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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 agosto 1989

Cassazione n. 01848/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1989 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIA.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione di un motoveicolo, riducendo la pena previa qualificazione del fatto ex art. 648, comma secondo - ora quarto - cod. pen., prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti concorrenti, ed assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo C)], deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene che si assume ricettato, ed alla ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti riguardanti la richiesta di esclusione della recidiva contestata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in parte manifestamente infondati.

1. Il primo motivo di ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.

1.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione i gravi indici di provenienza della res in oggetto indicati a pag. 1 della sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 - 01), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad A. oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione.

E costituiscono senza alcun dubbio statuizioni distinte quella inerente all'affermazione di responsabilità (oggetto dell'atto di appello originario) e quella inerente alia mancata esclusione della recidiva.

2.2. Quanto alle doglianze del ricorrente riguardanti quest'ultima, deve, inoltre, precisarsi che il reato contestato all'imputato non rientra tra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., menzionati dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., al quale ultimo soltanto inerisce la declaratoria d'illegittimità costituzionale che ha reso il relativo aumento di pena non obbligatorio, e quindi la relativa recidiva in ipotesi suscettibile di essere esclusa come ogni altra circostanza.

2.3. Nessun interesse ha il ricorrente a dolersi della presunta impossibilità, alla data dell'atto di appello, di chiedere una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti concorrenti sulla predetta recidiva, non essendo ancora intervenuta la declaratoria d'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 69 cod. pen., atteso che detta prevalenza è già stata ritenuta dalla sentenza impugnata.

3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/08/1989 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione di un motoveicolo, riducendo la pena previa qualificazione del fatto ex art. 648, comma secondo - ora quarto - cod. pen., prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti concorrenti, ed assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo C)], deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene che si assume ricettato, ed alla ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti riguardanti la richiesta di esclusione della recidiva contestata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in parte manifestamente infondati. 1. Il primo motivo di ricorso reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione i gravi indici di provenienza della res in oggetto indicati a pag. 1 della sentenza impugnata. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 - 01), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad A. oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione. E costituiscono senza alcun dubbio statuizioni distinte quella inerente all'affermazione di responsabilità (oggetto dell'atto di appello originario) e quella inerente alia mancata esclusione della recidiva. 2.2. Quanto alle doglianze del ricorrente riguardanti quest'ultima, deve, inoltre, precisarsi che il reato contestato all'imputato non rientra tra quelli di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., menzionati dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., al quale ultimo soltanto inerisce la declaratoria d'illegittimità costituzionale che ha reso il relativo aumento di pena non obbligatorio, e quindi la relativa recidiva in ipotesi suscettibile di essere esclusa come ogni altra circostanza. 2.3. Nessun interesse ha il ricorrente a dolersi della presunta impossibilità, alla data dell'atto di appello, di chiedere una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti concorrenti sulla predetta recidiva, non essendo ancora intervenuta la declaratoria d'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 69 cod. pen., atteso che detta prevalenza è già stata ritenuta dalla sentenza impugnata. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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