CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Alberobello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 08/07/2016 del Tribunale di Brindisi, emessa in esito a giudizio abbreviato, riconosciuta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sola recidiva reiterata, e rideterminata la pena irrogata allo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sei mesi di reclusione, confermava le condanne di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di otto patenti di guida provenienti dal reato di falso (capo "a" dell'imputazione; art. 648 cod. pen.), di [OSCURATO:PERSONA] per il reato falsificazione di una patente di guida in concorso (capo "b" dell'imputazione; art. 110 e 482 cod. pen., in relazione all'art.477 cod. pen.) e di [OSCURATO:PERSONA] sempre per il reato di falsificazione di una patente di guida in concorso (capo "c" dell'imputazione; art. 110 e 482 cod. pen., in relazione all'art. 477 cod. pen.). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: Considerato che il primo motivo - con il quale il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione con specifico riguardo al mancato riconoscimento della grossolanità della falsificazione delle patenti costituente il delitto presupposto - è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ocu/i, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639-01), la Corte d'appello di Lecce ha rispettato tale principio, avendo accertato, sulla base di una valutazione in fatto che non è censurabile in questa sede di legittimità, che della falsificazione delle patenti di guida rinvenute in possesso del Rossini «solo un attento operatore delle forze dell'ordine poteva rendersene conto immediatamente», pervenendo, perciò, correttamente a escludere la grossolanità della stessa falsificazione; considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione relativamente al fine di procurarsi un ingiusto profitto del reato di ricettazione - è manifestamente infondato, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, appare del tutto priva di illogicità, tanto meno manifeste, la motivazione della sentenza impugnata là dove ha ravvisato il dolo specifico del delitto di ricettazione nella (in vero, del tutto logica) possibilità di cedere le false patenti agli interessati anche dietro un corrispettivo; ritenuto che il terzo motivo - con il quale il ricorrente deduce «[v]iolazione del trattamento sanzionatorio» relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. e al n. 4) dell'art. 62 cod. pen. - è manifestamente infondato, atteso che appare del tutto corretta, sul piano logico-giuridico, la motivazione della sentenza impugnata là dove la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto che la consistenza del numero, pari a otto, delle patenti di guida ricettate escludesse la possibilità di applicare le predette invocate circostanze attenuanti. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (proposti con un unico atto): Considerato che il primo motivo - con il quale i ricorrenti deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione all'art. 49 cod. pen., nonché il vizio della motivazione per la contraddittorietà della stessa e per il contrasto con gli atti del processo (in particolare, con la comunicazione di notizia di reato) con specifico riguardo al mancato riconoscimento della grossolanità della falsificazione delle patenti - è manifestamente infondato per le stesse ragioni che si sono evidenziate a proposito dell'analogo primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il secondo motivo - con il quale i ricorrenti deducono: «[i]nsussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e difetto di motivazione per contraddittorietà e illogicità; violazione dell'art. 192 c.p.p. e 546 c.p.p. comma 1 lett. e), n. 1, 2, 4» con riguardo sempre all'affermazione di responsabilità per i reati a essi attribuiti - sono manifestamente infondati atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non è riscontrabile alcuna contraddizione o illogicità, tanto meno manifesta, né alcuna violazione di legge, nel ritenere, come ha fatto la Corte d'appello di Lecce, il concorso nella falsificazione delle due patenti da parte dei ricorrenti sulla base dell'argomento, appunto, del tutto logico, che essi erano gli unici soggetti, risultati tra l'altro, privi di patente per non averla mai conseguita, interessati a ottenere una falsa patente con apposta la propria effige fotografica e in condizione di potere utilizzare le stessa falsa patente; ritenuto che il terzo motivo (erroneamente indicato, come il precedente, con il numero «2») - con il quale i ricorrenti deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e lamentano la mancanza della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato, atteso che: quanto a quest'ultimo aspetto - posto che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato), che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01) e che, sempre con riguardo alle attenuanti generiche, il mancato riconoscimento delle stesse può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986- 01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01) - nel caso di specie, la Corte d'appello di Lecce ha negato le richieste attenuanti, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei suoi precedenti penali e, comunque, dell'assenza di elementi valutabili positivamente e, quanto alla Caliandro, per l'assenza di elementi valutabili positivamente, così rendendo una motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità appena esposti, si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità; quanto alla dosimetria della pena - posto che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01) e che, anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01) - nel caso di specie, le pene irrogate ai due imputati sono di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Lecce, quanto alla Caliandro, mediante l'espressione, utilizzata da tale Corte, pena «equa e congrua» e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], mediante il rinvio ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell