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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2024

Cassazione n. 00255/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancata riduzione della pena comminata in primo grado nel massimo previsto dall'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 co. 3 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che la diminuzione di pena per detta attenuante nella misura di un terzo si giustifica in ragione dell'incidenza delle dichiarazioni dell'imputato su un'unica imputazione, ovvero quella di cui al capo b); considerato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando che la pena è stata calcolata al minimo edittale sia per quanto attiene alla pena base, sia per quanto riguarda l'aumento di pena per la circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la mancata riduzione della pena comminata in primo grado nel massimo previsto dall'attenuante di cui all'art. 416 bis.1 co. 3 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia che la diminuzione di pena per detta attenuante nella misura di un terzo si giustifica in ragione dell'incidenza delle dichiarazioni dell'imputato su un'unica imputazione, ovvero quella di cui al capo b); considerato che l'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, evidenziando che la pena è stata calcolata al minimo edittale sia per quanto attiene alla pena base, sia per quanto riguarda l'aumento di pena per la circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 dicembre 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 00255/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris