CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01331/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 18.4.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta impropria da operazioni dolose in rubrica loro ascritti, in relazione al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] srl", dichiarato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelle rispettive qualità, la Capaldo, di amministratore di diritto, il Morrone, di socio e amministratore di fatto della società fallita. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, lamentando: 1) illogicità della motivazione, in quanto la corte territoriale, pur avendo ritenuto la Capaldo una semplice prestanome del vero amministratore, il Morrone, ne ha affermato la responsabilità senza soffermarsi sul profilo della consapevolezza da parte dell'imputata dell'attività dell'amministratore di fatto; 2) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della ritenuta circostanza aggravante, di cui all'art. 219, co. 1, I. fall., inapplicabile all'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria; 3) vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all'art. 219, co. 1, I. fall., la cui sussistenza è stata apoditticamente affermata dalla corte territoriale, solo sulla base della entità della somma oggetto di distrazione, peraltro di importo diverso da quello indicato nel capo d'imputazione, senza prendere in considerazione la natura dell'ente creditore, che ebbe a subire il danno; 4) vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che, discostandosi notevolmente dal minimo edittale, avrebbe richiesto una motivazione specifica. 2.2. Con requisitoria scritta del 6.9.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 3. Diverse sono le ragioni che militano per l'inammissibilità dei proposti ricorsi. 4. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, ne va rilevata, innanzitutto, la manifesta infondatezza. Premesso che la difesa non contesta il ruolo di prestanome svolto dall'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], trova applicazione nel caso in esame il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, condiviso dal Collegio, secondo cui la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con l'amministratore di fatto, non discende esclusivamente dalla posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, c.p., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita (cfr. Cass., sez. V, 28.5.2014, n. 44826, rv. 261814; Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767). Come è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità 2 i dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (cfr. Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251). Pertanto, come pure è stato affermato con assunto assolutamente condivisibile, in tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso "ex" art. 40, comma secondo, c.p., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (cfr. Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225). Principi, quelli teste sinteticamente riassunti, che vanno estesi ovviamente anche alle fattispecie di bancarotta impropria, rispetto alle quali non sussistono ragioni per escludere la concorrente responsabilità dell'amministratore di fatto e dell'amministratore di diritto ove ne sussistano i presupposti (cfr. Sez. 5, n. 50489 del 16/05/2018, Rv. 274449). Orbene, le sentenze dei giudici di primo e di secondo grado (da leggere congiuntamente, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218), si inseriscono a pieno titolo in tale alveo giurisprudenziale. Come evidenziato, infatti, dal giudice di primo grado, pur apparendo la Capaldo, in sede di interrogatorio da parte del curatore fallimentare, "scarsamente consapevole delle vicende aziendali", pur tuttavia dalle indagini era emerso (dato non contestato dalla ricorrente) che quest'ultima era stata, unitamente ai suoi familiari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l'effettiva beneficiaria degli assegni apparentemente dati in pagamento a [OSCURATO:PERSONA], a fronte di fatture per operazioni inesistenti, finalizzate a dimostrare falsamente di avere sostenuto spese per la realizzazione di un opificio industriale, allo scopo di ottenere un ingente finanziamento dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Le somme relative ai suddetti titoli di credito, infatti, uscite dal patrimonio della società fallita, come dichiarato dal teste Lanzano, erano poi pervenute, attraverso un giro di assegni, nella disponibilità della Capaldo e dei suoi familiari, risultando pertanto evidente la consapevolezza da parte della ricorrente delle finalità illecite perseguite dall'amministratore di fatto (cfr. pp. 7-8 della sentenza di primo grado; pp. 4-6 della sentenza di appello). Può, in conclusione, affermarsi che per tutte le fattispecie in esame la prova dell'elemento soggettivo del reato è stata legittimamente tratta dalle modalità dei fatti per cui si è proceduto, posto che, come affermato da un condivisibile arresto del [OSCURATO:PERSONA], in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr. Cass., sez. VI, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007). A fronte di tale coerente argomentare, i rilievi difensivi, che valorizzano il contenuto del verbale redatto dal curatore fallimentare in sede di esame della Capaldo, cui si è fatto riferimento in precedenza, appaiono anche del tutto generici e di natura meramente fattuale. 5. Manifestamente infondato e del tutto generico deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile, con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previste dall'art. 216 legge fall. (cfr. ex plurimis, Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, Rv. 281578). 6. Non scrutinabile in questa sede di legittimità appare il terzo motivo di ricorso, con il quale si sollecita una inammissibile rivalutazione nel merito e si reiterano acriticamente le medesime doglianze già disattese dalla corte territoriale (cfr. pp. 7-9 della sentenza di appello), con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di reati fallimentari e ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (cfr. Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403). Sicché tale circostanza aggravante si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (cfr. Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274).I giudici di merito hanno fatto buon governo di tali principi, evidenziando come nel patrimonio della società fallita fosse confluito circa un miliardo di lire (pari alla differenza tra la somma incassata prima dell'interruzione del finanziamento pubblico e quelle effettivamente spese), di cui si erano poi perse le tracce, somma che per la sua entità ha recato un evidente pregiudizio di pari importo alle ragioni del ceto creditorio (cfr. pp. 7-9 della sentenza di appello e p. 7 della sentenza di primo grado). 7. In ordine all'ultimo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la inammissibilità, in quanto con esso vengono rappresentate censure sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabili in sede di legittimità. Si tratta, peraltro, di un motivo anche in questo caso meramente reiterativo, oltre che manifestamente infondato, in quanto la corte territoriale, con motivazione affatto contraddittoria o manifestamente illogica, ha giustificato il trattamento sanzionatorio irrogato, alla luce della gravità dei fatti, facendo buon governo, dunque, dei parametri di cui al disposto dell'art. 133, c.p. (cfr. p. 10 della sentenza impugnata). Ed invero, come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133, c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr., Cass., Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825). Sotto altro profilo la corte territoriale ha correttamente individuato nella mancanza di elementi da valutare positivamente in favore dei prevenuti e nella gravità dei fatti per cui si procede l'ostacolo alla concessione delle invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle circostanze generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ric