CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, z 5 5 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27126/2019 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Catania, elettivamente domiciliati presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia 1'11 febbraio 2019 n. 743/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia 1'11 febbraio 2019 n. 743/06/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" (con attribuzione della categoria A/10, in luogo della categoria B/5, all'esito di mutamento di destinazione d'uso con fusione di due unità catastali) di un edificio sito in Catania alla [OSCURATO:PERSONA] nn. 12-14, composto in origine da un locale al piano terreno (già classificato in categoria C/2) e da un'autorimessa al piano seminterrato (già classificato in categoria C/6), concesso in locazione per uso scolastico all'ERIS (ente di formazione professionale, accreditato preso la Regione Sicilia per lo svolgimento di attività didattiche, formative ed orientative), ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania il 28 aprile 2015 n. 5012/01/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che destinazione ad attività lucrativa deve essere verificata in capo al proprietario e non al locatore e che, per conseguenza, l'edificio doveva essere classificato in categoria A/10 e non in categoria B/5. Il ricorso è affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 della Legge 11 agosto 1939 n. 1249, 6 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 e 2 del D.L.vo 8 aprile 1948 n. 514, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'edificio dovesse essere classificato in categoria A/10, anziché in categoria B/5, tenendo conto della destinazione ad attività scolastica senza scopo di lucro anche a mezzo di locazione a terzi. 2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato accolto dal giudice di secondo grado l'appello dell'amministrazione finanziaria con motivazione meramente apparente, senza dar conto delle ragioni per cui la destinazione ad uso scolastico con finalità lucrativa giustificasse l'attribuzione della categoria A/10 in luogo della categoria B/5. [OSCURATO:PERSONA]: 1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce la trattazione congiunta - sono fondati. 1.1 II collegio è chiamato a decidere la questione della categoria catastale da attribuire ad un immobile adibito (sulla scorta di procedura "DOCFA", per mutamento di destinazione, in dipendenza dell'unificazione di due unità catastali già classificate, rispettivamente, in categoria C/2 e C/6) ad attività scolastica senza fine di lucro mediante concessione in locazione da parte dei comproprietari ad un ente di formazione con accreditamento regionale per lo svolgimento di attività didattiche, formative ed orientative 1.2 A parere dei contribuenti, l'edificio in questione doveva, in conformità alla dichiarazione "DOCFA", essere classificato nella categoria B/5 ("Scuole e laboratori scientifici"), nella quale rientrano (in base alle esplicazioni contenute nella circolare emanata dal Ministero delle Finanze - Direzione del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 1992 n. 5) i fabbricati costruiti o adattati per tale destinazione (ivi compresi gli osservatori astronomici e metereologici) che non sono suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249 (cioè, tra i fabbricati «costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni»). 1.3 Diversamente, per l'amministrazione finanziaria, l'edificio doveva essere classificato in categoria A/10 ("Uffici e studi privati"), tenendo conto del perseguimento di uno scopo lucrativo (a fronte della percezione periodica dei canoni) attraverso l'esercizio "indiretto" dell'attività scolastica da parte dei contribuenti, mediante la concessione in locazione ad un ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia per lo svolgimento di attività didattiche, formative ed orientative. 1.4 Si rammenta che l'art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 (portante il «Regolamento del nuovo catasto edilizio urbano») recita: «Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento». A norma del successivo art. 62 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142: «La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare». Questa Corte ha, quindi, già affermato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6'-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868); ed ancora che, in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass., Sez. 6A-5, 11 settembre 2018, n. 22103; Cass., Sez. 5", 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5", 2 febbraio 2021, n. 2249). Pertanto, ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5", 14 ottobre 2020, n. 22166). 1.5 Non rileva, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5", 6 febbraio 2019, n. 34002 - analogamente: Cass., Sez. 5", 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5", 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5", 9 novembre 2021, n. 32868). 1.6 Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E) (circolare emanata dal Ministero delle Finanze - Direzione del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 1992 n. 5). Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori. 1.7 Per l'individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, le circolari emanate dall'Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006 n. 4/T ed il 13 aprile 2007 n. 4/T hanno precisato che occorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l'assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile (...)». 1.8 Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5", 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5", 2 luglio 2021, n. 18842).1.9 Per cui, ciò che rileva è la circostanza che l'immobile sia adibito dal contribuente - anche attraverso l'interposizione di un terzo qualificato che ne abbia il godimento a titolo di locazione - allo svolgimento dell'attività scolastica, sempre che tale destinazione sia connaturata all'idoneità strutturale e funzionale dell'immobile stesso, laddove la percezione dei canoni di locazione da parte del contribuente non incide sulla onerosità o sulla gratuità delle prestazioni rese dal conduttore ai beneficiari dei servizi didattici. 1.10 Si rammenta, in proposito, che la circolare emanata dal Ministero delle Finanze - Direzione del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 1992 n. 5 aveva previsto, tra l'altro l'istituzione della categoria D/11 ("scuole private"), nella quale, «(...) - in considerazione dell'attività imprenditoriale svolta - dovranno essere censiti gli immobili destinati a scuole private e che rispondano alla normativa prevista per l'esercizio di tale attività». Tuttavia, la successiva circolare emanata dal Ministero delle Finanze - Direzione del Catasto e dei [OSCURATO:PERSONA] il 2 gennaio 1993 n. 3 ha stabilito di dover soprassedere, tra l'altro, in ordine all'istituzione della categoria D/11. Per cui, allo stato, in presenza di una finalità lucrativa, le scuole private devono essere più propriamente ricondotte alla sfera residuale della categoria D/8 ("Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni"), ribadendosi che la natura imprenditoriale dell'attività esercitata deve essere rapportata soltanto alle caratteristiche strutturali dell'immobile. 1.11 Ebbene, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno dei criteri normativi applicabili e dei principi innanzi affermati, avendo ritenuto, nonostante la consapevolezza che «non sono in discussione le caratteristiche strutturali del predetto immobile e la sua attuale destinazione a scuola», che lo scopo di lucro dovesse desumersi in via esclusiva dal titolo contrattuale (locazione) in forza del quale il terzo aveva ottenuto il godimento dell'immobile per lo svolgimento delle attività didattiche, formative ed orientative, senza accertare una qualche connessione alle caratteristiche intrinseche ed oggettive dell'immobile, sulla scorta della relativa consistenza all'esito delle opere strutturali eseguite per l'adeguamento al mutamento di destinazione (sulla base del titolo abilitativo rilasciato dal Sindaco del Comune di Catania il 16 gennaio 2009 n. 3/09). Per cui, il giudice di appello ha omesso di accertare se l'immobile in questione rientri nella categoria B/5 ovvero nella categoria D/8 in base ad una valutazione oggettiva della sussistenza o meno della finalità lucrativa in relazione alla conformazione strutturale e tipologica della costruzione adibita ad attività scolastiche, essendo irrilevante a tal fine la natura del rapporto contrattuale tra locatore e conduttore. 2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e