CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. N. 1817-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ALTAVILLA, 49, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta pr ocura speciale in atti; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 01817 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 546/2017 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 24/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 125/2014, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale di Lagonegro accoglieva l’opposizione dei Sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] (cui subentrerà come erede [OSCURATO:PERSONA]) avente ad oggetto l’accertamento dell’intervenuta usucapione speciale di alcuni terrenisiti in agro di Castronuovo di Sant’Andrea,proposta ai sensi de ll’art. 1159 bisc.c. e della legge n. 346/1976 . Il Tribunale riteneva che il ricorrente, che figurava comproprietario e richiedeva di essere riconosciuto unico proprietario, non avesse fornito idonee allegazioni e dimostrazioni di avere goduto dei beni in modo pieno ed esclusivo, ritenendo inammissibili le prove per testi come dallo stesso capitolate. 2. Avverso la pronuncia di accoglimento dell’opposizione veniva proposto appello dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale: a) contestava la ritualità del ricorso in opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stato lo stesso avanzato prima della decorrenza del termine previsto dalla legge speciale Ric. 2018 n. 01817 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -3- per la pubblicazione dell’istanza di riconoscimento della proprietà; b) ri levava che la prova per testi dallo stesso capitolata fosse stata articolata nel rispetto dell'articolo 244 c.p.c., diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale; c) lamentava la motivazione insufficiente e illogica del primo giudice sul punto della dichiarata genericità delle domande poste ai testida lui indicati. 3. Con sentenza n. 546/2017 la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile l’appello, posto chenessuna deduzione sulle questioni di merito era stata avanzata dall’appellante ; riteneva che il Tribunale avesse fondatamente accolto l'opposizione (pur se proposta prima della decorrenza dei novanta giorni) per avere Arbia S alvatore omesso di allegare attività da cui desumere il possesso pieno ed esclusivo dei terreni e considerava sorretta da motivazione congrua e completa la decisione del Tribunale di Lagonegro in ordine alla inammissibilità della prova per testimoni. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza, affidandosi a tre motivi. 5. Resistono gli intimati con controricorso. 6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. Il ricorrente critica la sentenza impugnata in quanto la Corte di appello di Potenza avrebbe determinato ilvalore della causa come “indeterminabile basso” anziché attraverso la Ric. 2018 n. 01817 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -4- moltiplicazione del reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato, come previsto dall’art. 15 c.p.c. 1.1. -Il motivo è generico, perché il ricorrente non fornisce indicazioni sui “luoghi” processuali in cui sono stati forniti al giudice i redditi dominicali o la rendita catastale degli immobili per cui è causa, con la specifica delle basi di calcolo per la determinazione del valore. Inoltre lo stesso non elenca le singole voci della tariffa che sono state violate, ma espone solo il risultato finale dei propri conteggi. Non viene pertanto addotta, allegata e specificat a con la necessaria autosufficienza la compresenza ex actisin giudizio di attendibili elementi per la stima che potevano ostare alla qualificazione della causa come di valore indeterminabile. Di conseguenza, non può che rinviarsi a quanto questa stessa Corte ha già avuto modo di affermare, chiar e ndo che il valore delle cause relative a beni immobili “si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della res (ma) con la conseguenza che, in assenza sia dell'uno che dell'altra il giudice dovrà attenersi alle risultanze degli atti e, non emergendo da essi atti concreti ed attendibili elementi per stima, ritenere la causa di valore indeterminabile” (Cass., n. 7615/1997; n. 10810/2015). Il motivo non è dunque meritevole di accoglimento. 2.-Il secondo motivodi ricorso è così rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c. –in relazione all’art. 99 c.p.c. in relazione alla falsa applicazione dell’art. 3 della legge 346/76 con violazione del principio del contraddittorio – in relazione all’art. 360 c.p.c. commi3, 4, 5 ” . Con esso il ricorrente ripropone l’eccezione di “intempestività” del ricorso in opposizione (già proposta in appello), ritenendo violato l’art. 3 della legge 346/1976, in Ric. 2018 n. 01817 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -5- ragione della ritenuta improcedibilità conseguente all’opposizione proposta dagli attuali resistenti in pendenza delle pubblicazioni relative all’istanza di riconoscimento della proprietà rurale, e, dunque, prima che iniziasse a decorrere il termine previsto dalla norma per proporre opposizione. Considera di conseguenza viziato da improcedibilità l’intero giudizio di primo grado e censura la sentenza di appello che non ha pronunziato sul punto. 2.1.- Il motivo è inammissibile . Esso si risolve in una mera critica alla sentenza, senza che le argomentazioni risultino aderenti e coerenti con i pretesi vizi della decisione, visto che risultano contestualmente denunciati i vizi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5. La formulazione dei lamentati vizi della sentenza contravviene alla regola della chiarezza e non rispetta il principio per cui, seppure l'indicazione dei motivi non necessiti dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte (Cass. n. 10914/2015; Cass. n. 3887/2014). Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa (Cass. n. 14784/2015; Cass. n. 13377/2015; Cass. n. 22607/2014) e comporta la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto (Cass. n. 23804/2016; Cass. n. 22254/2015). Più specificamente, per ciascuno dei lamentati vizi di cui all’art. 360 c.p.c., si formulano le considerazioni che seguono. a) Per non qualificare come inammissibileil motivo con cui si lamenta la violazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Ric. 2018 n. 01817 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -6- non è sufficiente l’indicazione delle norme che si assumono violate (come nella specie), ma occorre dimostrare l’errore di diritto attraverso una circostanziata critica delle soluzioni concrete adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (per tutte Cass. n 24298/2016; n. 24836/2020). b) Quanto al vizio di cui all’art. 360 comma 1, n. 4c.p.c. va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente a pag. 10-11 del ricorso, la Corte di Appello di Potenza non si è limitata ad eccepire, di fronte alla prospettata improcedibilità del giudizio, l'inesistenza dell'art.8 della legge 346/1976 (essendo la legge composta solo di sei articoli). Il giudice di appello risulta invero avere motivato sul punto, ritenendo che nessuna violazione dell'art. 3 di tale legge è configurabile come prospettato dall'appellante, perché il termine di 90 giorni dalla scadenza dell’affissione del decreto di accoglimen to per presentare opposizione è un termine finale, che non impedisce pertanto la proposizione di opposizioni “anticipate”. Non sussiste dunque la lamentata nullità del procedimento neppure per la prospettata violazione del contradditorio, posto che il Tribunale di Lagonegro risulta avere disposto l’estensione del giudizio a tutti i litisconsorti necessari, ossia i comproprietari risultanti dalle indicazioni catastali (come dichiarato anche nel ricorso) e che il giudice di appello non ha ravvisato ragioni di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Per di più, il motivo n eppure risponde al requisito dell’autosufficienza, posto che non vengono indica ti gli atti Ric. 2018 n. 01817 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -7- processuali in cui le precedenti doglianze sul punto sono state proposte. c) Non è dato infine comprendere a cosa si riferisca la censura relativa all’omesso esame exart. 360 primo comma n.5 c.p.c., totalmente priva di ragioni esplicative e della mancata indicazione del fatto omesso e decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti. 3.-Il terzo motivo di ricorso lamenta la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. – in relazione all’art. 2697 c.c. in relazione alla mancata applicazione dell’art. 163 c.p.c. in relazione all’art. 99 c.p.c., all’art. 100 c.p.c. e all’art. 115 c.p.c. con violazione del principio del diritto di difesa sancito dall’art.24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. commi 3,4, 5 ” . Si duole in particolare il ricorrente che il giudice a quo non abbia tenuto conto che l’onere della prova, a seguito della introduzione “anticipata” dell’opposizione da parte degli attuali controricorrenti, a seguito del ribaltamento dei ruoli che si era determinato in giudizio, doveva essere posto a carico di qu esti ultimi. 3.1.-Anche in questo caso l’elenco delle norme violate (cui si aggiunge impropriamente nell’esposizione anche la violazione dell’art. 714 c.c.) non lascia spazio ad una piena comprensione dei profili censuratie il motivo risulta inammissibi le . In ordine alla violazione dell’art. 2697 c.c., la critica tende soprattutto ad evidenziare la confusione dei ruoli (nel senso del loro ribaltamento) relativi alle parti in causa attuata dal giudice di prime cure, con considerazioni già in parte anticipate nel secondo motivo. A volere superare i profili di inammissibilità delvizio dedotto, la censura non ha comunque pregio, dato che questa Corte ha già avuto occasione di precisare, anche con riguardo Ric. 2018 n. 01817 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -8- all’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui allalegge n. 346/1976, che “ la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell’‘animus’, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento in suo favore della dedotta fattispecie acquisitiva” (v., ad esempio, Cass. n.1836/1986, n. 4059/1990, n. 975/2000). Quanto alla seconda norma asserita violata (l’art. 244 c.p.c.), il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili alcunicapitoli di prova per testi, per come formulati dalla parte istante, con argomentazioni ampiamente riportate nella sentenza di appello, che le ha ritenute congrue e corrette. In sede di gravame, la Corte lucana ha evidenziato come l’appellante non abbia sottoposto a specifica e circostanziata censura tali argomentazioni,omettendo di illustrare e spiegare le ragioni per le quali, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Lagonegro, non sarebbe ravvisabile la violazione dell'articolo 244 c.p.c. e neppure prospettando l'operatività nel caso di specie di principi di diritto alternativi a quelli enucleati dalla giurisprudenza di legittimità evocata del giudice di prime cure. Dopo avere mancato di dolersi della circostanza in appello, il ricorrente non è certamente legittimato a ripropone la stessa davanti a questo Collegio. 4.-In conclusione, la sentenza censurata appare sorretta da argomentazioni analitiche, congrue e coerentemente supportate. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in favore dei controricorrenti come in dispositivo. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 01817 sez. S2 -ud. 06-07-2022 -9- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 1.415,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del