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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 32731/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 9 maggio 2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'articolo 10 ter D.Lgs 74 del 2000, per aver, in qualità di rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. uninominale", omesso di versare l'iva dovuta con riguardo all'anno di imposta 2012 per un ammontare complessivo di € 258.109.00.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della Sicignano, chiedendone l'annullamento.

Con un unico motivo il difensore lamenta l'inosservanza, l'errata applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del superamento della soglia di punibilità per non avere adeguatamente preso in considerazione l'esistenza di un credito IVA che, sebbene non dedotto in compensazione nella dichiarazione, avrebbe I nondimeno dovuto essere valutato dal giudice di merito, tenuto conto del differente e autonomo parametro di giudizio che caratterizza il processo penale, con conseguente riduzione dell'ammontare dell'imposta evasa al di sotto della soglia del penalmente rilevante.

Inoltre, non avrebbe considerato l'intervenuto fallimento in epoca precedente (6 dicembre 2013) la scadenza del termine per il versamento dell'imposta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

5. Il primo motivo di ricorso di violazione di legge è inammissibile.

Nel rammentare che è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, rileva, il Collegio, la congruità e correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dai giudici territoriali.

Va premesso che la materiale omissione del versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, sulla base dell'ultima dichiarazione, per C 258.109,00, entro il termine per il versamento dell'acconto dell'anno successivo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) da parte dell'imputata, non è oggetto di contestazione.

La censura si appunta sulla determinazione dell'imposta non versata, determinazione rilevante per la prova del superamento della soglia di punibilità, per effetto, secondo la prospettazione della ricorrente, dell'esistenza di un credito Iva maturato nell'anno di imposta 2012, a favore della società di cui è legale rappresentante, per C 339.076,24, come risultante dalla relazione ex art. 33 I.f. del curatore del fallimento.

Il reato di omesso versamento Iva è un reato omissivo proprio che si consuma, con il mancato versamento dell'imposta, al momento della scadenza prevista dalla legge (termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo) sulla base della dichiarazione Iva.

L'importo dovuto è quello indicato nella dichiarazione annuale del soggetto obbligato, che, se non versato entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno successivo, integra il reato omissivo proprio di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e non quello risultante dalle annotazioni contabili (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 - 01; Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, Strada, Rv. 272552 - 01).Non può, in altri termini, la ricorrente invocare una riduzione dell'iva dovuta sulla scorta di un "presunto credito" non accertato, allegando la compensazione che non risulta nella dichiarazione annuale del 2012, sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento dell'imposta evasa nel reato di omessa dichiarazione e ciò in quanto i due reati hanno struttura differente: nel caso di omessa dichiarazione spetta al giudice l'accertamento dell'imposta evasa, mentre nel caso di omesso versamento Iva, l'ammontare di questa è indicata nella dichiarazione che il contribuente redige e la espone.

5. La Corte d'appello ha correttamente argomentato che la ricorrente, legale rappresentate al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui grava l'obbligo tributario di versamento, ed aveva consapevolmente omesso il versamento dell'Iva, dovuta sulla base della dichiarazione che la esponeva.

6. Rileva, il Collegio, la fondatezza del ricorso sotto altro profilo.

Quanto alle conseguenze della apertura di una procedura concorsuale sugli obblighi tributari, si è affermato che, stante il carattere istantaneo del reato de quo, che si perfeziona alla scadenza del termine di legge, l'apertura del fallimento in epoca successiva al momento di consumazione del reato, non elide la responsabilità del legale rappresentante al momento della scadenza del versamento, in quanto il soggetto attivo del reato di omesso versamento di ritenute è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine previsto dall'art. 10-ter, d.lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, a prescindere dal fatto che ricoprisse tale carica al momento della presentazione della dichiarazione (Sez. 3, n. 2741 del 10/10/2017, Turina, Rv. 272027 - 01; Sez. 3, n. 6168 del 23/01/2023, Meloda, non mass.).

Tuttavia, a diversa conclusione si deve pervenire nel caso in cui la relativa dichiarazione di fallimento, con nomina del curatore fallimentare, sia intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute certificate.

In tale situazione, il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo di versamento non può più identificarsi nel precedente legale rappresentante della società e ciò perché l'apertura della procedura fallimentare determina lo spossessamento dei beni con conseguente passaggio della gestione sociale in capo al curatore, secondo le disposizioni (in allora in vigore) di cui al R.D. n. 267 del 1942.

Proprio la natura di reato istantaneo, che si consuma alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta, individua il soggetto attivo in colui che ha la legale rappresentanza e gestione della società debitrice.

5. Nel caso in esame, risulta che la dichiarazione del fallimento era intervenuta in data 06/12/2013 e, dunque, in epoca precedente alla scadenza del termine per il versamento delle imposte, al 31 dicembre 2013.• Di conseguenza la ricorrente non ha commesso il fatto, non essendo soggetto tenuto all'adempimento del debito alla data di consumazione del reato in oggetto.

La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio perché l'imputata non ha commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9 maggio 2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'articolo 10 ter D.Lgs 74 del 2000, per aver, in qualità di rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. uninominale", omesso di versare l'iva dovuta con riguardo all'anno di imposta 2012 per un ammontare complessivo di € 258.109.00. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della Sicignano, chiedendone l'annullamento. Con un unico motivo il difensore lamenta l'inosservanza, l'errata applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del superamento della soglia di punibilità per non avere adeguatamente preso in considerazione l'esistenza di un credito IVA che, sebbene non dedotto in compensazione nella dichiarazione, avrebbe I nondimeno dovuto essere valutato dal giudice di merito, tenuto conto del differente e autonomo parametro di giudizio che caratterizza il processo penale, con conseguente riduzione dell'ammontare dell'imposta evasa al di sotto della soglia del penalmente rilevante. Inoltre, non avrebbe considerato l'intervenuto fallimento in epoca precedente (6 dicembre 2013) la scadenza del termine per il versamento dell'imposta. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. 5. Il primo motivo di ricorso di violazione di legge è inammissibile. Nel rammentare che è ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, rileva, il Collegio, la congruità e correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dai giudici territoriali. Va premesso che la materiale omissione del versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, sulla base dell'ultima dichiarazione, per C 258.109,00, entro il termine per il versamento dell'acconto dell'anno successivo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) da parte dell'imputata, non è oggetto di contestazione. La censura si appunta sulla determinazione dell'imposta non versata, determinazione rilevante per la prova del superamento della soglia di punibilità, per effetto, secondo la prospettazione della ricorrente, dell'esistenza di un credito Iva maturato nell'anno di imposta 2012, a favore della società di cui è legale rappresentante, per C 339.076,24, come risultante dalla relazione ex art. 33 I.f. del curatore del fallimento. Il reato di omesso versamento Iva è un reato omissivo proprio che si consuma, con il mancato versamento dell'imposta, al momento della scadenza prevista dalla legge (termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo) sulla base della dichiarazione Iva. L'importo dovuto è quello indicato nella dichiarazione annuale del soggetto obbligato, che, se non versato entro il termine per la presentazione della dichiarazione per l'anno successivo, integra il reato omissivo proprio di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, e non quello risultante dalle annotazioni contabili (Sez. 3, n. 31367 del 21/04/2021, Agic, Rv. 282211 - 01; Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, Strada, Rv. 272552 - 01).Non può, in altri termini, la ricorrente invocare una riduzione dell'iva dovuta sulla scorta di un "presunto credito" non accertato, allegando la compensazione che non risulta nella dichiarazione annuale del 2012, sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento dell'imposta evasa nel reato di omessa dichiarazione e ciò in quanto i due reati hanno struttura differente: nel caso di omessa dichiarazione spetta al giudice l'accertamento dell'imposta evasa, mentre nel caso di omesso versamento Iva, l'ammontare di questa è indicata nella dichiarazione che il contribuente redige e la espone. 5. La Corte d'appello ha correttamente argomentato che la ricorrente, legale rappresentate al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui grava l'obbligo tributario di versamento, ed aveva consapevolmente omesso il versamento dell'Iva, dovuta sulla base della dichiarazione che la esponeva. 6. Rileva, il Collegio, la fondatezza del ricorso sotto altro profilo. Quanto alle conseguenze della apertura di una procedura concorsuale sugli obblighi tributari, si è affermato che, stante il carattere istantaneo del reato de quo, che si perfeziona alla scadenza del termine di legge, l'apertura del fallimento in epoca successiva al momento di consumazione del reato, non elide la responsabilità del legale rappresentante al momento della scadenza del versamento, in quanto il soggetto attivo del reato di omesso versamento di ritenute è il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine previsto dall'art. 10-ter, d.lgs. 3 ottobre 2000, n. 74, a prescindere dal fatto che ricoprisse tale carica al momento della presentazione della dichiarazione (Sez. 3, n. 2741 del 10/10/2017, Turina, Rv. 272027 - 01; Sez. 3, n. 6168 del 23/01/2023, Meloda, non mass.). Tuttavia, a diversa conclusione si deve pervenire nel caso in cui la relativa dichiarazione di fallimento, con nomina del curatore fallimentare, sia intervenuta prima del termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute certificate. In tale situazione, il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligo di versamento non può più identificarsi nel precedente legale rappresentante della società e ciò perché l'apertura della procedura fallimentare determina lo spossessamento dei beni con conseguente passaggio della gestione sociale in capo al curatore, secondo le disposizioni (in allora in vigore) di cui al R.D. n. 267 del 1942. Proprio la natura di reato istantaneo, che si consuma alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta, individua il soggetto attivo in colui che ha la legale rappresentanza e gestione della società debitrice. 5. Nel caso in esame, risulta che la dichiarazione del fallimento era intervenuta in data 06/12/2013 e, dunque, in epoca precedente alla scadenza del termine per il versamento delle imposte, al 31 dicembre 2013.• Di conseguenza la ricorrente non ha commesso il fatto, non essendo soggetto tenuto all'adempimento del debito alla data di consumazione del reato in oggetto. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio perché l'imputata non ha commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei c
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