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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44442/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 aprile 1979 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 14 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale è stata rigettata dal giudice competente la richiesta di revoca ex art. 299 cod. proc. pen della misura degli arresti domiciliari in atto applicata al suddetto, indagato e già tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R n. 309 del 1990; rilevato, ancora, che contro l'ordinanza resa dal Tribunale ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, carente o contraddittoria, in relazione alla contestata attualità e concretezza delle ragioni cautelari giustificative del mantenimento della misura, all'uopo evidenziando l'avvenuta richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, non ancora esitata (in attesa della elaborazione del programma da parte dell'UEPE competente) quale aspetto destinato ad incidere sul rischio di reiterazione della condotta illecita ascritta al ricorrente, pericolo vieppiù venuto meno per effetto del tempo trascorso dalla data di esecuzione della misura; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile; ritenuto, in particolare, che la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. - articolata dalla difesa e negativamente esitata dal Giudice che procede con valutazioni confermate dall'ordinanza ora gravata da ricorso- reitera identica istanza già rigettata in precedenza (con provvedimento del 18/3/22), senza che la prospettazione difensiva risulti integrata da nuovi elementi non considerati in occasione delle pregressa statuizione; ritenuto, del resto, che la detta istanza risulta fondata su argomenti coerentemente ritenuti dal Tribunale all'evidenza inconferenti, giacchè la semplice pendenza del meccanismo che potrebbe portare alla messa alla prova non elide il pericolo di recidiva mentre il tempo decorso dalla esecuzione della misura, non altrimenti supportato da ulteriori emergenze destinate ad influire sul quadro da cautelare, risulta indifferente al fine, ancor più quando, come nella specie, il giudice della cautela abbia nuovamente argomentato sulla riscontrata persistenza degli elementi utili a supportare l'attualità dell'intervento cautelare, con motivazione che, nel caso, il ricorso non sottopone ad alcuna critica specifica; ritenuto, infine, che all'inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., nei termini definiti dal dispositivo che segue P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 aprile 1979 avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 14 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale è stata rigettata dal giudice competente la richiesta di revoca ex art. 299 cod. proc. pen della misura degli arresti domiciliari in atto applicata al suddetto, indagato e già tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R n. 309 del 1990; rilevato, ancora, che contro l'ordinanza resa dal Tribunale ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, carente o contraddittoria, in relazione alla contestata attualità e concretezza delle ragioni cautelari giustificative del mantenimento della misura, all'uopo evidenziando l'avvenuta richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, non ancora esitata (in attesa della elaborazione del programma da parte dell'UEPE competente) quale aspetto destinato ad incidere sul rischio di reiterazione della condotta illecita ascritta al ricorrente, pericolo vieppiù venuto meno per effetto del tempo trascorso dalla data di esecuzione della misura; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile; ritenuto, in particolare, che la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. - articolata dalla difesa e negativamente esitata dal Giudice che procede con valutazioni confermate dall'ordinanza ora gravata da ricorso- reitera identica istanza già rigettata in precedenza (con provvedimento del 18/3/22), senza che la prospettazione difensiva risulti integrata da nuovi elementi non considerati in occasione delle pregressa statuizione; ritenuto, del resto, che la detta istanza risulta fondata su argomenti coerentemente ritenuti dal Tribunale all'evidenza inconferenti, giacchè la semplice pendenza del meccanismo che potrebbe portare alla messa alla prova non elide il pericolo di recidiva mentre il tempo decorso dalla esecuzione della misura, non altrimenti supportato da ulteriori emergenze destinate ad influire sul quadro da cautelare, risulta indifferente al fine, ancor più quando, come nella specie, il giudice della cautela abbia nuovamente argomentato sulla riscontrata persistenza degli elementi utili a supportare l'attualità dell'intervento cautelare, con motivazione che, nel caso, il ricorso non sottopone ad alcuna critica specifica; ritenuto, infine, che all'inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., nei termini definiti dal dispositivo che segue P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
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