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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12285/2026

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del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso il DECRETO del TRIBUNALE ROMA n. 2545/2022 depositato il14/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13007/2024Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 12285/2026Data pubblicazione 02/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

La [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso il “decreto di estinzione”, con cui ilTribunale di Roma, in funzione di giudice monocratico di appello avversol’impugnata sentenza del giudice di pace, così pronunciava: “Il giudice,all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sostituita ex art. 127 ter c.p.c., daldeposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze oconclusioni; dato atto che nessuna delle parti ha depositato note ditrattazione scritta e che la causa proviene da rinvio ex art. 348 c.p.c.;verificata la regolarità delle notifiche; dichiara estinto il giudizio; disponela cancellazione della causa dal ruolo”.Restano intimati i resistenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eOttolini Diego.2.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo la società ricorrente denunzia “Violazione dilegge di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 348 cod.proc. civ.”.Lamenta che il tribunale, in funzione di giudice monocratico delgravame avverso la sentenza emessa dal giudice di pace, è incorso inviolazione di legge, perché ha dichiarato con decreto l’estinzione delgiudizio di appello senza considerare che l’appellante, ora ricorrente,aveva depositato le note scritte sostitutive della comparizione inpresenza alla prima udienza.1.1.

In via preliminare, va rilevato che il “decreto di estinzione”pronunciato dal giudice di appello, pur non rivestendo la forma dellasentenza, ha contenuto decisorio e carattere definitivo, sicché èimmediatamente impugnabile con ricorso per cassazione (art. 360 cod.proc. civ.), in applicazione del principio per cui “A seguitoNumero registro generale 13007/2024Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 12285/2026Data pubblicazione 02/05/2026dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che contemplava edisciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttoredichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzionedell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegionella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha naturaformale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti areclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulterioreconseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili incassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ.” (v.

Cass., n.11434/2007; Cass., 5610/2001).1.2.

Chiarito, dunque, in senso positivo il profilo della ricorribilità percassazione del provvedimento impugnato, la successiva verificadell’ammissibilità del motivo conduce invece ad un esito negativo.Il motivo dedotto dalla società ricorrente è infatti inammissibile, neitermini e per le ragioni che seguono.1.3.

Al riguardo, è necessario richiamare l’art. 348 cod. proc. civ.,nella formulazione applicabile ratione temporis, che, in tema di mancatacomparizione della parte appellante alla prima udienza del giudizio diappello, testualmente prevede al secondo comma: “Se l'appellante noncompare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, ilgiudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossimaudienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante.

Seanche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello èdichiarato improcedibile anche d'ufficio”.Orbene, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che, neldichiarare estinto il giudizio (rectius, la pronuncia avrebbe dovuto esseredi improcedibilità dell’appello, ma alcuna specifica censura è statadedotta dalla società ricorrente in tal senso), il giudice di appello hapronunciato conformemente a quanto prescritto dalla sopra citatadisposizione: ha dato atto di pronunciare all’esito di una udienza cheNumero registro generale 13007/2024Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 12285/2026Data pubblicazione 02/05/2026proveniva già da un primo rinvio ex art. 348 cod. proc. civ.; ha dato attoche era stata disposta la trattazione in forma cartolare, a mezzo di notescritte, sostitutiva della presenza fisica delle parti all’udienza; ha dato,infine, atto che nessuna delle parti aveva depositato note scritte.Per altro verso, là dove deduce che il tribunale “non ha constatatol’avvenuto deposito” delle note scritte (così p. 3 del ricorso) ovvero cheil provvedimento sarebbe frutto di “errore materiale”, essendo state lenote scritte tempestivamente depositate, per via telematica, dall’alloraappellante (v. p. 4 del ricorso), la società ricorrente, pur formalmenteevocando il vizio di violazione di legge, svolge censure che esulano dalperimetro normativo dei motivi di impugnazione per cassazione: invero,un errore materiale (sempre che sia tale, ovvero un errore che nonincida sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma siconcretizzi in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la suamateriale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dallo stessotesto del provvedimento) non è censurabile in Cassazione, ma puòessere corretto attraverso la procedura di cui all'art. 287 e ss. cod. proc.civ. avanti al medesimo giudice ha emanato il provvedimento (v.

Cass.,n. 11333/2009 e successive conformi); mentre la dedotta omessaconsiderazione del deposito delle note scritte, è, piuttosto, suscettibile diesser fatta valere, sempre che anche in tal caso ne ricorrano ipresupposti, con la impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc.civ.2.

All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità delricorso.3.

Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 13007/2024Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 12285/2026Data pubblicazione 02/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-intimati-avverso il DECRETO del TRIBUNALE ROMA n. 2545/2022 depositato il14/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13007/2024Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 12285/2026Data pubblicazione 02/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. La [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo, avverso il “decreto di estinzione”, con cui ilTribunale di Roma, in funzione di giudice monocratico di appello avversol’impugnata sentenza del giudice di pace, così pronunciava: “Il giudice,all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sostituita ex art. 127 ter c.p.c., daldeposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze oconclusioni; dato atto che nessuna delle parti ha depositato note ditrattazione scritta e che la causa proviene da rinvio ex art. 348 c.p.c.;verificata la regolarità delle notifiche; dichiara estinto il giudizio; disponela cancellazione della causa dal ruolo”.Restano intimati i resistenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eOttolini Diego.2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo la società ricorrente denunzia “Violazione dilegge di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 348 cod.proc. civ.”.Lamenta che il tribunale, in funzione di giudice monocratico delgravame avverso la sentenza emessa dal giudice di pace, è incorso inviolazione di legge, perché ha dichiarato con decreto l’estinzione delgiudizio di appello senza considerare che l’appellante, ora ricorrente,aveva depositato le note scritte sostitutive della comparizione inpresenza alla prima udienza.1.1. In via preliminare, va rilevato che il “decreto di estinzione”pronunciato dal giudice di appello, pur non rivestendo la forma dellasentenza, ha contenuto decisorio e carattere definitivo, sicché èimmediatamente impugnabile con ricorso per cassazione (art. 360 cod.proc. civ.), in applicazione del principio per cui “A seguitoNumero registro generale 13007/2024Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 12285/2026Data pubblicazione 02/05/2026dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che contemplava edisciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttoredichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzionedell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegionella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha naturaformale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti areclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulterioreconseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili incassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ.” (v. Cass., n.11434/2007; Cass., 5610/2001).1.2. Chiarito, dunque, in senso positivo il profilo della ricorribilità percassazione del provvedimento impugnato, la successiva verificadell’ammissibilità del motivo conduce invece ad un esito negativo.Il motivo dedotto dalla società ricorrente è infatti inammissibile, neitermini e per le ragioni che seguono.1.3. Al riguardo, è necessario richiamare l’art. 348 cod. proc. civ.,nella formulazione applicabile ratione temporis, che, in tema di mancatacomparizione della parte appellante alla prima udienza del giudizio diappello, testualmente prevede al secondo comma: “Se l'appellante noncompare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, ilgiudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossimaudienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Seanche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello èdichiarato improcedibile anche d'ufficio”.Orbene, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che, neldichiarare estinto il giudizio (rectius, la pronuncia avrebbe dovuto esseredi improcedibilità dell’appello, ma alcuna specifica censura è statadedotta dalla società ricorrente in tal senso), il giudice di appello hapronunciato conformemente a quanto prescritto dalla sopra citatadisposizione: ha dato atto di pronunciare all’esito di una udienza cheNumero registro generale 13007/2024Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 12285/2026Data pubblicazione 02/05/2026proveniva già da un primo rinvio ex art. 348 cod. proc. civ.; ha dato attoche era stata disposta la trattazione in forma cartolare, a mezzo di notescritte, sostitutiva della presenza fisica delle parti all’udienza; ha dato,infine, atto che nessuna delle parti aveva depositato note scritte.Per altro verso, là dove deduce che il tribunale “non ha constatatol’avvenuto deposito” delle note scritte (così p. 3 del ricorso) ovvero cheil provvedimento sarebbe frutto di “errore materiale”, essendo state lenote scritte tempestivamente depositate, per via telematica, dall’alloraappellante (v. p. 4 del ricorso), la società ricorrente, pur formalmenteevocando il vizio di violazione di legge, svolge censure che esulano dalperimetro normativo dei motivi di impugnazione per cassazione: invero,un errore materiale (sempre che sia tale, ovvero un errore che nonincida sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma siconcretizzi in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la suamateriale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dallo stessotesto del provvedimento) non è censurabile in Cassazione, ma puòessere corretto attraverso la procedura di cui all'art. 287 e ss. cod. proc.civ. avanti al medesimo giudice ha emanato il provvedimento (v. Cass.,n. 11333/2009 e successive conformi); mentre la dedotta omessaconsiderazione del deposito delle note scritte, è, piuttosto, suscettibile diesser fatta valere, sempre che anche in tal caso ne ricorrano ipresupposti, con la impugnazione per revocazione ex art. 395 cod. proc.civ.2. All’inammissibilità del motivo consegue l’inammissibilità delricorso.3. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 13007/2024Numero sezionale 90/2026Numero di raccolta generale 12285/2026Data pubblicazione 02/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12285/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris