CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 04/11/2021, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo n. 1 e 2 cod. pen. Ritenuto che le censure di cui al ricorso con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sono tutte manifestamente infondate; Rilevato che tali censure sono tutte afferenti al trattamento punitivo, nonostante questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla maggiore pericolosità della condotta dell'imputato, il quale aveva organizzato la rapina e non aveva esitato a puntare una pistola alle tempie della commessa per farsi consegnare il denaro, tenuto conto anche delle conseguenze sul piano psicologico subite dalla vittima); Considerato, altresì, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, nel caso in esame non allegati, dalla cui assenza deriva legittimamente il diniego della concessione delle stesse (vedi Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 liere Estensore I