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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09721/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, resa all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1400,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un'unica censura, vizi di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta all'imputato.

Considerato che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico ed inerente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice di merito ha correttamente evidenziato l'adeguatezza della pena irrogata, avuto riguardo alla quantità e alla diversa natura delle sostanze stupefacenti rinvenute, il cui allarme sociale va letto in uno con l'esistenza di una precedente condanna per reato specifico, seppur in quel caso ritenuto di particolare tenuità e con numerose pendenze per reati analoghi (pag. 2 del provvedimento); che a ciò si aggiunge la mancanza di elementi positivi di giudizio, sostanzialmente non contestata neanche con il ricorso per cassazione; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.2 Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado, resa all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1400,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un'unica censura, vizi di motivazione e violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta all'imputato. Considerato che è necessario evidenziare come, nel caso di specie, ci si trovi dinanzi ad un caso di "doppia conforme", con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico ed inerente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice di merito ha correttamente evidenziato l'adeguatezza della pena irrogata, avuto riguardo alla quantità e alla diversa natura delle sostanze stupefacenti rinvenute, il cui allarme sociale va letto in uno con l'esistenza di una precedente condanna per reato specifico, seppur in quel caso ritenuto di particolare tenuità e con numerose pendenze per reati analoghi (pag. 2 del provvedimento); che a ciò si aggiunge la mancanza di elementi positivi di giudizio, sostanzialmente non contestata neanche con il ricorso per cassazione; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.2 Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2
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