima abbia offerto la benché minima prova della sua sussistenza.». e. Quinto motivo: «V – Violazione delle norme di diritto art.360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 342 c.p.c. sull’inammissibilità dei motivi d’appello.». 2. Le controricorrenti hanno argomentato l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui hanno in ogni caso chiesto il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4. Il primo motivo è infondato, sebbene la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale vada parzialmente corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. Invero, il foro del domicilio eletto ai sensi dell’art. 120 c.p.i. – che la sentenza impugnata indica come prevalente, in quanto speciale, rispetto a ogni foro concorrente stabilito in via generale dal codice di rito – non ha tale caratteristica di specialità assoluta. Deve, infatti, ribadirsi sul punto quanto condivisibilmente già affermato da questa Corte (Sez. 6-1, Ordinanza n. 35056 del 17/11/2021; id., Ordinanza n. 15623 del 11/06/2019), secondo cui in tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto dal convenuto di cui al comma 3 dell'art. 120 c.p.i. vale solo per i fori indicati al precedente comma 2 del medesimo articolo (residenza, domicilio, dimora del convenuto), essendo invece r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 concorrente con il foro previsto dal successivo comma 6, che prevede anche la competenza del giudice del luogo di commissione dei fatti di contraffazione o di concorrenza sleale. In applicazione di tale principio, la censura in esame da un lato lamenta genericamente di una lesione del principio di litispendenza, senza tuttavia dimostrare – posto che la relativamente eccezione è stata parzialmente accolta - la totale identità di causa tra il giudizio preventivamente adito innanzi al foro romano rispetto al presente giudizio intentato innanzi al foro milanese (non essendovi alcuna puntuale dimostrazione dell’identità delle due controversie, anzi revocabile in dubbio posto che, per stessa ammissione del ricorrente, la domanda di estensione della domanda al marchio [OSCURATO:PERSONA] è stata giudicata inammissibile per tardività dal Tribunale di Roma - vedi ricorso a pag. 11). Dall’altro, posto che il foro ex art. 120 c.p.i. è comunque concorrente con il locus commissi delicti, la censura in esame non contesta la correttezza dell’identificazione del foro prescelto sotto tutti i profili di concorrenza, dovendo pertanto, in difetto, dichiararsi corretta la scelta di uno dei fori alternativi. 5. Il secondo motivo è inammissibile perché, a fronte dell’affermazione della sentenza impugnata che fonda la legittimazione del legale rappresentante delle società odierne controricorrenti su precisi documenti riscontrati in atti (a pagina 14: per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., un verbale del c.d.a., per [OSCURATO:PERSONA] S.A. una delibera assembleare, un estratto del Registro del Commercio lussemburghese), anziché confutare la pertinenza di siffatte argomentazioni, affronta questioni del tutto eccentriche, basate su una presunta rilevanza penale della relativa questione, che non costituisce la ratio decidendi resa sul punto dalla Corte milanese. r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 6. Il terzo motivo è inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, nella sua sostanza pretende da questa Corte una non consentita valutazione del materiale probatorio acquisito in atti, sul punto dell’accertamento, peraltro concordemente e puntualmente motivato da entrambi i giudici di merito, sia sull’insussistenza della convalidazione del marchio in titolarità del ricorrente, sia sulla decadenza per non uso del marchio precedentemente registrato e ceduto in uso alla parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.A., sia sulla illegittimità dell’uso del domain name. 7. Il quarto motivo è inammissibile giacché, pacifico essendo che il giudice del merito può liquidare il danno da contraffazione in via equitativa, la censura si limita, da un lato, a negarne apoditticamente la possibilità (la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel senso dell’ammissibilità della liquidazione equitativa, distinguendosi semmai i criteri per procedere al relativo calcolo: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5666 del 02/03/2021; id. Sentenza n. 8944 del 14/05/2020; id. Sentenza n. 4048 del 01/03/2016); dall’altro, la stessa censura non contesta il criterio di quantificazione adottato dai giudici di merito ma, ancora una volta, lamenta l’insussistenza del suo presupposto, ovvero della contraffazione, incorrendo nella medesima causa di inammissibilità argomentata a confutazione del terzo motivo di ricorso; inammissibilità che non consente di entrare nel merito della motivazione resa dalla Corte territoriale, come invece opina il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte. 8. Il quinto motivo è inammissibile perché, in violazione del criterio di specificità dei motivi di ricorso previsto dall’articolo 366, primo comma, n. 6) cod.. proc. civ., a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 appello per novità e per la sua identità con la domanda di concorrenza sleale, rispetto alla quale il Tribunale di Milano ha dichiarato nel presente giudizio sussistere la litispendenza in favore del foro romano, omette totalmente di confrontarsi con la citata ratio decidendi ma, genericamente, asserisce (pag. 52) – senza alcuna ulteriore specificazione – che “dalla semplice lettura dell’atto di appello e del motivo specificamente indicato….appare in modio chiaro ed esauriente l’individuazione del quantum appellata” finendo in maniera inammissibile per affidare a questa Corte l’identificazione e la qualificazione giuridica del contenuto del motivo ai fini dello scrutinio della sua ammissibilità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021). 9. La soccombenza regola le spese. 10. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 11180/2018 Numero sezionale 745/2022 Numero di raccolta generale 8275/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08 marzo 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11180/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F R A U L I N I P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 7 e 3 6 6 b 1 d 9 9 d 7 0 7 d b f a 3 4 3 5 4 2 f c e 3 8 c - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d
Sentenza Cassazione n. 08275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris