CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del giorno 8 novembre 2021 la Corte d'appello di Ancona, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado, in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale loro contestato quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita in data 14 maggio 2013. In particolare, al Cancellieri e alla Stefanini, amministratori sino al 22 maggio 2012, è stata attribuita la distrazione della somma di «euro 300.000 circa, mediante prelevamenti senza giustificazioni». 2. Nell'interesse degli imputati stato proposto ricorso per cassazione, affidato, dopo una premessa dedicata all'analisi dell'istruttoria dibattimentale e allo svolgimento del primo e secondo grado di giudizio, ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, contestando l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale «risulta documentalmente provato e sostanzialmente mai contestato dai diretti interessati che dall'anno 2003 all'anno 2012 sono stati effettuati prelievi di denari nel conto 'debiti v/amministratori' per l'importo di quasi 300.000,00 euro». Si rileva: a) che la difesa si era dovuta confrontare con il silenzio del curatore rispetto alle richieste di accedere alla documentazione contabile in suo possesso - richieste formulate via p.e.c. e allegate alla memoria prodotta all'udienza del 6 marzo 2019 -, con la conseguenza che le prospettazioni difensive erano state articolate sulla base di quanto era emerso nel corso del giudizio; b) che attraverso la consulenza tecnica di parte si era giunti all'unica ricostruzione possibile del fatto storico, alla luce della documentazione alla quale era stato possibile accedere; c) che il curatore non si era avveduto della presenza dei rimborsi spesa chilometrici forfettari, regolarmente registrati nella contabilità (nonostante la contraria e contradditoria affermazione della Corte d'appello), sino alla lettura della consulenza tecnica della difesa e non aveva mai cercato la pertinente documentazione giustificativa, ossia le richieste di rimborso; c) che il curatore, nello stimare il debito verso gli amministratori, aveva considerato solo i compensi deliberati, dimenticando sia i rimborsi forfettari, sia i pur meno consistenti rimborsi a pie' di lista, tutti riconosciuti dall'assemblea dei soci con la delibera del 3 gennaio 2001; d) che, non avendo il curatore consentito l'accesso della difesa alla documentazione contabile, non era dato sapere se la delibera del 2001 valesse anche per il 2003 o se ve ne fossero altre; e) che la misura di siffatti rimborsi forfettari era stata desunta dal consulente di parte, in assenza di autorizzazione all'accesso alla contabilità, dai bilanci analitici dei vari anni, tenendo conto che solo i bilanci dal 2004 al 2007 recavano siffatte non obbligatorie indicazioni; f) che, tenendo conto dei saldi iniziali e finali del mastro "Debiti v/Amministratori" - trascurati dalla Corte d'appello -, e del valore dei rimborsi chilometrici - ottenuto moltiplicando il valore medio calcolato sulla base degli importi indicati nei quattro bilanci sopra ricordati per dieci anni - si giungeva a trovare la giustificazione degli importi oggetto di distrazione con l'approssimazione resa necessaria dall'impossibilità di accedere alla documentazione contabile. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità e, dopo avere ribadito considerazioni sviluppate nel precedente motivo, si osserva: a) che i rimborsi chilometrici erano regolarmente annotati in contabilità, come infine la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto; b) che la stima dei chilometri percorsi - frutto comunque di una ricostruzione logica, in assenza di accesso alla contabilità - era del tutto congrua tenuto conto dell'area territoriale di operatività della società, delle funzione gestorie svolte dagli imputati e della regolari trasferte presso i vari punti vendita che la teste Storetti, in sede di rinnovazione dibattimentale - invocata ma immotivatamente respinta-, avrebbe potuto confermare. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, con riguardo al tema dell'elemento soggettivo del reato. Si osserva: a) che la Corte territoriale aveva teorizzato l'imputabilità per colpa della bancarotta distrattiva quando aveva affermato che il «sano proposito di gestire in modo oculato la società e di sostenerla non è incompatibile con una condotta distrattiva, posta in essere quando tale proposito si palesava irrealizzabile»; b) che il consulente della difesa aveva sottolineato come non avesse alcuna spiegazione logica il comportamento di chi registra in contabilità un prelievo dal conto "Debiti v/Amministratori" senza dotarsi di un'adeguata giustificazione che avrebbe semplicemente potuto essere rappresentata da una delibera assembleare di aumento dei compensi; c) che, nell'ipotesi in cui la causale dei rimborsi spese non fosse stata idonea a giustificare i prelievi, comunque doveva ritenersi che le somme fossero destinate a compensare l'attività gestoria, talché, a tutto voler concedere, sarebbe stata in astratto configurabile, in assenza di delibera assembleare, la bancarotta preferenziale; d) che siffatta fattispecie era comunque non configurabile in quanto l'attivo fallimentare era certamente idoneo a fronteggiare i pagamenti del credito privilegiato degli imputati e degli altri crediti poziori o equivalenti. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta mancata assunzione di prova decisiva, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di sentire la teste Storetti, già sentita in primo grado, con riferimento alle regolari trasferte operate dagli imputati con mezzi propri presso i vari punti vendita. Si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e, in particolare, i dati ricavati dal secondo esame del curatore, fossero idonei a rappresentare l'aggancio probatorio necessario a giustificare la richiesta. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ult. co., I. fall. o quantomeno al mancato disconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. I primi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per la loro stretta connessione logica. Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Occorre muovere dalla premessa di fondo, secondo la quale, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). In altri termini, a fronte della sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). Ora, già rimanendo sul piano delle deduzioni, ossia delle mere spiegazioni fornite dai ricorrente - e, in disparte il tema della dimostrazione del relativo fondamento -, rileva il Collegio: a) che l'insistenza del ricorso sulle modalità attraverso le quali i prelievi sarebbero avvenuti o sul momento nel quale il curatore avrebbe preso contezza del tema dei rimborsi forfettari, è priva di concludenza, dal momento che il thema decidendum è costituito dalla individuazione della giustificazione dei prelievi che risultano essere stati effettuati alla stregua delle risultanze del conto Debiti v/amministratori, indipendentemente dallo strumento attraverso il quale i versamenti sono stati effettuati. Rispetto a tale profilo, i ricorrenti si trincerano dietro una delibera assembleare del gennaio 2001, che si colloca al di fuori del periodo di riferimento dei prelievi (dal 2003 al 2012) e che riguarda il Cancellieri e altro soggetto; non indicano, in definitiva, in modo specifico, il fondamento della loro deduzione. Infatti - e, in termini contrastanti con il dovere, certamente esigibile da parte di chi ha amministrato le risorse societarie, di indicare la fonte autorizzativa dei pagamenti - osservano che «non è dato sapere se la delibera del 2001 valga anche per il 2003 o se ve ne sia stata una ad hoc non resa disponibile a questa difesa, in quanto non allegata dalla curatela alle proprie relazioni». Tuttavia, l'onere di illustrare puntualmente le ragioni dei pagamenti che emergono dalla stessa contabilità della società grava sugli amministratori. E, diversamente da quanto affermato nel terzo motivo, anche nella prospettiva della liquidazione del compenso a questi ultimi, l'assenza di una delibera giustificativa (e persino l'adozione di una delibera pro-forma: Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Tedeschi, Rv. 280415 - 0) comporta la configurabilità della bancarotta fraudolenta distrattiva (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Pellegrini, Rv. 273767 - 0). Le considerazioni che precedono, proprio perché fondate sull'assenza di una puntuale deduzione del fondamento formale della ragione sottesa ai singoli pagamenti (e il rilievo si colloca a monte del tema della dimostrazione, cui si riferisce la richiesta di accesso alla documentazione rivolta al curatore), rendono del tutto superflua, in generale, ogni ulteriore riflessione sulla rilevanza di una delibera che, nella sostanza, consentisse agli amministratori di operare prelievi non documentati e obiettivamente verificabili. La tesi sostenuta dai ricorrenti, manifestamente infondata nei suoi presupposti, comporta la conseguenza - infatti, puntualmente esposta in ricorso - che, nel caso di rimborso chilometrico, «la sua erogazione [...] è già sufficiente ad attestarne la correttezza»: ciò che evidentemente collide con la stessa finalità di una puntuale tenuta delle scritture contabili e della documentazione giustificativa della riferibilità delle spese alle esigenze sociali. Del pari completamente superfluo, a fronte dell'assoluta assenza di specificità delle affermazioni contenute in ricorso, quanto al fondamento formale dei rimborsi chilometrici, è l'esame dei calcoli, del tutto congetturali, che sorreggono le ricostruzioni difensive dei prelievi dei quali si tratta. In tale contesto, l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale il «sano proposito di gestire in modo oculato la società e di sostenerla non è incompatibile con una condotta distrattiva, posta in essere quando tale proposito si palesava irrealizzabile», non teorizza affatto la bancarotta per colpa. La riflessione, letta considerando, come è doveroso, il senso del discorso svolto, mira semplicemente a ribadire che le finalità perseguite attraverso la generale gestione sociale non elide la rilevanza di specifiche condotte che rivelino, oltre che l'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, quello soggettivo del dolo generico, per effetto dell'esistenza di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).4 2. L'ultimo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Una volta esclusa l'ammissibilità delle critiche indirizzate alla ricostruzione in fatto dei giudici di merito, quanto all'entità delle distrazioni, resta certamente esclusa la possibilità di configurare un danno di speciale tenuità. Per le medesime ragioni, la Corte territoriale, peraltro non sollecitata dall'appello sul punto - talché la questione posta con il ricorso, oltre che genericamente formulata, è anche nuova, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. -, non si è posta nemmeno l'esigenza di svolgere argomentazioni in ordine alla non configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fa Il. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M.