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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08287/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha precisato che nelle more l'indagata ha ottenuto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione presso la P.G. come da allegato provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Potenza in data 5 novembre 2021 ed ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11 giugno 2021 il Tribunale di Potenza confermava l'ordinanza del 18 maggio 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari perchè gravemente indiziata per il reato di cui all' art. 648 ter c.p.

Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, la predetta, cogestrice dell'azienda agricola del padre [OSCURATO:PERSONA], consapevole della presenza nell' azienda di famiglia di capitali illeciti provenienti dai fratelli Solimando soggetti dediti al traffico di stupefacenti, aveva cooperato nell' impiego di tali capitali illeciti.

Il Tribunale riteneva, poi, sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la misura della detenzione domiciliare.

2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagata propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato contestato.

Deduce che non sussistevano elementi indiziari idonei a comprovare la condotta illecita contestata non apparendo decisivo il compendio indiziario individuato fondato esclusivamente sul contenuto di intercettazioni dalle quali emergevano solamente veri e propri rapporti di amicizia fra il padre e [OSCURATO:PERSONA] mentre non risultava individuato alcuna emergenza istruttoria da cui desumere la conoscenza da parte della ricorrente dei presunti delitti presupposti, indispensabili per la integrazione dell'ipotesi contestata, ovvero della conoscenza della natura asseritannente illecita dei capitali; b. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari non risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati.

Evidenzia, in particolare, che difettava la prova di elementi specifici e concreti da cui desumere il pericolo di recidivanza, in ragione, peraltro, dell'intervenuto sequestro dell'azienda.

In sede di udienza di discussione la difesa dell'indagata ha precisato il G.I.P. del Tribunale di Potenza con provvedimento in data 5 novembre 2021 aveva proceduto alla sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione presso la P.G.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Va osservato che con tale motivo di ricorso si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

Nella specie, la ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.

Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).

Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566).

Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8, (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110).

D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900).

Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.

Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012).

Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.

2.2. I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa della ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto dalle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e da numerosissime intercettazioni il cui contenuto è stato richiamato ed analiticamente vagliato.

I giudici di merito hanno, in particolare, sottolineato come dalla relazione della Guardia di Finanza agli atti era emerso l' andamento anomalo dell' azienda [OSCURATO:PERSONA] che a partire dal 2010, nel corso degli anni successivi, aveva visto quadruplicare il proprio fatturato senza un corrispondete aumento dei costi nonché ampliare il proprio patrimonio immobiliare aumentato del 450% ed aveva una enorme disponibilità di liquidità e che dal compendio intercettivo risultava lo stretto legame di affari fra i fratelli Solimando (soggetti mafiosi dediti al traffico di stupefacenti) e [OSCURATO:PERSONA] titolare dell' azienda agricola di famiglia.Il tribunale del riesame alle pagg. 39 e segg. dell'ordinanza ha richiamato numerose intercettazioni fra l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Solimando dalle quali ha desunto, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, che questi ultimi intervenivano abitualmente nella gestione dell'azienda e partecipavano all' acquisto di agrumi unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], situazione questa comprovata anche da una intercettazione telefonica nel corso del quale il [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con il cognato [OSCURATO:PERSONA] di essersi messo "in questo guaio .... in questo giro di malavita qua".

I giudici di merito correttamente hanno rilevato, altresì, come il comportamento tenuto dall' imprenditore in occasione dell'arresto dei germani Solimando, teso a garantire il pagamento delle spese legali ed il finanziamento dei predetti durante la loro detenzione costituiva, un indice fortemente sintomatico del contributo fornito dai Solimando alle attività economiche dei [OSCURATO:PERSONA].

Hanno, inoltre, precisato che dalle richiamate intercettazioni era emerso, pure, il ruolo chiave della ricorrente pienamente compartecipe nella gestione dell'azienda e consapevole della provenienza illecita dei capitali.

Nell' ordinanza impugnata sono stati, invero, indicati, con argomentazioni congrue e prive di aporie logiche, gli elementi atti a comprovare che il padre dell' indagata aveva a disposizione ingentissime somme di denaro contante per acquistare il prodotto (che il [OSCURATO:PERSONA] simulava fosse da lui stesso prodotto) provenienti dai "soci occulti" Giacomo e Filippo che avevano ingenti disponibilità di liquidità per via delle attività illecite riguardanti il traffico di stupefacenti, evidenziandosi il meccanismo di ripulitura che avveniva con l' acquisto della frutta (per lo più in nero) da produttori terzi, merce poi rivenduta come produzione propria dell' imprenditore che incassava i proventi delle vendite, meccanismo questo ricostruito dalla Guardia di Finanza richiamata che non risulta per nulla incrinato dalle generiche censure formulate dalla ricorrente.

Orbene a fronte della detta ricostruzione in fatto [OSCURATO:PERSONA], in modo del tutto generico ed aspecifico, si limita a contestare che dal tenore del provvedimento non sussisteva prova alcuna del proprio coinvolgimento e che non vi era traccia alcuna della conoscenza da parte dell'indagata dei delitti presupposti "indispensabili per la integrazione dell'ipotesi contestata".

Deve, tuttavia, replicarsi che i giudici del riesame hanno congruamente motivato in ordine alle attività illecite dei fratelli Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] già condannati per traffico di stupefacenti (v. ff. 18-20), alla immissione di tali capitali illeciti ali' interno dell'azienda - comprovata dai costanti rapporti fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Solinnando attestanti la intromissione di questi ultimi nella gestione dell'azienda -, all' andamento anomalo dei conti e delle attività finanziarie riferibili all' azienda (v. ff. 20-133).

E i giudici di merito hanno del resto rilevato il ruolo centrale svolto dalla ricorrente all' interno della azienda precisando come "con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza della stessa in ordine alla natura illecita è emersa con chiarezza dal tenore delle telefonate e delle intercettazioni ambientali che hanno visto l' indagata avere più volte contatti con il Solimando ed i loro accoliti e - soprattutto - hanno provato come la stessa si fosse raccomandata con i propri rivenditori in nero di far sparire la documentazione contabile, informalmente rilasciata su insistenza di uno degli stessi ed attestante i rapporti di credito/debito scaturenti da tali acquisti".

A fronte di un ragionamento che non appare nè illogico né contraddittorio, la ricorrente, per un verso non fornisce alcuna spiegazione alternativa in termini leciti della crescita ("anomala") dell' azienda - che trova l' unica spiegazione logica e plausibile nella immissione di capitali illeciti da parte dei Solimando per come rilevato dai giudici di merito - e sotto altro profilo non contesta la sua "cogestione" dell' azienda de qua.

E considerato il suo ruolo gestorio all' interno dell'azienda e il legame familiare appare perfettamente logico nonchè conforme alla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito di un gruppo familiare che opera all' interno della medesima azienda la ricostruzione dei giudici di merito circa la sua consapevolezza della provenienza illecita dei capitali e del loro utilizzo da parte dell'azienda.

Il Tribunale del riesame ha richiamato numerosissimi colloqui captati in relazione ai quali la difesa non ha allegato specifiche ragioni o elementi di prova da cui desumere che l'interpretazione fornita dai giudici di merito possa ritenersi illogica o contraddittoria, dovendosi, peraltro, precisare che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016 - dep. 16/11/2016, Cigliola, Rv. 26841401).

Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901).

Non può, per altro verso, sottacersi che rispetto alle numerosissime intercettazione richiamate la ricorrente ha mosso contestazioni totalmente generiche senza confrontarsi in alcun modo con l'articolato tessuto motivazionale.

Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico della ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato in questione alla predetta, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame, da ciò discendendo la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato atteso che il tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica oltre che rispettosa dei requisiti richiesti dalla legge, ha spiegato le ragioni della propria decisione.

Non solo nell'ordinanza impugnata si è ribadita la prognosi di recidivanza già espressa nell'ordinanza genetica ma si è anche spiegato come le condotte di reimpiego erano state talmente continuative e gravi da rendere manifesta la certezza della futura reiterazione, precisandosi come il dato della incensuratezza era in se irrilevante e che l' intervenuto sequestro dell' azienda di per sé non consentiva di prevenire la reiterazione di un simile sistema risultando che sino ad un epoca immediatamente precedente all' arresto tutti i [OSCURATO:PERSONA] avevano goduto di iniezioni di liquidità garantite dal narcotraffico.

Trattandosi di valutazioni di merito, correttamente e congruamente motivate, le censure, per alcuni versi generiche ed aspecifiche risultano, quindi, manifestamente infondate.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha precisato che nelle more l'indagata ha ottenuto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione presso la P.G. come da allegato provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Potenza in data 5 novembre 2021 ed ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 giugno 2021 il Tribunale di Potenza confermava l'ordinanza del 18 maggio 2021 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari perchè gravemente indiziata per il reato di cui all' art. 648 ter c.p. Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, la predetta, cogestrice dell'azienda agricola del padre [OSCURATO:PERSONA], consapevole della presenza nell' azienda di famiglia di capitali illeciti provenienti dai fratelli Solimando soggetti dediti al traffico di stupefacenti, aveva cooperato nell' impiego di tali capitali illeciti. Il Tribunale riteneva, poi, sussistenti le esigenze cautelari ed adeguata la misura della detenzione domiciliare. 2. Avverso la suddetta ordinanza l'indagata propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo tre motivi: a. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al reato contestato. Deduce che non sussistevano elementi indiziari idonei a comprovare la condotta illecita contestata non apparendo decisivo il compendio indiziario individuato fondato esclusivamente sul contenuto di intercettazioni dalle quali emergevano solamente veri e propri rapporti di amicizia fra il padre e [OSCURATO:PERSONA] mentre non risultava individuato alcuna emergenza istruttoria da cui desumere la conoscenza da parte della ricorrente dei presunti delitti presupposti, indispensabili per la integrazione dell'ipotesi contestata, ovvero della conoscenza della natura asseritannente illecita dei capitali; b. violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari non risultando indicate le ragioni giuridicamente apprezzabili in relazione alla ritenuta sussistenza di una situazione di concreto ed attuale pericolo di reiterazione dei reati. Evidenzia, in particolare, che difettava la prova di elementi specifici e concreti da cui desumere il pericolo di recidivanza, in ragione, peraltro, dell'intervenuto sequestro dell'azienda. In sede di udienza di discussione la difesa dell'indagata ha precisato il G.I.P. del Tribunale di Potenza con provvedimento in data 5 novembre 2021 aveva proceduto alla sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione presso la P.G.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Va osservato che con tale motivo di ricorso si contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie, la ricorrente si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione. Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 8, (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003, Marchese, Rv 227110). D'altronde il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012). Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 2.2. I giudici del riesame hanno esaminato la condotta delittuosa della ricorrente ricostruita attraverso un compendio indiziario, connotato della necessaria gravità, tratto dalle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e da numerosissime intercettazioni il cui contenuto è stato richiamato ed analiticamente vagliato. I giudici di merito hanno, in particolare, sottolineato come dalla relazione della Guardia di Finanza agli atti era emerso l' andamento anomalo dell' azienda [OSCURATO:PERSONA] che a partire dal 2010, nel corso degli anni successivi, aveva visto quadruplicare il proprio fatturato senza un corrispondete aumento dei costi nonché ampliare il proprio patrimonio immobiliare aumentato del 450% ed aveva una enorme disponibilità di liquidità e che dal compendio intercettivo risultava lo stretto legame di affari fra i fratelli Solimando (soggetti mafiosi dediti al traffico di stupefacenti) e [OSCURATO:PERSONA] titolare dell' azienda agricola di famiglia.Il tribunale del riesame alle pagg. 39 e segg. dell'ordinanza ha richiamato numerose intercettazioni fra l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] ed i fratelli Solimando dalle quali ha desunto, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria, che questi ultimi intervenivano abitualmente nella gestione dell'azienda e partecipavano all' acquisto di agrumi unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], situazione questa comprovata anche da una intercettazione telefonica nel corso del quale il [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con il cognato [OSCURATO:PERSONA] di essersi messo "in questo guaio .... in questo giro di malavita qua". I giudici di merito correttamente hanno rilevato, altresì, come il comportamento tenuto dall' imprenditore in occasione dell'arresto dei germani Solimando, teso a garantire il pagamento delle spese legali ed il finanziamento dei predetti durante la loro detenzione costituiva, un indice fortemente sintomatico del contributo fornito dai Solimando alle attività economiche dei [OSCURATO:PERSONA]. Hanno, inoltre, precisato che dalle richiamate intercettazioni era emerso, pure, il ruolo chiave della ricorrente pienamente compartecipe nella gestione dell'azienda e consapevole della provenienza illecita dei capitali. Nell' ordinanza impugnata sono stati, invero, indicati, con argomentazioni congrue e prive di aporie logiche, gli elementi atti a comprovare che il padre dell' indagata aveva a disposizione ingentissime somme di denaro contante per acquistare il prodotto (che il [OSCURATO:PERSONA] simulava fosse da lui stesso prodotto) provenienti dai "soci occulti" Giacomo e Filippo che avevano ingenti disponibilità di liquidità per via delle attività illecite riguardanti il traffico di stupefacenti, evidenziandosi il meccanismo di ripulitura che avveniva con l' acquisto della frutta (per lo più in nero) da produttori terzi, merce poi rivenduta come produzione propria dell' imprenditore che incassava i proventi delle vendite, meccanismo questo ricostruito dalla Guardia di Finanza richiamata che non risulta per nulla incrinato dalle generiche censure formulate dalla ricorrente. Orbene a fronte della detta ricostruzione in fatto [OSCURATO:PERSONA], in modo del tutto generico ed aspecifico, si limita a contestare che dal tenore del provvedimento non sussisteva prova alcuna del proprio coinvolgimento e che non vi era traccia alcuna della conoscenza da parte dell'indagata dei delitti presupposti "indispensabili per la integrazione dell'ipotesi contestata". Deve, tuttavia, replicarsi che i giudici del riesame hanno congruamente motivato in ordine alle attività illecite dei fratelli Giacomo e [OSCURATO:PERSONA] già condannati per traffico di stupefacenti (v. ff. 18-20), alla immissione di tali capitali illeciti ali' interno dell'azienda - comprovata dai costanti rapporti fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Solinnando attestanti la intromissione di questi ultimi nella gestione dell'azienda -, all' andamento anomalo dei conti e delle attività finanziarie riferibili all' azienda (v. ff. 20-133). E i giudici di merito hanno del resto rilevato il ruolo centrale svolto dalla ricorrente all' interno della azienda precisando come "con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza della stessa in ordine alla natura illecita è emersa con chiarezza dal tenore delle telefonate e delle intercettazioni ambientali che hanno visto l' indagata avere più volte contatti con il Solimando ed i loro accoliti e - soprattutto - hanno provato come la stessa si fosse raccomandata con i propri rivenditori in nero di far sparire la documentazione contabile, informalmente rilasciata su insistenza di uno degli stessi ed attestante i rapporti di credito/debito scaturenti da tali acquisti". A fronte di un ragionamento che non appare nè illogico né contraddittorio, la ricorrente, per un verso non fornisce alcuna spiegazione alternativa in termini leciti della crescita ("anomala") dell' azienda - che trova l' unica spiegazione logica e plausibile nella immissione di capitali illeciti da parte dei Solimando per come rilevato dai giudici di merito - e sotto altro profilo non contesta la sua "cogestione" dell' azienda de qua. E considerato il suo ruolo gestorio all' interno dell'azienda e il legame familiare appare perfettamente logico nonchè conforme alla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito di un gruppo familiare che opera all' interno della medesima azienda la ricostruzione dei giudici di merito circa la sua consapevolezza della provenienza illecita dei capitali e del loro utilizzo da parte dell'azienda. Il Tribunale del riesame ha richiamato numerosissimi colloqui captati in relazione ai quali la difesa non ha allegato specifiche ragioni o elementi di prova da cui desumere che l'interpretazione fornita dai giudici di merito possa ritenersi illogica o contraddittoria, dovendosi, peraltro, precisare che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016 - dep. 16/11/2016, Cigliola, Rv. 26841401). Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 26838901). Non può, per altro verso, sottacersi che rispetto alle numerosissime intercettazione richiamate la ricorrente ha mosso contestazioni totalmente generiche senza confrontarsi in alcun modo con l'articolato tessuto motivazionale. Da tutte le circostanze di fatto indicate ed unitariamente valutate il tribunale, dando conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, ha ritenuto sussistente a carico della ricorrente una solida piattaforma indiziaria, con riferimento alle condotte contestate e ha ancorato il proprio giudizio a elementi specifici risultanti dagli atti, dalla cui valutazione globale ha tratto un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione del reato in questione alla predetta, restando preclusa, in questa sede, la rilettura delle circostanze di fatto poste a fondamento della ordinanza impugnata, laddove la motivazione risulti immune da evidenti illogicità ed interne contraddizioni, come nella fattispecie in esame, da ciò discendendo la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato atteso che il tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica oltre che rispettosa dei requisiti richiesti dalla legge, ha spiegato le ragioni della propria decisione. Non solo nell'ordinanza impugnata si è ribadita la prognosi di recidivanza già espressa nell'ordinanza genetica ma si è anche spiegato come le condotte di reimpiego erano state talmente continuative e gravi da rendere manifesta la certezza della futura reiterazione, precisandosi come il dato della incensuratezza era in se irrilevante e che l' intervenuto sequestro dell' azienda di per sé non consentiva di prevenire la reiterazione di un simile sistema risultando che sino ad un epoca immediatamente precedente all' arresto tutti i [OSCURATO:PERSONA] avevano goduto di iniezioni di liquidità garantite dal narcotraffico. Trattandosi di valutazioni di merito, correttamente e congruamente motivate, le censure, per alcuni versi generiche ed aspecifiche risultano, quindi, manifestamente infondate. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri
Sentenza Cassazione n. 08287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris