CassazionedecretoSezione 4Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 03282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto per [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza pronunciata il 18 novembre 2021, ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Sofia erano state dichiarate penalmente responsabili di furto aggravato in abitazione ai danni di GIACARDI Giampiero (in Roma il 21/4/2014), la prima alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e euro 750,00 di multa, calcolato l'aumeno per la recidiva qualificata; la seconda, a quella di anni due di reclusione e euro 450,00 di multa, esclusa la recidiva, non contestata nel nuovo decreto di citazione a giudizio emesso il 3 dicembre 2019, per essersi le stesse introdotte nell'abitazione della persona offesa, forzando la porta d'ingresso, impossessandosi di denaro e gioielli per un valore complessivo di euro 30.000,00. 2. L'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio di carenza di motivazione in ordine al diniego delle generiche e al trattamento sanzionatorio, asseritamente attestato sopra il minimo edittale senza indicazione degli elementi specifici. 3. Anche l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con proprio difensore, formulando due motivi, con i quali ha dedotto vizio della motivazione, il primo, in relazione alla avvenuta prescrizione del reato, avendo la Corte d'appello, nel respingere la relativa doglianza, erroneamente computato l'aumento per la recidiva qualificata, non contestata; il secondo, in relazione al diniego delle generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso dell'imputata RADUKANOV1C è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La sentenza deve essere, invece, annullata senza rinvio nei confronti dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], per essersi, nei suoi confronti, estinto il reato per prescrizione. 2. La Corte d'appello ha giustificato il diniego delle generiche con motivazione diffusa e articolata per entrambe le imputate: quanto alla [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato le molteplici condanne per furto in abitazione e con violenza sulle cose (ben sette) e per altri delitti omologhi, quali violazione di domicilio e false dichiarazioni sulle proprie generalità, svalutandone la confessione, intervenuta a fronte dell'evidenza della prova della responsabilità (immagini dell'impianto di videosorveglianza); quanto alla [OSCURATO:PERSONA], ne ha sottolineato la particolare capacità a delinquere, manifestata sin dalla più giovane età e il comportamento processuale, rispetto al quale ha valorizzato lo stato, prima, di latitanza e poi di irreperibilità. Trattasi di motivazione del tutto congrua, rispetto alla quale pare sufficiente un rinvio ai principi consolidati di questa Corte sull'onere motivazionale in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). 3. Quanto alla imputata [OSCURATO:PERSONA], deve intanto rilevarsi l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza motivo consentito ai sensi dell'art. 606, c. 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Nella specie, poi, è corretto affermare che la recidiva non è stata ritenuta nei suoi confronti, ciò risultando chiaramente a pag. 3 della sentenza appellata. Ciò determina, in assenza di sospensioni del termine di prescrizione nei due gradi di merito e non potendo essere conteggiati i periodi di sospensione legati agli eventi pandemici da COVID-19, alla stregua dei principi fissati dal diritto vivente (vedi Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna) la prescrizione del reato alla stessa contestato in data anteriore (21 ottobre 2021) alla sentenza d'appello (18 novembre 2021). Sul punto, peraltro, deve rilevarsi che la cornice edittale di riferimento, in relazione al tempus commissi delicti, è quella vigente prima della novella n. 36 del 2019 che ha elevato il massimo edittale ad anni sette di reclusione. Cosicché il reato in esame si prescrive nel termine massimo di anni sette e mesi sei di reclusione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161, cod. pen. 4. Alla inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero in relazione alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sofia per essere il reato estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 11 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R?trizia Piccialli DE