CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 agosto 2026
Cassazione n. 24570/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
villari, giusta procura speciale in atti- resistente –avverso la sentenza n. 2526/2/2017 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata in data 16.9.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. Con avviso di accertamento n. 808010200336/2009, notificato il9.12.2009, riferito all'anno di imposta 2004, l'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Rossano avvisava la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di aver procedutoal controllo della sua posizione fiscale relativa all'anno di imposta 2004 edi aver determinato in modo sintetico ex art.38, commi 4° e 5°, DPR n.600/1973 (cd. "redditometro") un maggior reddito complessivoimponibile di € 94.913,00, con conseguente accertamento di maggiorNumero registro generale 8459/2018Numero sezionale 5280/2026Numero di raccolta generale 24570/2026Data pubblicazione 08/08/2026imposta Irpef per € 34.423,00, maggior addizionale regionale lrpef per €1.329,00 e sanzione amministrativa pecuniaria irrogata pari ad €42.902,40, per un totale (tra maggiori imposte e sanzioni) di €78.654,00.2. La C.T.P. di Cosenza, adita dalla contribuente, con sentenza n.6907/04/2014, accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite.Riteneva la C.T.P. che il ricorso a metodi di natura presuntiva dovesseessere sempre supportato da elementi che avvalorassero i riscontridella stessa metodologia e, nel caso di specie, che la contribuenteavesse fornito idonea documentazione comprovante che la proprialiquidità complessiva costituisse idonea fonte di finanziamento per gliincrementi patrimoniali posti in essere nell'anno oggetto dicontestazione. L'Ufficio avrebbe dovuto effettuare una piùapprofondita indagine, estesa anche ai familiari della contribuente.Per quel che riguardava infine il conferimento di quote societarie, laCTP riteneva che l'Ufficio non avesse prodotto alcuna prova atta adimostrare l'effettivo versamento delle stesse.3. La C.T.R. della Calabria respingeva l’appello dell’Ufficio con laseguente motivazione: “Nel merito, l'appello è infondato. L'Agenziaassume che l'atto pubblico avrebbe maggior valore probatorio dellascrittura privata. In realtà, dalla scrittura privata si evince che l'attopubblico di acquisto altro non era che una donazione cd indiretta, infavore della contribuente. Con riguardo alle quote societarie, spettavaall'Agenzia dimostrare che quelle erano state effettivamente versate.Tale prova è mancata. Il canone di locazione, infine, è stato pagatoper soli quattro mesi ed è verosimile che venisse pagato dalla madredella contribuente che, all'epoca (2004) aveva 18 anni e, perciò èprobabilmente vero che la locazione fosse strumentale alla suafrequentazione universitaria nella città di Milano. L'appello va,conclusivamente, rigettato e le spese compensate.”Numero registro generale 8459/2018Numero sezionale 5280/2026Numero di raccolta generale 24570/2026Data pubblicazione 08/08/20264. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoad un unico motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6. E’ stata indi fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. In data 15.7.2026 il difensore della controricorrente ha depositatodocumentazione relativa alla definizione ex art. 6 d.l. n. 119/2018, aseguito della quale è stato emesso decreto di riconvocazione per ladata del 24.7.2026.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. 600/73, vigenteratione temporis, e dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, commaprimo, n. 3, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenzaimpugnata, osservando che, nel caso in esame, l’indicatore di capacitàcontributiva più rilevante, del tutto certo ed incontestato, eracostituito dalla spesa per incremento patrimoniale derivante dallacompravendita di un consistente bene immobiliare. La giurisprudenzadi legittimità aveva più volte affermato che la disponibilità di tali beni,come degli altri previsti dalla norma, costituisce una presunzione dicapacità contributiva da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c.Nel caso di specie, la contribuente non aveva in alcun modo fornito laprova liberatoria richiesta.2. Va rilevato, in via preliminare, che il difensore della controricorrenteha depositato documentazione attestante l’adesione alla definizioneagevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 e 7, comma2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge n. 119/2018, convertitocon modificazioni nella legge n. 136/2018.3. La domanda è stata proposta entro il termine del 31.5.2019 e siriferisce all’avviso di accertamento impugnato.Numero registro generale 8459/2018Numero sezionale 5280/2026Numero di raccolta generale 24570/2026Data pubblicazione 08/08/20264. L’art. 6 D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018, stabilisce, alcomma 2, che: “… in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entratenell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositataalla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversiepossono essere definite con il pagamento: del 40 per cento del valoredella controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primogrado………... Il successivo comma 4 dispone che: “Il presente articolosi applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è statonotificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delpresente decreto e per le quali alla data della presentazione delladomanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso conpronuncia definitiva”. Il comma 6, a sua volta, prevede che: “Ladefinizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui alcomma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presentearticolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”. Ai sensi delcomma 8, “Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversiaautonoma è presentata una distinta domanda di definizione esentedall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Percontroversia autonoma si intende quella relativa a ciascun attoimpugnato”. Il comma 9 precisa poi che “Gli effetti della definizioneperfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronuncegiurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data dientrata in vigore del presente decreto”. Il successivo comma 12dispone che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il31 luglio 2020 …”. Il comma 13 prevede, infine, che “In mancanza diistanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parteinteressata, il processo è dichiarato estinto, con decreto delPresidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e deldiniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono ancheNumero registro generale 8459/2018Numero sezionale 5280/2026Numero di raccolta generale 24570/2026Data pubblicazione 08/08/2026come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate.”5. Non risultando notificato alla controricorrente il diniego di definizioneentro il 31 luglio 2020, nè depositata istanza di trattazione entro il 31dicembre 2020, può essere dichiarata l’estinzione del procedimento.6. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, le spese del giudizioestinto restano a carico della parte che le ha anticipate.7. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, sia poiché trattasi di misura la cui natura eccezionale, in quantolatamente sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativaoltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020,n. 10140), sia in quanto la parte ricorrente è l’Agenzia delle Entrate,esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previstoin favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamento delleimposte e tasse gravanti sul processo. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio;spese a carico delle parti che le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026 e, aseguito di riconvocazione, del 24.7.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])