CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 07660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12222-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3407/09/2019 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento delle somme portate da diverse cartelle di pagamento che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduceva non essergli mai state notificate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Lombardia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate - Riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sul rilievo che l'agente della riscossione, che ne era onerato, non ne aveva provato la notifica avendo prodotto in giudizio «una serie di elenchi di cartelle e di ricevute di raccomandate dalle quali non è dato risalire alla effettiva corrispondenza tra le ricevute delle raccomandate e le cartelle indicate» ed avendo omesso di produrre la copia integrale delle singole cartelle in modo da dimostrare la correlazione tra la cartella e la ricevuta di notifica»; aggiungeva, inoltre, l'assoluta necessità della «esatta determinazione della data di notifica ai fini del termine di prescrizione dei tributi» che, riferendosi «ad annualità comprese tra il 2005 ed il 2011, [...] appaiono altresì prescritti per il decorso del termine quinquennale [...] quanto all'IRPEF e relative addizionali Regionali e Comunali, IVA e IRAP, diritto annuale CCIAA e triennale per quanto concerne le tasse automobilistiche»; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate - Riscossione propone ricorso per cassazione fondato su due motivi, cui non replica l'intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Va preliminarmente dichiarata, su espressa istanza della stessa ricorrente, l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.06820090329763411000, in quanto oggetto di discarico in ossequio al disposto di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018. 2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, 2712 e 2719 cod. civ. «per avere la CTR di Milano rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate Riscossione a causa della mancata produzione dell'originale delle cartelle di pagamento», e per avere erroneamente ritenuto che l'avviso di ricevimento non fosse «idoneo e sufficiente a dimostrare la corrispondenza tra atto notificato e atto veicolato in giudizio», peraltro in assenza di contestazione da parte del destinatario dell'atto circa il contenuto del plico postale consegnatogli. 3. Il motivo è fondato e va accolto alla stregua del principio affermato da questa Corte, in base al quale, «Nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa», atteso che «la produzione di documenti in copia fotostatica (art. 2712 c.c.) costituisce modalità idonea per introdurre la prova ne! processo» (Cass. n. 24398 del 2016, in motivazione), «senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica» (Cass. n. 25292 del 2018). 3.1. Nel caso di specie, la CTR dà conto della avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, delle copie fotostatiche delle relate di notifica delle cartelle di pagamento impugnate dal contribuente, il quale non risulta aver contestato la conformità all'originale degli atti prodotti dall'agente della riscossione o il contenuto dei plichi notificatigli, risultando, peraltro, dalla documentazione che la ricorrente ha prodotto unitamente al ricorso ["ALLEGATO 1 (retate di notifica cartelle di pagamento)] la riconducibilità degli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali alle cartelle impugnate essendo riportato il numero di cartella su ciascuno di essi. 4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2962 e 2963 cod. civ. «per avere la CTR di Milano ritenuto applicabile ai crediti relativi ai tributi erariali portati dalle cartelle di pagamento contestate il termine di prescrizione quinquennale, in luogo di quello decennale loro proprio». 5. Il motivo è fondato in quanto la CTR ha male interpretato il principio affermato dal Supremo consesso di questa Corte nella sentenza n. 23397 del 2016 (seguita da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra cui Cass. n. 9906, n. 11800 e n. 12200 del 2018), in base al quale «Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art.2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo». 5.1. Invero, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, secondo la citata pronuncia la mancata impugnazione degli atti impositivi/esecutivi rende irretrattabili i crediti d'imposta, senza incidere sul relativo termine prescrizionale, che è quello ordinario decennale salvo che non sia per essi espressamente previsto ex lege un termine inferiore. 5.2. Questa Corte, sulla scia della citata pronuncia nomofilattica ha precisato che, «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (Cass. n. 12740 del 2020; v. anche in tema di IRPEF, Cass. n. 9906 del 2018; in tema di IVA, Cass. n. 8256 del 2019, non massimata, e la giurisprudenza ivi richiamata; in tema di IRAP, Cass. n. 1543 del 2018). 5.3. Ne consegue che nel caso di specie, in cui è la stessa sentenza impugnata (pag. 2) a dare atto che i crediti erariali riguardassero imposte quali l'IRPEF, VIVA e l'IRAP, la CTR è incorsa nel denunciato vizio, correttamente interpretando i suesposti principii giurisprudenziali limitatamente ai crediti per tasse automobilistiche, il cui termine triennale di prescrizione è previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in I. n. 53 del 1983 (cfr. Cass. n. 23261 del 2020). 6. Conclusivamente, quindi, va dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820090329763411000, il ricorso va accolto per il resto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820090329763411000; accoglie per il resto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa comp