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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49067/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. ( coerentemente negata alla luce del dolo riscontrato, la cui sussistenza non solo è stata ribadita, al contrario di quanto rassegnato dalla difesa, ma stata è stata coerentemente valorizzata in termini di intensità della colpevolezza accertata, ostativa alla tenuità dell'offesa, in ragione della marcata futilità dei motivi addotti a giustificazione della violazione riscontrata), sia in relazione alla denegata concessione delle generiche ( con motivazione che il ricorso non contrasta con specificità di rilievi e che comunque non supera nel suo portato essenziale, offerto dalla assenza di validi elementi da valorizzare al fine, anche con l'odierna impugnazione non addotti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA, / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. ( coerentemente negata alla luce del dolo riscontrato, la cui sussistenza non solo è stata ribadita, al contrario di quanto rassegnato dalla difesa, ma stata è stata coerentemente valorizzata in termini di intensità della colpevolezza accertata, ostativa alla tenuità dell'offesa, in ragione della marcata futilità dei motivi addotti a giustificazione della violazione riscontrata), sia in relazione alla denegata concessione delle generiche ( con motivazione che il ricorso non contrasta con specificità di rilievi e che comunque non supera nel suo portato essenziale, offerto dalla assenza di validi elementi da valorizzare al fine, anche con l'odierna impugnazione non addotti); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 202