CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17 giugno 2021 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, giudicando in sede di rinvio sull'appello proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato a quest'ultimo la misura custodiale in relazione al reati di cui agli artt. 416-bis, primo, terzo, quarto e sesto comma, cod. pen. (capo 1) e 110, 629, primo e secondo comma in relazione all'art. 628, comma terzo, nn. 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen. (capo 6). Al ricorrente si contesta: a) la partecipazione, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra"; b) l'estorsione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, a seguito della minaccia anche implicita derivante dalla loro appartenenza all'associazione mafiosa "cosa nostra", sarebbe stato costretto a rinunciare all'acquisto di due fondi agricoli, consentendone, così, l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando ciascuno un unico motivo di ricorso volto a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1 Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono i vizi di contraddittorietà ed apparenza della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale non ha fatto buon governo delle coordinate esegetiche contenute nella sentenza rescindente avendo omesso di valutare il tempo silente unitamente alle altre emergenze investigative e, in particolare: i) l'episodicità della condotta del Vivona, circoscritta al solo anno 2013; ii) il tempo trascorso da tale ultima condotta, atteso che, a fronte di una contestazione aperta e di indagini protratte fino al 2015, non risultano ulteriori condotte, precedenti o successive, ascrivibili al ricorrente; iii) il ruolo rivestito dal Vivona all'interno della consorteria mafiosa, erroneamente ritenuto apicale (appartenenza alla cd. "Corte Suprema"). L'espressione "Corte Suprema" era stata adottata nella conversazione del 14 ottobre 2012 con un tono sarcastico e senza alcun riferimento ad una appartenenza a tale consesso del ricorrente che, tra l'altro, non aveva partecipato all'incontro avvenuto il giorno precedente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Furnari; iiii) l'incensuratezza del Vivona. 2.2 Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono il difetto e l'illogicità della motivazione in ordine al pericolo di recidiva, ritenuto sussistente senza considerare, oltre agli elementi già segnalati nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e l'estraneità al programma associativo delle questioni legate al pascolo, le uniche in relazione alle quali risulta l'interessamento del Vivona. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 1.1Giova premettere che l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare aveva ravvisato un quadro gravemente indiziario a carico del ricorrente solo per l'estorsione ai danni dell'Angileri, escludendo, tuttavia, la sussistenza di esigenze cautelari in considerazione del carattere risalente nel tempo dell'episodio criminoso e dell'incensuratezza dell'indagato. Quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. invece, la sola partecipazione del ricorrente alla riunione del 29 settembre 2011 in cui, alla presenza dei capi mafia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fu convenuta la cessione del terreno da Angileri alla Furnari, non è stata ritenuta sufficiente, anche in considerazione dell'oggetto limitato dell'incontro e del suo carattere remoto, ad inferire una partecipazione dell'indagato al sodalizio mafioso denominato "cosa nostra". Il Tribunale, investito dell'appello del Pubblico Ministero, pur ravvisando gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (desumendo, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali la partecipazione dell'indagato alle attività dell'associazione mafiosa "cosa nostra"), ha rigettato l'impugnazione per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione sia dell'assenza di ulteriori condotte ascrivibili all'indagato successivamente al 2013 che della sua incensuratezza. Detta ordinanza è stata annullata con rinvio dalla Seconda sezione di questa Corte, con sentenza n. 15610 del 12 febbraio 2021, su ricorso del Pubblico ministero che aveva dedotto la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Con la sentenza rescindente la Corte, pur dando atto della sussistenza di un contrasto ermeneutico sulla questione, ha aderito all'orientamento secondo il quale, una volta ravvisata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di pericolosità sociale del partecipe può essere superata solo quando dagli elementi agli atti, o dedotti dalla parte interessata, emerga che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (si veda, tra le tante, Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855). La Corte ha, inoltre, aggiunto che il c.d. "tempo silente" (ovvero il lasso di tempo, non accompagnato da ulteriori manifestazioni di pericolosità, intercorrente tra l'emissione della misura ed i fatti contestati) è stato erroneamente valorizzato dai Giudici del merito al fine di escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, trascurando, tra l'altro, di parametrare tale fattore alla gravità del reato contestato nell'imputazione provvisoria, alla natura "storica" del sodalizio mafioso ed al ruolo che si assumeva avesse svolto il ricorrente. In particolare, la Corte ha escluso che il "tempo silente" abbia una valenza idonea a dimostrare, di per sé, l'irreversibile allontanamento dell'associato dal sodalizio, essendo, comunque, necessaria «una dimostrazione in modo obiettivo e concreto di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (ad esempio un'attività di collaborazione o di trasferimento in altra zona territoriale).» 1.2 Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale non abbia fatto buon governo dei principi indicati da questa Corte di cassazione. L'ordinanza impugnata, con motivazione estremamente sintetica ed a tratti meramente apparente, si è limitata a dare atto dell'assenza di elementi, diversi dal mero decorso del tempo, significativi dell'avvenuto recesso del Vivona dal sodalizio mafioso. Sono state, inoltre, reputate non decisive le argomentazioni difensive volte a porre l'accento sul ruolo non apicale del Vivona. Così facendo, l'ordinanza impugnata si è limitata ad una superficiale traduzione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente che, oltre ad indicare alcune ipotesi esemplificative dell'assenza di esigenze cautelari, ha, comunque, affermato la necessità di una valutazione del c.d. "tempo silente" in rapporto alla gravità del quadro indiziario, alla natura "storica" del sodalizio ed al ruolo attribuito al ricorrente. In particolare, il Tribunale, omettendo un adeguato confronto con le allegazioni difensive in merito al ruolo non verticistico del ricorrente (il riferimento in toni sarcastici alla c.d. "Corte Suprema" contenuto nell'intercettazione dell'ottobre 2012; l'assenza di ulteriori elementi a carico del ricorrente nelle risultanze delle successive attività investigative svolte nel triennio 2013-2016; l'assenza di alcun riferimento al Vivona nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]), si è limitato ad una generica valutazione di irrilevanza ai fini della dimostrazione dell'allontanamento del Vivona dal sodalizio. Colgono, dunque, nel segno entrambi i ricorsi nel censurare il difetto di motivazione ed il suo carattere apparente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è riconducibile nell'alveo del vizio di violazione di legge (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710) e sussiste allorché questa, come nel caso in esame, si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (tra le tante, Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100). 2. Le considerazioni sopra esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. affinché, previa specifica valutazione critica di tutte le deduzioni ed allegazioni difensive, rapportando il c.d. tempo silente al quadro indiziario a carico del ricorrente, proceda a nuovo giudizio in merito alla questione relativa alle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso il 3 dicembre 2021 I