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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06811/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deducono l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, e, con il secondo motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, per quanto accertato dalla sentenza impugnata, l'imputato ha colpito gli operanti con una gomitata (pag. 3 della sentenza impugnata) e li ha minacciati, opponendosi scientemente al loro operato; P Rilevato che la censura formulata dal ricorrente nell'escludere la commissione di una condotta positiva di aggressione agli operanti, si risolve in un'inammissibile sollecitazione alla Corte di legittimità a rinnovare la propria valutazione sul merito della regiudicanda; Ritenuto che parimenti è manifestamente infondata la dedotta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il loro diniego in ragione delle modalità del fatto e dell'assenza di elementi positivi atti a giustificare la loro concessione (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deducono l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, e, con il secondo motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche; Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, per quanto accertato dalla sentenza impugnata, l'imputato ha colpito gli operanti con una gomitata (pag. 3 della sentenza impugnata) e li ha minacciati, opponendosi scientemente al loro operato; P Rilevato che la censura formulata dal ricorrente nell'escludere la commissione di una condotta positiva di aggressione agli operanti, si risolve in un'inammissibile sollecitazione alla Corte di legittimità a rinnovare la propria valutazione sul merito della regiudicanda; Ritenuto che parimenti è manifestamente infondata la dedotta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il loro diniego in ragione delle modalità del fatto e dell'assenza di elementi positivi atti a giustificare la loro concessione (pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7
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