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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08271/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/2/2021 della Corte d'Appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei proposti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato le condanne alle pene di giustizia pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal tribunale di Catania in data 1° febbraio 2018, in ordine ai delitti di truffa aggravata loro rispettivamente ascritti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, circa la ravvisata responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per la mera circostanza di aver curato l'attività di vendita dei prodotti oggetto della condotta truffaldina (posizione ricoperta anche da altri soggetti impiegati presso la stessa farmacia, ma che mai erano stati imputati per analoghe condotte) omettendo di specificare quali elementi di prova potessero sostenere il giudizio di responsabilità.

2.1. Con il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, si deduce vizio della motivazione, del tutto mancante, in ordine alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Con i motivi aggiunti, da ultimo tempestivamente trasmessi a mezzo p.e.c. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha ripercorso i motivi principali di ricorso, insistendo in particolare sui vizi di motivazione che sottendono alla affermazione della responsabilità e sull'apodittico rigetto delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in riferimento all'art. 640 cod. pen.; dall'istruttoria condotta non erano emerse prove dimostrative sia del materiale contributo della ricorrente nell'esecuzione delle condotte fraudolente, sia della consapevolezza della stessa nel cagionare un danno all'ente pubblico; ancor prima, era da escludere la responsabilità dei concorrenti titolari e gestori della farmacia, in quanto la condotta volta ad indurre in errore gli uffici dell'azienda sanitaria sul diritto al rimborso dei farmaci dispensati era del tutto inidonea avendo inviato ricette prive delle fustelle corrispondenti ai farmaci indicati nelle ricette stesse, così dovendosi escludere la capacità decettiva della condotta.

4. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione in punto di accertamento della responsabilità, affermata in modo apodittico senza alcun aggancio ai dati probatori, avendo la stessa Corte territoriale ammesso l'irrilevanza delle circostanze considerate dalla sentenza di primo grado (il ritrovamento di documenti che avrebbero attestato l'acquisto di farmaci a scalare su importi predeterminati, corrispondenti al costo dei farmaci prescritti e non ritirati, e le dichiarazioni di altro farmacista sulla prassi illecita seguita dalla farmacia gestita dai coimputati, trattandosi in entrambi i casi di eventi accertati in epoca anteriore rispetto ai fatti contestati alla ricorrente).

4.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione dei fatti di reato commessi sino al 24 marzo 2013; la Corte aveva erroneamente considerato quali periodi di sospensione del corso della prescrizione quelli intercorsi tra i rinvii disposti nel giudizio di appello, determinati non da esigenze difensive ma da ragioni di ufficio; anche il rinvio disposto nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 12 gennaio 2017, pur in presenza dell'espressa opposizione dei difensori dell'imputata che non aderivano alla richiesta formulata da altro difensore, non poteva rilevare quale causa di sospensione del corso della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], comune anche a [OSCURATO:PERSONA], è meramente reiterativo della censura formulata con l'atto di appello e correttamente esaminata dalla Corte territoriale che ha apprezzato gli elementi ostativi (gravità delle condotte, durata pluriennale delle truffe, rilevante importo del danno cagionato, spregiudicatezza e intensità del dolo) che ha ritenuto prevalenti rispetto agli ipotizzati elementi positivi (incensuratezza e condotta susseguente al reato), osservando che il risarcimento intervenuto era stato già valutato per riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., venendo così meno ogni ulteriore esigenza di adeguamento della blanda sanzione ai fatti.

2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è generico, oltre che reiterativo della tesi difensiva proposta con i motivi di gravame e tesa a valorizzare l'insufficienza della piattaforma probatoria atta a fondare il giudizio di responsabilità, in considerazione della posizione lavorativa rivestita (addetto al banco per la vendita), che invece la Corte territoriale ha puntualmente considerato, apprezzandone la sicura funzionalità rispetto all'obiettivo delle condotte fraudolente, dovendo necessariamente il ricorrente - proprio per la posizione rivestita- essere consapevole concorrente delle operazioni artificiose mediante le quali, a fronte di prescrizioni per specifici farmaci richiesti, si procedeva alla consegna di farmaci in misura inferiore con contestuale erogazione di altri farmaci, non dispensabili dal servizio sanitario e senza / richiederne il pagamento, apponendo sulle ricette ricevute dai clienti fustelle per un numero nettamente superiore di prodotti rispetto a quelli effettivamente consegnati (che erano infatti poi stati ritrovati nei locali della farmacia privi delle relative fustelle).

2.1. Del secondo motivo, comune a [OSCURATO:PERSONA] si è già detto (sub 1).

3. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il motivo di ricorso (che formula censure non coltivate nell'atto di appello, quanto alla insussistenza del fatto di reato per difetto dell'elemento dell'induzione in errore) è generico nel contrastare la dettagliata e puntuale motivazione con cui la Corte territoriale (pagg. 15-17) ha messo in rilievo non solo i dati obiettivi delle evidenti (e non ignorabili) discrasie tra quantitativi di farmaci prescritti alla figlia della ricorrente e quantitativi di farmaci ritirati, in misura decisamente inferiore (trattandosi peraltro dell'unica cliente della farmacia che ritirava quei prodotti: sentenza del tribunale, pag. 4), ma anche la circostanza storica di rilevante portata di un tentativo condotto dalla ricorrente, prima di utilizzare la farmacia dei [OSCURATO:PERSONA], di concordare con altra farmacia (che rifiutò l'illecita proposta) la consegna di un numero inferiore dei farmaci prescritti con sostituzione con altri farmaci (v. anche la sentenza del tribunale pag. 2-3, 10).

4. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]:

4.1. Il primo motivo è generico perché non considera il dato probatorio messo in rilievo dalla sentenza impugnata, ossia il risultato della perquisizione domiciliare che portò a ritrovare nell'abitazione dell'imputata un numero di prodotti inferiore a quelli indicati nelle ricette da lei presentate alla farmacia e per le quali la ricorrente aveva sottoscritto una dichiarazione che confermava l'avvenuto ritiro per i quantitativi indicati; nella stessa circostanza erano stati ritrovati anche diversi altri prodotti, che dovevano risultare già consumati perché riferiti a precedenti autorizzazioni al ritiro, e che invece erano ancora integri nelle confezioni.

Si tratta di elemento che attesta la serialità e reiterazione della prassi di ritirare prodotti in misura inferiore a quella indicata nelle ricette, indice della consapevolezza della pratica seguita.

Quanto alla censura diretta a smentire le affermazioni della sentenza sull'acquisto operato dall'imputata di altri farmaci, beneficiando del minor numero di prodotti ritirati, essa non deduce alcun travisamento delle prove che la Corte ha utilizzato per giungere al giudizio espresso, fondato sul complesso degli elementi di prova, ivi comprese le dichiarazioni ammissive di uno dei correi sul sistema adottato e noto ai clienti della fornitura di farmaci senza corrispondere il relativo prezzo.

4.2. Il secondo motivo, atto a censurare la decisione della Corte di rigettare la richiesta declaratoria parziale di prescrizione in ragione della erroneità in diritto del calcolo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione in ragione del motivo di rinvio (astensione dei difensori, cui non aderiva il difensore della [OSCURATO:PERSONA], insistendo in particolare per la separazione della sua posizione processuale) dell'udienza è fondato.

Quanto al giudizio di primo grado occorre invero tener conto del seguente principio di diritto: La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez.

F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257649; nello stesso senso Sez.

F, n. 34896 del 11/09/2007, Laganà, Rv. 237586).

Talché, essendosi la ricorrente opposta in quella sede di merito al rinvio delle udienze per l'adesione dei difensori degli altri imputati alla astensione deliberata dagli organismi sindacali, chiedendo lo stralcio della sua posizione, alla stessa possono applicarsi solo i comffitabili periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla normativa emergenziale (dal 21 aprile all'il maggio 2020).

Tenuto conto della data di definizione del processo di secondo grado (19 febbraio 2021), risultano pertanto prescritti, limitatamente al capo B ascritto alla [OSCURATO:PERSONA], tutti i reati commessi fino al 24 marzo 2013.

5. La fondatezza del motivo estende i suoi effetti anche agli altri ricorrenti, rispetto ai quali tuttavia devono calcolarsi ulteriori periodi di sospensione della prescrizione (dal 12 gennaio 2017 al 16 marzo 2017, oltre i venti giorni di sospensione relativi al giudizio di secondo grado), per complessivi mesi due e giorni

24. Risultano pertanto prescritti tutti i reati commessi fino al 26 maggio 2013.

Residuano quindi i reati commessi fino al giugno 2014, per i quali la Corte di rinvio dovrà procedere a nuovo calcolo della pena, restando il ricorso inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle condotte ascritte al capo B e antecedenti al 24 marzo 2013 e nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e GIUDARA [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle condotte loro rispettivamente ascritte e antecedenti alla data del 26 maggio 2013.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le dichiarazioni di responsabilità.

Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la rideterminazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/2/2021 della Corte d'Appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei proposti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catania, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato le condanne alle pene di giustizia pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal tribunale di Catania in data 1° febbraio 2018, in ordine ai delitti di truffa aggravata loro rispettivamente ascritti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, circa la ravvisata responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per la mera circostanza di aver curato l'attività di vendita dei prodotti oggetto della condotta truffaldina (posizione ricoperta anche da altri soggetti impiegati presso la stessa farmacia, ma che mai erano stati imputati per analoghe condotte) omettendo di specificare quali elementi di prova potessero sostenere il giudizio di responsabilità. 2.1. Con il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, si deduce vizio della motivazione, del tutto mancante, in ordine alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Con i motivi aggiunti, da ultimo tempestivamente trasmessi a mezzo p.e.c. il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha ripercorso i motivi principali di ricorso, insistendo in particolare sui vizi di motivazione che sottendono alla affermazione della responsabilità e sull'apodittico rigetto delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale, in riferimento all'art. 640 cod. pen.; dall'istruttoria condotta non erano emerse prove dimostrative sia del materiale contributo della ricorrente nell'esecuzione delle condotte fraudolente, sia della consapevolezza della stessa nel cagionare un danno all'ente pubblico; ancor prima, era da escludere la responsabilità dei concorrenti titolari e gestori della farmacia, in quanto la condotta volta ad indurre in errore gli uffici dell'azienda sanitaria sul diritto al rimborso dei farmaci dispensati era del tutto inidonea avendo inviato ricette prive delle fustelle corrispondenti ai farmaci indicati nelle ricette stesse, così dovendosi escludere la capacità decettiva della condotta. 4. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione in punto di accertamento della responsabilità, affermata in modo apodittico senza alcun aggancio ai dati probatori, avendo la stessa Corte territoriale ammesso l'irrilevanza delle circostanze considerate dalla sentenza di primo grado (il ritrovamento di documenti che avrebbero attestato l'acquisto di farmaci a scalare su importi predeterminati, corrispondenti al costo dei farmaci prescritti e non ritirati, e le dichiarazioni di altro farmacista sulla prassi illecita seguita dalla farmacia gestita dai coimputati, trattandosi in entrambi i casi di eventi accertati in epoca anteriore rispetto ai fatti contestati alla ricorrente). 4.1. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione dei fatti di reato commessi sino al 24 marzo 2013; la Corte aveva erroneamente considerato quali periodi di sospensione del corso della prescrizione quelli intercorsi tra i rinvii disposti nel giudizio di appello, determinati non da esigenze difensive ma da ragioni di ufficio; anche il rinvio disposto nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 12 gennaio 2017, pur in presenza dell'espressa opposizione dei difensori dell'imputata che non aderivano alla richiesta formulata da altro difensore, non poteva rilevare quale causa di sospensione del corso della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], comune anche a [OSCURATO:PERSONA], è meramente reiterativo della censura formulata con l'atto di appello e correttamente esaminata dalla Corte territoriale che ha apprezzato gli elementi ostativi (gravità delle condotte, durata pluriennale delle truffe, rilevante importo del danno cagionato, spregiudicatezza e intensità del dolo) che ha ritenuto prevalenti rispetto agli ipotizzati elementi positivi (incensuratezza e condotta susseguente al reato), osservando che il risarcimento intervenuto era stato già valutato per riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., venendo così meno ogni ulteriore esigenza di adeguamento della blanda sanzione ai fatti. 2. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è generico, oltre che reiterativo della tesi difensiva proposta con i motivi di gravame e tesa a valorizzare l'insufficienza della piattaforma probatoria atta a fondare il giudizio di responsabilità, in considerazione della posizione lavorativa rivestita (addetto al banco per la vendita), che invece la Corte territoriale ha puntualmente considerato, apprezzandone la sicura funzionalità rispetto all'obiettivo delle condotte fraudolente, dovendo necessariamente il ricorrente - proprio per la posizione rivestita- essere consapevole concorrente delle operazioni artificiose mediante le quali, a fronte di prescrizioni per specifici farmaci richiesti, si procedeva alla consegna di farmaci in misura inferiore con contestuale erogazione di altri farmaci, non dispensabili dal servizio sanitario e senza / richiederne il pagamento, apponendo sulle ricette ricevute dai clienti fustelle per un numero nettamente superiore di prodotti rispetto a quelli effettivamente consegnati (che erano infatti poi stati ritrovati nei locali della farmacia privi delle relative fustelle). 2.1. Del secondo motivo, comune a [OSCURATO:PERSONA] si è già detto (sub 1). 3. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il motivo di ricorso (che formula censure non coltivate nell'atto di appello, quanto alla insussistenza del fatto di reato per difetto dell'elemento dell'induzione in errore) è generico nel contrastare la dettagliata e puntuale motivazione con cui la Corte territoriale (pagg. 15-17) ha messo in rilievo non solo i dati obiettivi delle evidenti (e non ignorabili) discrasie tra quantitativi di farmaci prescritti alla figlia della ricorrente e quantitativi di farmaci ritirati, in misura decisamente inferiore (trattandosi peraltro dell'unica cliente della farmacia che ritirava quei prodotti: sentenza del tribunale, pag. 4), ma anche la circostanza storica di rilevante portata di un tentativo condotto dalla ricorrente, prima di utilizzare la farmacia dei [OSCURATO:PERSONA], di concordare con altra farmacia (che rifiutò l'illecita proposta) la consegna di un numero inferiore dei farmaci prescritti con sostituzione con altri farmaci (v. anche la sentenza del tribunale pag. 2-3, 10). 4. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]: 4.1. Il primo motivo è generico perché non considera il dato probatorio messo in rilievo dalla sentenza impugnata, ossia il risultato della perquisizione domiciliare che portò a ritrovare nell'abitazione dell'imputata un numero di prodotti inferiore a quelli indicati nelle ricette da lei presentate alla farmacia e per le quali la ricorrente aveva sottoscritto una dichiarazione che confermava l'avvenuto ritiro per i quantitativi indicati; nella stessa circostanza erano stati ritrovati anche diversi altri prodotti, che dovevano risultare già consumati perché riferiti a precedenti autorizzazioni al ritiro, e che invece erano ancora integri nelle confezioni. Si tratta di elemento che attesta la serialità e reiterazione della prassi di ritirare prodotti in misura inferiore a quella indicata nelle ricette, indice della consapevolezza della pratica seguita. Quanto alla censura diretta a smentire le affermazioni della sentenza sull'acquisto operato dall'imputata di altri farmaci, beneficiando del minor numero di prodotti ritirati, essa non deduce alcun travisamento delle prove che la Corte ha utilizzato per giungere al giudizio espresso, fondato sul complesso degli elementi di prova, ivi comprese le dichiarazioni ammissive di uno dei correi sul sistema adottato e noto ai clienti della fornitura di farmaci senza corrispondere il relativo prezzo. 4.2. Il secondo motivo, atto a censurare la decisione della Corte di rigettare la richiesta declaratoria parziale di prescrizione in ragione della erroneità in diritto del calcolo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione in ragione del motivo di rinvio (astensione dei difensori, cui non aderiva il difensore della [OSCURATO:PERSONA], insistendo in particolare per la separazione della sua posizione processuale) dell'udienza è fondato. Quanto al giudizio di primo grado occorre invero tener conto del seguente principio di diritto: La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257649; nello stesso senso Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007, Laganà, Rv. 237586). Talché, essendosi la ricorrente opposta in quella sede di merito al rinvio delle udienze per l'adesione dei difensori degli altri imputati alla astensione deliberata dagli organismi sindacali, chiedendo lo stralcio della sua posizione, alla stessa possono applicarsi solo i comffitabili periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla normativa emergenziale (dal 21 aprile all'il maggio 2020). Tenuto conto della data di definizione del processo di secondo grado (19 febbraio 2021), risultano pertanto prescritti, limitatamente al capo B ascritto alla [OSCURATO:PERSONA], tutti i reati commessi fino al 24 marzo 2013. 5. La fondatezza del motivo estende i suoi effetti anche agli altri ricorrenti, rispetto ai quali tuttavia devono calcolarsi ulteriori periodi di sospensione della prescrizione (dal 12 gennaio 2017 al 16 marzo 2017, oltre i venti giorni di sospensione relativi al giudizio di secondo grado), per complessivi mesi due e giorni 24. Risultano pertanto prescritti tutti i reati commessi fino al 26 maggio 2013. Residuano quindi i reati commessi fino al giugno 2014, per i quali la Corte di rinvio dovrà procedere a nuovo calcolo della pena, restando il ricorso inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle condotte ascritte al capo B e antecedenti al 24 marzo 2013 e nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e GIUDARA [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle condotte loro rispettivamente ascritte e antecedenti alla data del 26 maggio 2013. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le dichiarazioni di responsabilità. Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la rideterminazione
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