CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 34359/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12426 /20 1 6 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Statocondomicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL]); Oggetto:detrazione iva– prova attività e inerenzaiva detratta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - resistente - avversola sentenza d ella Commissione tributaria regionale del l ’Abruzzo n.1403/06/2015 depositata in data 16 / 12 /201 5 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il comitato qui ricorrente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli a fini IVA per l’anno 200 7 con il quale l'ufficio recuperavaiva per euro 119.540 avendo rilevato la inesistenza di alcunaattività commerciale ; - la CTP rigettava il ricorso ; - appellava il Comitato contribuente; - la CTR con la pronuncia qui gravata ha respinto l’ impugnazione ritenendo non fornita da parte del comitato alcuna prova della destinazionead attività commerciale delle spese sostenute per le quali ha chiesto la detrazione ; di conseguenza ha ritenuto contrastante la detrazione dell'iva con le risultanze della dichiarazione nella quale , nel quadro VE , non si indica alcuna operazioneimponibile iva , recuperando detto importo ; - ricorre a questa Corte il Comitato contribuente con atto affidato a tre motivi di gravame; l’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositato atto di costituzione in previsione della pubblica udienza; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione si incentra sul disordine organizzativo che affliggeva al comitato organizzatore in quanto dapoco costituito , i cui organi eligendi dall'assemblea non erano ancoradefiniti; - il motivo è manifestamente inammissibile per un duplice ordine di ragioni; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - in primo luogo , lo stesso è genericamente formulato , non deducendo el ementi qui rilevanti che possano incidere sulla debenzadel maggior tributo accertato; c ome è noto i l motivo di ricorso per cassazione risulta costituire una censur a priv a di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata e comportala inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, commaprimo, n. 4 c .p.c.; - il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità,i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modointelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estraneaal giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunziediverse da quelle impugnate (Cass., sez. 5, 3 agosto 2007,n. 17125; Cass., sez. 1, 18 febbraio 2011, n. 4036) ; - in secondo luogo, riferendosi a circostanze di puro fatto, che avrebberorilevanza in questa sede, esso sollecita la Corte a un riesamedel merito che non le compete e che non le è consentito operare; - il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli art t. 4 e 19 deld.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR - così come il giudice del primo grado - considerato elemento fondamental e per la detraibilitàl'esercizio attuale dell'attività commerciale; - il motivo è inammissibile ; - la CTR ha accertata la natura commerciale dell’operazione; orbene, alla luce di ciò non rileva l’inerenza perché l’inerenza riguardale imprese commerciali. Il contribuente si è rivelato, alla lucedell’accertamento di fatto operato dalla CTR, sprovvisto in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 concreto della qualifica di soggetto esercente attività commerciale,di impresa; - in realtà proprio la giurisprudenza di questa Corte citata dal ricorrentesmentisce la tesi sostenuta in diritto, in quanto ( proprio in forza di Cass. Se z . 5 , Sentenza n. 25777 del 05/12/2014) in temadi IVA, in base alla disciplina dettata dall'art. 4, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dalla sesta direttivadel Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, ai fini della detrazione o del rimborso dell'imposta assolta sulle operazioni passive(come gli acquisti di beni) non è sufficiente il rivestimento formale della qualità di imprenditore, dovendosi verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene o del servizio acquistatorispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata. Ne consegue che la compatibilità dell'operazionecon l'oggetto sociale costituisce mero indizio della inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, della cui dimostrazioneè onerato il contribuente; - va ricordato che la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commercialinon coincide con quella civilistica, giacché il d .P.R. n. 633/1972,art. 4 , in materia di IVA (così come l'art. 55 del TUIR, in materia di imposte sui redditi) intende per esso l'esercizio professionale e abituale, ancorché non esclusivo, delle attività indicate dall' art. 2195 c od . c iv . , nonché delle attività indicate dall'art.2135 c od . c iv . ( quanto all’imposizione sul reddito solo se eccedentii limiti ex art. 32, comma 2, TUIR), anche se le stesse nonsianoorganizzate in forma di impresa, e dunque prescindendo dal requisito organizzativo, che al contrario rappresenta un elemento qualificante e indispensabile per la configurazione dell'impresacommerciale agli effetti civilistici; - ne deriva che in materia di iva rileva in modo dirimente la sostanza economica dell’attività svolta, che deve sempre esistere anche Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 nellaforma dei c.d. “atti preparatori” all’inizio dell’impresa perché iltributo e quindi i principi di detrazione e rivalsa che ne governano l’applicazionepossano venire il rilievo ; - e in particolare quanto alla detrazione in base alla disciplina dettatadagli artt. 4, secondo comma, n. 1, e 19, primo comma, deld.P.R. n. 633 del 1972 , mentre le cessioni di beni da parte di società commerciali sono da considerare "in ogni caso" - cioè senza eccezioni - effettuate nell'esercizio di impresa, per gli acquisti di beni da parte delle stesse società il requisito dell'inerenza, ai fini della detraibilità dell'imposta, non può presumersi sulla base della sola qualità di imprenditore dell'acquirente,essendo onere di chi invoca la detrazione provare che tali operazioni passive sono state effettivamente compiute nell'eserciziod'impresa, cioè in stretta connessione di strumentalitàcon le finalità imprenditoriali ; - e nel presente caso , pur confermandosi che in linea generale rientrano nel concetto di strumentalità anche le attività meramentepreparatorie, risulta dirimente l’accertamento di fatto operatodalla CTR , secondo il quale “dal registro degli acquisti si rilevanosoltanto gli estremi delle fatture e la denominazione dei fornitori, ma nulla è dato riscontrare in ordine alla natura delle operazioni;peraltro, agli atti del fascicolo non si rinvengono né il registrodei corrispettivi né le fatture che l'appellante afferma di averdepositato”; - emerge quindi, sotto l’aspetto probatorio, anche una situazione di difettodi prova (della quale era onerato il contribuente) non solo in ordine alla natura preparatoria ed effettiva delle spese sostenute,la cui iva era portata in detrazione , ma anche in ordine allainerenza dei costi in parola riguardo all’attività esercitata ; il contribuente,in altre parole, secondo la CTR non ha dato prova delcollegamento tra i costi e l’attività d’impresa – anche quella Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 programmata come da svolgersi nel futuro – perché non ha prodottole fatture attestanti la tipologica dei costi; - come è noto all'interessato spetta infatti in ogni caso dimostrare ilrequisito dell'inerenza del bene all'attività d'impresa , vale a dire non solo che l'atto di acquisto d el bene in parola ha naturapreparatoria rispetto all'attività d'impresa che ha dichiarato di voler avviare , ma che esso è tale rispetto ad una attivitàimprenditoriale effettiva, per quanto da materializzarsi nel futuro; - la CTR ha qui escluso addirittura la prova dei costi, alla luce delle incompletezze documentali ; quindi , essa ha fatto corretta applicazione dei ridetti principi negando di conseguenza la detrazionedell’IVA; - tale considerazione in diritto, all a luce dei fatti di cui si è detto, risultain ultimo del tutto coerente con la giurisprudenza unionale, secondo la quale accertare se un soggetto passivo abbia acquistato beni per esigenze della sua attività economica è “questionedi fatto che va valutata tenendo conto di tutti i dati della fattispecie” (CGUE, 11 luglio 1991 in causa C - 97/90 H. Lennartz-FinanzamantMonaco); - il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 58 del d. Lgs. n. 546 del1992 per avere la CTR rilevato d’ufficio e per la prima volta nel corso del giudizio l’eccezione sull’onere della prova della detraibilitàdell’iva recuperata; - il motivo è manifestamente infondato; - invero, dalla lettura della pronuncia della CTR si evince con chiarezzache il tema relativo alla mancata prova della sussistenza deirequisiti per la detraibilità dell’iva è stat o proprio l’oggetto del recupero, quindi della conseguente contestazione svolta dal Consorziocon il ricorso introduttivo di fronte al giudice di primo grado,con ciò determinand osi il perimetro del giudizio; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 - conclusivamente, il ricorso è rigettato; - non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite in mancanza didifese scritte dell’ Amministrazione finanziaria; p.q.m. rigettail ricorso . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del