CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 14247/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 settembre 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 624, 625, n. 2, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza della legge e del vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della prescrizione, è fondato, atteso che il reato di furto monoaggravato (nella motivazione della sentenza di primo grado si fa riferimento solo all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. e la pena inflitta corrisponde al minimo edittale per il furto monoaggravato) è stato commesso il 25 maggio 2015 ed il termine minimo di prescrizione, nel caso di specie, è pari ad anni sei, e considerato che la sentenza di primo grado è stata emessa il 15 settembre 2015 e che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato emesso solo successivamente a questa data e medio tempore non sono intervenuti atti interruttivi, il termine è interamente decorso il 25 settembre 2021; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i