CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21363/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CASARANO il 30/12/1987 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., è inammissibile perché reiterativo di doglianza già avanzata in grado di appello ed ivi disattesa con corrette argomentazioni logico giuridiche ( pag. 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo con il quale si contesta la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato avuto riguardo alle pertinenti considerazioni espresse dalla Corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea che la condotta degli appellanti era tutt'altro che estemporanea ed isolata; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.MLucia [OSCURATO:PERSONA] peri ali Et'A [OSCURATO:PERSONA] 10 69 2026