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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12005/2026

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re speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Agostino, VALLARINO Silvio, SOLARIIlaria, [OSCURATO:PERSONA] Fabio, gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] Silvano,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrenti – ricorrenti incidentali -per la cassazione della sentenza n. 1347/2022 della CORTE d'APPELLO diGenova pubblicata il 27.12.2022;Pag. 1 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.10.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SilvanoSolari e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] costituirono la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di acquistare immobili, ristrutturarli e venderli aterzi.Il 10.10.2007 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistò un'unitàabitativa sita in Comune di Lavagna, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, avvalendosi diun mutuo ipotecario di euro 1.200.000,00 concesso da [OSCURATO:PERSONA] diVicenza ScpA (d’ora in avanti indicata come “la [OSCURATO:PERSONA]”), garantito daipoteca sull'immobile per euro 2.400.000,00, di cui euro 600.000,00erogati immediatamente per l'acquisto dell'immobile, mentre il residuosarebbe stato erogato solo a copertura parziale dei costi di restauro.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla societàe il 25.2.2009 quest’ultima ottenne dal Comune di Lavagna il titolo edilizioper il frazionamento del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] 15 in tre diverse unitàimmobiliari e un locale magazzino.di [OSCURATO:PERSONA], subentrando così nel progetto di frazionamentoe vendita dell'immobile e nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], liberando dallafideiussione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SilvioVallarino e [OSCURATO:PERSONA] cedettero le loro quote ai soggetti indicati daSantomauro e Spinelli (in particolare, Silvano e [OSCURATO:PERSONA] cedetterole loro quote alla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedetterole quote alla [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] cedette la sua quota a PaoloSpinelli).

Con separata e coeva scrittura [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e PaoloSpinelli si impegnarono a liberare i cedenti dall’obbligazione di garanzia equindi: a) a ottenere entro sei mesi la liberazione dei fideiussori dagliPag. 2 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026obblighi assunti; b) in subordine, a manlevarli e tenerli indenni daqualsiasi pretesa creditoria della [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. subentrò nel contratto di mutuo, allaquale la [OSCURATO:PERSONA] erogò l’importo di euro 1.180.500,00.

Con atto disuddivisione in quote di mutuo ipotecario e correlativo frazionamentoipotecario a garanzia, svincolo ipotecario e riduzione di ipoteca del27.9.2013, il mutuo di iniziali 1.180.500,00 fu suddiviso in tre quote: lotton. 1 corrispondente alla quota di mutuo n. 55/5044739 di euro555.500,00; lotto n. 2 corrispondente alla quota di mutuo n. 55/5044740di euro 305.000,00; lotto n. 3 corrispondente alla quota di mutuo n.55/5044741 di euro 320.000,00.Con sentenza del 12.3.2014 il Tribunale di Biella dichiarò ilfallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale la [OSCURATO:PERSONA] si insinuò e successivamenteintimò ai garanti il pagamento di quanto dovuto.Poiché, nonostante ripetuti solleciti, non erano stati liberati dallafideiussione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennerodinanzi al Tribunale Genova la [OSCURATO:PERSONA], l’Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]., glieredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], PaoloSpinelli e chiesero di accertare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo per escuterela fideiussione, per carenza dei presupposti di legge e di contratto, ecomunque per intervenuta estinzione della garanzia, instando, insubordine, per essere manlevati da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e Spinelli, inforza della scrittura 27.4.2009.

Gli attori, altresì, chiesero la condanna diSpinelli e Santomauro al risarcimento del danno.

Nel giudizio intervenne laSocietà [OSCURATO:SOCIETA]2.

Con sentenza del 28 febbraio 2020 il Tribunale di Genova rigettavale domande attoree sub A, B, C, D e, per l'effetto, accertava il diritto diS.[OSCURATO:SOCIETA]. a pretendere il pagamento della somma garantita oggettodella fideiussione; accoglieva la domanda proposta dagli attori in viasubordinata sub E ed F e dichiarava che i convenuti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] erano tenuti a manlevare e tenere indenni gli attori daPag. 3 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026ogni pretesa creditoria avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre,accertava che anche l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era tenuta a manlevaregli attori da ogni pretesa creditoria avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. in solido conMaya s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], da ultimo, rigettava ladomanda di risarcimento danni proposta dagli attori ai sensi dell’art. 1337cod. civ. nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quellaproposta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e PaoloSpinelli.Il giudice del primo grado, dopo aver disatteso le eccezioni diinesistenza della fideiussione per la mancata produzione da parte dellaBanca dell’originale e di difetto di legittimazione passiva della intervenuta,rigettava la domanda di estinzione della garanzia ex artt. 1955 e 1956cod. civ. sul rilievo che: a) in base all’art. 5 del contratto incombeva sulfideiussore l’onere di tenersi al corrente delle vicende relative al credito eche la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta alla relativa informazione; b) l’estensionedella garanzia anche in caso di accollo del debito da parte di un terzo eraprevista espressamente dall’art. 2 del contratto; c) l’estinzione ex art.1955 cod. civ. non poteva ritenersi verificata per il fatto che la Bancaaveva acconsentito all’estinzione dell’ipoteca e al frazionamento,trattandosi di atto lecito; d) l’estinzione ex art. 1956 cod. civ. nonricorreva neppure per aver la [OSCURATO:PERSONA] finanziato [OSCURATO:SOCIETA]., per esseretenuti gli attori a provare che quest’ultima avesse contratto nuovifinanziamenti, mentre l’erogazione discendeva dal mutuo originario, e chela società versasse in condizioni tali da far prevedere il dissesto e note allaBanca; e) non era contestato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse richiesto ai fideiussori ilpagamento della sola quota erogata all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nonquella erogata a [OSCURATO:SOCIETA]., né gli attori avevano dedotto e dimostratoche tale rinegoziazione fosse stata a condizioni meno favorevoli.[OSCURATO:SOCIETA] accoglieva la domanda attorea di manleva nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], nonché della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., mentre rigettava, perché non provata, la domanda diPag. 4 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026risarcimento del danno ex art. 1337 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della riferita promessa della liberazione dallafideiussione.3.

La sentenza era impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due quali eredi diSilvano [OSCURATO:PERSONA]).

Nel giudizio si costituivano [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. (in avanti [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] e PaoloSpinelli, mentre la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. restavano contumaci.La Corte d’appello di Genova con sentenza del 27.12.2022, inparziale accoglimento dell’appello, ritenuto inammissibile l’interventosvolto da [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarava inammissibile ladomanda di accertamento del diritto all’escussione della fideiussione;poneva a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite degli appellanti di entrambii gradi; compensava le spese tra gli appellanti e la [OSCURATO:PERSONA] per i due gradi,confermando per il resto la regolazione delle spese operata dal Tribunale;condannava gli appellanti alla rifusione delle spese per la fase di appello infavore di Santomauro e Spinelli e dichiarava che nulla fosse dovuto pertale titolo in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]. e Mayas.r.l.Per quanto ancora di rilievo ai fini del presente giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] osservava che l’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) perprovare la propria legittimazione sarebbe stata tenuta a produrre ilcontratto di cessione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’intervenuta aveva prodotto unestratto del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A.

“certe attività,passività e rapporti giuridici di BPVI e di VB, il tutto come meglio precisatoal successivo Articolo 3", e allegato che nell’ambito dei rapporti ceduti nonera stato ricompreso quello oggetto del giudizio (poiché alla data delpredetto contratto la posizione risultava classificata tra le “sofferenze” e,in quanto tale, veniva esclusa dal perimetro della cessione).

Per converso,nonostante la tempestiva eccezione degli attori, l’intervenuta non avevaPag. 5 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026prodotto il contratto di cessione 11.4.2018 relativo ai rapporti insofferenza, compreso quello oggetto di lite.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hannoproposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità parziale della sentenza “peromessa/insufficiente pronuncia e/o erroneo assorbimento di questione” inviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fattodecisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di meritoche il credito oggetto di causa dovesse considerarsi come deteriorato sindal 2014 a seguito della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].,soggetto subentrato nel contratto di mutuo, e del mancato pagamento daparte dei garanti.

Ciononostante, tale profilo era stato ignorato dalla corteche aveva omesso di pronunciare sul punto, non considerando che i creditideteriorati erano esclusi dalla cessione intervenuta con [OSCURATO:PERSONA].p.a., ma erano compresi nel diverso contratto di cessionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicato a [OSCURATO:PERSONA] d’Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicato sulsito del medesimo istituto.La mancata considerazione della natura deteriorata del credito,inoltre, rileva come omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudiziorisultante sia dalla lettura del contratto di cessione intervenuto con [OSCURATO:SOCIETA]., sia dall’art. 5 D.L. 99/2017.

La ricorrente, sempre nellaprospettiva dell’omesso esame di un fatto decisivo, ha richiamato ilcontenuto del “[OSCURATO:PERSONA] del Contratto di Cessione” delPag. 6 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/202622.1.2018 intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] in LCA e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelquale era stata precisata l’esclusione dal contratto di cessione “deicontenziosi relativi a rapporti estinti e a crediti deteriorati”.1.1.

Il motivo, che si articola in due censure, è inammissibile.1.3.

La prima censura si basa sulla pretesa violazione dell’art. 112 cod.proc. civ.

“per omessa/insufficiente pronuncia e/o erroneo assorbimento diquestione” in merito alla natura di credito «deteriorato» di quello oggettodi lite.Sennonché, il rilievo svolto si pone fuori dal paradigma normativo,posto che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione dimerito, che integra una violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi siaomissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosiper capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta a ottenerel'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un beneall'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenutoconcreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez.

I, 13 giugno1972, n. 1853; Cass., Sez.

V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez.

VI-5,27 novembre 2017, n. 28308; sez. 6-I, 16 luglio 2018, n. 18797) e, nelcaso nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della«domanda» di appello (v.

Cass., sez.

II, 22 gennaio 2018, n. 1539).Poiché, dunque, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda soltanto l'ambitooggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fattoassunte a sostegno della decisione (v.

Cass., Sez.

II, 21 aprile 1976, n.1397; più di recente Cass., sez.

II, 12 luglio 2024, n. 19241), non ricorrela violazione di tale disposizione allorché si lamenti che la Corte d’appelloerroneamente ha escluso l’ammissibilità dell’intervento a causa dellamancata produzione del contratto di cessione del credito in contesa.Pag. 7 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026A parte il contrasto logico tra la deduzione di omessa pronuncia e ilrilievo di un errore di giudizio in merito alla prova della cessione delcredito, posto che quest’ultimo presuppone un errore di valutazione su unfatto che si palesa come del tutto incompatibile con la censura in esame,la ricorrente, sia pur in forma lessicalmente più sfumata, chiede un nuovoesame del merito della vicenda, là dove prospetta una non adeguataconsiderazione della documentazione prodotta nel corso del giudizio.Infatti, poiché il contratto di cessione tra la [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. e S.G.A.s.p.a. aveva per oggetto crediti deteriorati, e il credito oggetto di lite loera, se ne dovrebbe trarre la conclusione che esso fosse incluso nelcontratto di cessione.

Profili, questi ultimi, all’evidenza riservati al giudicedel merito.1.4.

Anche la seconda censura, articolata nei termini di omesso esame diun fatto decisivo ai fini del giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5, cod. proc. civ., è inammissibile.

La doglianza svolta, sempre imperniatasull’omessa considerazione della natura deteriorata del credito, non sipresta in alcun modo a essere inquadrata nel paradigma invocato.Il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. nellasua attuale formulazione presuppone l'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).La ricorrente non ha indicato un fatto, ossia un preciso accadimentoo una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, tale intendendosiun fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè unfatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v.

Cass. 24gennaio 2020, n. 12387; 16 gennaio 2020, n. 791; 8 settembre 2016, n.1776; 26 luglio 2017, n. 18391), non assimilabile in alcun modo a"questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, conPag. 8 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (e in talsenso va inteso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, v., tra le molte, Cass., sez.

VI-1, ord., 26 gennaio 2022, n.2268, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360 come novellato).La ricorrente, come già detto, lamenta l’omesso esame della naturadi «rapporto a sofferenza» alla data della cessione, ma lo fa nel quadro delpiù complesso richiamo al contratto del 26.6.2017 intervenuto tra laBanca in L.C.A. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del “[OSCURATO:PERSONA] ricognitivodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra B.P.V. in [OSCURATO:SOCIETA].”, senza peraltro chiarire see dove il giudice dell’appello ne fosse stato investito, ma piegando versoun riesame del merito della decisione ben al di là del possibile controllodella motivazione limitato entro il «minimo costituzionale» ammesso dalleSezioni Unite di questa Corte (v.

Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn.8053/8054).2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363, 1365 e 1263 cod. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 81 e 111 cod.proc. civ.La ricorrente si duole essersi affermato che la società [OSCURATO:SOCIETA].,al pari di quanto previsto dall’art. 58 T.U.B., avrebbe dovuto produrre ilcontratto di cessione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante avesse prodotto sin dalgiudizio di primo grado documentazione idonea allo scopo.

Infatti, ilcontratto di cessione intervenuto il 26.6.2017 tra la [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. eIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esattamente definito l’oggetto deltrasferimento, precisando al punto i) dell’art. 3.1.4. lett. a) che eranoesclusi “i crediti di BPVi e VB classificati o classificabili in base ai PrincipiContabili alla Data di Esecuzione” (ossia alla data del 26 giugno 2017)come sofferenze, come inadempienze probabili (c.d. unlikely to pay) e/ocome esposizioni scadute (c.d. past due) ed i relativi rapporticontrattuali”, mentre tra le «[OSCURATO:PERSONA]», rientra “qualsiasiPag. 9 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026contenzioso, anche se riferibile ad Attività o Passività incluse, diverso dalContenzioso Pregresso”.

Quanto alle passività incluse, invece, in baseall’art. 3.1.2(b) del contratto del 26.6.2017 il subentro di [OSCURATO:PERSONA].p.a. era subordinato: a) alla pendenza della lite al momento dellacessione; b) all’inerenza e funzionalità all’impresa bancaria di ISP delrapporto in contestazione.La sentenza, pertanto, è incorsa nella violazione sia delle regole diinterpretazione del contratto (artt. 1362, 1363, 1365 cod. civ.) inrelazione al contratto di cessione del 26.6.2017, sia di quelle in tema disuccessione a titolo particolare nel diritto controverso per essersi resa laAMCO s.p.a. cessionaria dei crediti deteriorati facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] inL.C.A.2.1.

Il motivo è inammissibile.Esso risulta del tutto svincolato dai limiti consentiti del sindacato dilegittimità sull’interpretazione del contratto.Secondo il costante orientamento di questa Corte,l'interpretazione del contratto, consistendo in una operazione diaccertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine difatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione soltantoper inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regoleermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede dilegittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dalgiudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione diuna diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stessoesaminati.Il sindacato di legittimità deve avere a oggetto non già laricostruzione della volontà delle parti e non può investire il risultatointerpretativo in sé, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici delprocesso logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere lafunzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi delragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.

Cass. 31 marzo 2006,Pag. 10 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026n. 7597; 1° aprile 2011, n. 7557; 14 febbraio 2012, n. 2109; 10 febbraio2015, n. 2465; 26 maggio 2016, n. 10891; 29 luglio 2016, n. 15763; 5dicembre 2018, n. 31512; 12 maggio 2020, n. 8810; 2 luglio 2020, n.13620; sez. un., 21 gennaio 2021, n. 2061).Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamatiprofili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimentoalle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stessoli abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, nonessendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., Cass. 9ottobre 2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595; 27 febbraio 2015, n.3980; 19 luglio 2016, n. 14715).Deve essere, altresì, ricordato che per sottrarsi al sindacato dilegittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di unaclausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito allaparte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi insede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22febbraio 2007, n. 4178; 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010,n. 19044).2.2.

La ricorrente non si è attenuta a quanto prescritto per poterprovocare il sindacato della Corte in ordine all’interpretazione dei contratti,poiché ha lamentato una violazione dei criteri di ermeneutica contrattualein relazione a un contratto - quello del 26.6.2017 – diverso da quelloafferente al credito in contestazione, intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. eIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., il cui contenuto, se rettamente interpretato acontrario, avrebbe permesso di ritenere provata la cessione e,conseguentemente, la legittimazione all’intervento.Pag. 11 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026La censura svolta è eccentrica rispetto alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dato atto della produzione di un estratto delcontratto del 26.6.2017, “con cui [OSCURATO:PERSONA] spa ha acquistato daBanca [OSCURATO:SOCIETA] in l.c.a.

«certe attività, passività e rapportigiuridici di BPVI e di VB, il tutto come meglio precisato al successivoArticolo 3»” e che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva allegato “che nel novero dei rapporticeduti non è stato ricompreso quello oggetto del presente giudizio (poichéalla data del predetto contratto la posizione risultava classificata tra le“sofferenze” e, in quanto tale, veniva esclusa dal perimetro della cessione)ma, nonostante la tempestiva eccezione degli attori, non ha prodotto ilcitato contratto di cessione 11 aprile 2018 con cui asserisce (ma, dunque,non prova) essersi perfezionata la cessione dei rapporti in sofferenza, tra iquali quello oggetto del presente giudizio” (v. pagina 13, da riga 20 a riga28).Dunque, la Corte d’appello non ha operato nessuna interpretazionedel contratto del 26.6.2017, come asseritamente oggi lamentato da AMCOs.p.a. e, conseguentemente, la pretesa violazione dei criteri diinterpretazione del contratto non ha alcuna attinenza con la ratiocontenuta nella sentenza, restando così assorbita la pretesa violazionedegli artt. 81 e 111 cod. proc. civ.2.

Il ricorso principale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.3.

Il ricorso incidentale condizionato rimane conseguentementeassorbito.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore dei controricorrenti e ricorrenti in via incidentale, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorsoincidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00 (di cui euroPag. 12 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/202612.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore deicontroricorrenti e ricorrenti in via incidentale.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 24 ottobre 2025.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ScaranoPag. 13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Agostino, VALLARINO Silvio, SOLARIIlaria, [OSCURATO:PERSONA] Fabio, gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] Silvano,rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrenti – ricorrenti incidentali -per la cassazione della sentenza n. 1347/2022 della CORTE d'APPELLO diGenova pubblicata il 27.12.2022;Pag. 1 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.10.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SilvanoSolari e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] costituirono la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di acquistare immobili, ristrutturarli e venderli aterzi.Il 10.10.2007 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistò un'unitàabitativa sita in Comune di Lavagna, [OSCURATO:PERSONA] n. 15, avvalendosi diun mutuo ipotecario di euro 1.200.000,00 concesso da [OSCURATO:PERSONA] diVicenza ScpA (d’ora in avanti indicata come “la [OSCURATO:PERSONA]”), garantito daipoteca sull'immobile per euro 2.400.000,00, di cui euro 600.000,00erogati immediatamente per l'acquisto dell'immobile, mentre il residuosarebbe stato erogato solo a copertura parziale dei costi di restauro.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla societàe il 25.2.2009 quest’ultima ottenne dal Comune di Lavagna il titolo edilizioper il frazionamento del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] 15 in tre diverse unitàimmobiliari e un locale magazzino.di [OSCURATO:PERSONA], subentrando così nel progetto di frazionamentoe vendita dell'immobile e nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], liberando dallafideiussione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SilvioVallarino e [OSCURATO:PERSONA] cedettero le loro quote ai soggetti indicati daSantomauro e Spinelli (in particolare, Silvano e [OSCURATO:PERSONA] cedetterole loro quote alla [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedetterole quote alla [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] cedette la sua quota a PaoloSpinelli). Con separata e coeva scrittura [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e PaoloSpinelli si impegnarono a liberare i cedenti dall’obbligazione di garanzia equindi: a) a ottenere entro sei mesi la liberazione dei fideiussori dagliPag. 2 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026obblighi assunti; b) in subordine, a manlevarli e tenerli indenni daqualsiasi pretesa creditoria della [OSCURATO:PERSONA].In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. subentrò nel contratto di mutuo, allaquale la [OSCURATO:PERSONA] erogò l’importo di euro 1.180.500,00. Con atto disuddivisione in quote di mutuo ipotecario e correlativo frazionamentoipotecario a garanzia, svincolo ipotecario e riduzione di ipoteca del27.9.2013, il mutuo di iniziali 1.180.500,00 fu suddiviso in tre quote: lotton. 1 corrispondente alla quota di mutuo n. 55/5044739 di euro555.500,00; lotto n. 2 corrispondente alla quota di mutuo n. 55/5044740di euro 305.000,00; lotto n. 3 corrispondente alla quota di mutuo n.55/5044741 di euro 320.000,00.Con sentenza del 12.3.2014 il Tribunale di Biella dichiarò ilfallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale la [OSCURATO:PERSONA] si insinuò e successivamenteintimò ai garanti il pagamento di quanto dovuto.Poiché, nonostante ripetuti solleciti, non erano stati liberati dallafideiussione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennerodinanzi al Tribunale Genova la [OSCURATO:PERSONA], l’Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]., glieredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], PaoloSpinelli e chiesero di accertare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo per escuterela fideiussione, per carenza dei presupposti di legge e di contratto, ecomunque per intervenuta estinzione della garanzia, instando, insubordine, per essere manlevati da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e Spinelli, inforza della scrittura 27.4.2009. Gli attori, altresì, chiesero la condanna diSpinelli e Santomauro al risarcimento del danno. Nel giudizio intervenne laSocietà [OSCURATO:SOCIETA]2. Con sentenza del 28 febbraio 2020 il Tribunale di Genova rigettavale domande attoree sub A, B, C, D e, per l'effetto, accertava il diritto diS.[OSCURATO:SOCIETA]. a pretendere il pagamento della somma garantita oggettodella fideiussione; accoglieva la domanda proposta dagli attori in viasubordinata sub E ed F e dichiarava che i convenuti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] erano tenuti a manlevare e tenere indenni gli attori daPag. 3 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026ogni pretesa creditoria avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre,accertava che anche l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era tenuta a manlevaregli attori da ogni pretesa creditoria avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. in solido conMaya s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], da ultimo, rigettava ladomanda di risarcimento danni proposta dagli attori ai sensi dell’art. 1337cod. civ. nei confronti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quellaproposta da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e PaoloSpinelli.Il giudice del primo grado, dopo aver disatteso le eccezioni diinesistenza della fideiussione per la mancata produzione da parte dellaBanca dell’originale e di difetto di legittimazione passiva della intervenuta,rigettava la domanda di estinzione della garanzia ex artt. 1955 e 1956cod. civ. sul rilievo che: a) in base all’art. 5 del contratto incombeva sulfideiussore l’onere di tenersi al corrente delle vicende relative al credito eche la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta alla relativa informazione; b) l’estensionedella garanzia anche in caso di accollo del debito da parte di un terzo eraprevista espressamente dall’art. 2 del contratto; c) l’estinzione ex art.1955 cod. civ. non poteva ritenersi verificata per il fatto che la Bancaaveva acconsentito all’estinzione dell’ipoteca e al frazionamento,trattandosi di atto lecito; d) l’estinzione ex art. 1956 cod. civ. nonricorreva neppure per aver la [OSCURATO:PERSONA] finanziato [OSCURATO:SOCIETA]., per esseretenuti gli attori a provare che quest’ultima avesse contratto nuovifinanziamenti, mentre l’erogazione discendeva dal mutuo originario, e chela società versasse in condizioni tali da far prevedere il dissesto e note allaBanca; e) non era contestato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse richiesto ai fideiussori ilpagamento della sola quota erogata all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e nonquella erogata a [OSCURATO:SOCIETA]., né gli attori avevano dedotto e dimostratoche tale rinegoziazione fosse stata a condizioni meno favorevoli.[OSCURATO:SOCIETA] accoglieva la domanda attorea di manleva nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], nonché della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., mentre rigettava, perché non provata, la domanda diPag. 4 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026risarcimento del danno ex art. 1337 cod. civ. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della riferita promessa della liberazione dallafideiussione.3. La sentenza era impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi due quali eredi diSilvano [OSCURATO:PERSONA]). Nel giudizio si costituivano [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. (in avanti [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] e PaoloSpinelli, mentre la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. restavano contumaci.La Corte d’appello di Genova con sentenza del 27.12.2022, inparziale accoglimento dell’appello, ritenuto inammissibile l’interventosvolto da [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarava inammissibile ladomanda di accertamento del diritto all’escussione della fideiussione;poneva a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite degli appellanti di entrambii gradi; compensava le spese tra gli appellanti e la [OSCURATO:PERSONA] per i due gradi,confermando per il resto la regolazione delle spese operata dal Tribunale;condannava gli appellanti alla rifusione delle spese per la fase di appello infavore di Santomauro e Spinelli e dichiarava che nulla fosse dovuto pertale titolo in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., Immobiliare il [OSCURATO:SOCIETA]. e Mayas.r.l.Per quanto ancora di rilievo ai fini del presente giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] osservava che l’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) perprovare la propria legittimazione sarebbe stata tenuta a produrre ilcontratto di cessione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’intervenuta aveva prodotto unestratto del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017, con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. “certe attività,passività e rapporti giuridici di BPVI e di VB, il tutto come meglio precisatoal successivo Articolo 3", e allegato che nell’ambito dei rapporti ceduti nonera stato ricompreso quello oggetto del giudizio (poiché alla data delpredetto contratto la posizione risultava classificata tra le “sofferenze” e,in quanto tale, veniva esclusa dal perimetro della cessione). Per converso,nonostante la tempestiva eccezione degli attori, l’intervenuta non avevaPag. 5 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026prodotto il contratto di cessione 11.4.2018 relativo ai rapporti insofferenza, compreso quello oggetto di lite.4. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:SOCIETA].,sulla base di due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hannoproposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la nullità parziale della sentenza “peromessa/insufficiente pronuncia e/o erroneo assorbimento di questione” inviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fattodecisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di meritoche il credito oggetto di causa dovesse considerarsi come deteriorato sindal 2014 a seguito della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].,soggetto subentrato nel contratto di mutuo, e del mancato pagamento daparte dei garanti. Ciononostante, tale profilo era stato ignorato dalla corteche aveva omesso di pronunciare sul punto, non considerando che i creditideteriorati erano esclusi dalla cessione intervenuta con [OSCURATO:PERSONA].p.a., ma erano compresi nel diverso contratto di cessionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicato a [OSCURATO:PERSONA] d’Italia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pubblicato sulsito del medesimo istituto.La mancata considerazione della natura deteriorata del credito,inoltre, rileva come omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudiziorisultante sia dalla lettura del contratto di cessione intervenuto con [OSCURATO:SOCIETA]., sia dall’art. 5 D.L. 99/2017. La ricorrente, sempre nellaprospettiva dell’omesso esame di un fatto decisivo, ha richiamato ilcontenuto del “[OSCURATO:PERSONA] del Contratto di Cessione” delPag. 6 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/202622.1.2018 intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] in LCA e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelquale era stata precisata l’esclusione dal contratto di cessione “deicontenziosi relativi a rapporti estinti e a crediti deteriorati”.1.1. Il motivo, che si articola in due censure, è inammissibile.1.3. La prima censura si basa sulla pretesa violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. “per omessa/insufficiente pronuncia e/o erroneo assorbimento diquestione” in merito alla natura di credito «deteriorato» di quello oggettodi lite.Sennonché, il rilievo svolto si pone fuori dal paradigma normativo,posto che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione dimerito, che integra una violazione del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi siaomissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosiper capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta a ottenerel'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un beneall'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenutoconcreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essereemessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., Sez. I, 13 giugno1972, n. 1853; Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez. VI-5,27 novembre 2017, n. 28308; sez. 6-I, 16 luglio 2018, n. 18797) e, nelcaso nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della«domanda» di appello (v. Cass., sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1539).Poiché, dunque, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., riguarda soltanto l'ambitooggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fattoassunte a sostegno della decisione (v. Cass., Sez. II, 21 aprile 1976, n.1397; più di recente Cass., sez. II, 12 luglio 2024, n. 19241), non ricorrela violazione di tale disposizione allorché si lamenti che la Corte d’appelloerroneamente ha escluso l’ammissibilità dell’intervento a causa dellamancata produzione del contratto di cessione del credito in contesa.Pag. 7 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026A parte il contrasto logico tra la deduzione di omessa pronuncia e ilrilievo di un errore di giudizio in merito alla prova della cessione delcredito, posto che quest’ultimo presuppone un errore di valutazione su unfatto che si palesa come del tutto incompatibile con la censura in esame,la ricorrente, sia pur in forma lessicalmente più sfumata, chiede un nuovoesame del merito della vicenda, là dove prospetta una non adeguataconsiderazione della documentazione prodotta nel corso del giudizio.Infatti, poiché il contratto di cessione tra la [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. e S.G.A.s.p.a. aveva per oggetto crediti deteriorati, e il credito oggetto di lite loera, se ne dovrebbe trarre la conclusione che esso fosse incluso nelcontratto di cessione. Profili, questi ultimi, all’evidenza riservati al giudicedel merito.1.4. Anche la seconda censura, articolata nei termini di omesso esame diun fatto decisivo ai fini del giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5, cod. proc. civ., è inammissibile. La doglianza svolta, sempre imperniatasull’omessa considerazione della natura deteriorata del credito, non sipresta in alcun modo a essere inquadrata nel paradigma invocato.Il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. nellasua attuale formulazione presuppone l'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).La ricorrente non ha indicato un fatto, ossia un preciso accadimentoo una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, tale intendendosiun fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè unfatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. 24gennaio 2020, n. 12387; 16 gennaio 2020, n. 791; 8 settembre 2016, n.1776; 26 luglio 2017, n. 18391), non assimilabile in alcun modo a"questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, conPag. 8 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (e in talsenso va inteso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, v., tra le molte, Cass., sez. VI-1, ord., 26 gennaio 2022, n.2268, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell’art. 360 come novellato).La ricorrente, come già detto, lamenta l’omesso esame della naturadi «rapporto a sofferenza» alla data della cessione, ma lo fa nel quadro delpiù complesso richiamo al contratto del 26.6.2017 intervenuto tra laBanca in L.C.A. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e del “[OSCURATO:PERSONA] ricognitivodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra B.P.V. in [OSCURATO:SOCIETA].”, senza peraltro chiarire see dove il giudice dell’appello ne fosse stato investito, ma piegando versoun riesame del merito della decisione ben al di là del possibile controllodella motivazione limitato entro il «minimo costituzionale» ammesso dalleSezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn.8053/8054).2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363, 1365 e 1263 cod. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 81 e 111 cod.proc. civ.La ricorrente si duole essersi affermato che la società [OSCURATO:SOCIETA].,al pari di quanto previsto dall’art. 58 T.U.B., avrebbe dovuto produrre ilcontratto di cessione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonostante avesse prodotto sin dalgiudizio di primo grado documentazione idonea allo scopo. Infatti, ilcontratto di cessione intervenuto il 26.6.2017 tra la [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. eIntesa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esattamente definito l’oggetto deltrasferimento, precisando al punto i) dell’art. 3.1.4. lett. a) che eranoesclusi “i crediti di BPVi e VB classificati o classificabili in base ai PrincipiContabili alla Data di Esecuzione” (ossia alla data del 26 giugno 2017)come sofferenze, come inadempienze probabili (c.d. unlikely to pay) e/ocome esposizioni scadute (c.d. past due) ed i relativi rapporticontrattuali”, mentre tra le «[OSCURATO:PERSONA]», rientra “qualsiasiPag. 9 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026contenzioso, anche se riferibile ad Attività o Passività incluse, diverso dalContenzioso Pregresso”. Quanto alle passività incluse, invece, in baseall’art. 3.1.2(b) del contratto del 26.6.2017 il subentro di [OSCURATO:PERSONA].p.a. era subordinato: a) alla pendenza della lite al momento dellacessione; b) all’inerenza e funzionalità all’impresa bancaria di ISP delrapporto in contestazione.La sentenza, pertanto, è incorsa nella violazione sia delle regole diinterpretazione del contratto (artt. 1362, 1363, 1365 cod. civ.) inrelazione al contratto di cessione del 26.6.2017, sia di quelle in tema disuccessione a titolo particolare nel diritto controverso per essersi resa laAMCO s.p.a. cessionaria dei crediti deteriorati facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] inL.C.A.2.1. Il motivo è inammissibile.Esso risulta del tutto svincolato dai limiti consentiti del sindacato dilegittimità sull’interpretazione del contratto.Secondo il costante orientamento di questa Corte,l'interpretazione del contratto, consistendo in una operazione diaccertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine difatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione soltantoper inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regoleermeneutiche; ne consegue che non può trovare ingresso in sede dilegittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dalgiudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione diuna diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stessoesaminati.Il sindacato di legittimità deve avere a oggetto non già laricostruzione della volontà delle parti e non può investire il risultatointerpretativo in sé, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici delprocesso logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere lafunzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi delragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31 marzo 2006,Pag. 10 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026n. 7597; 1° aprile 2011, n. 7557; 14 febbraio 2012, n. 2109; 10 febbraio2015, n. 2465; 26 maggio 2016, n. 10891; 29 luglio 2016, n. 15763; 5dicembre 2018, n. 31512; 12 maggio 2020, n. 8810; 2 luglio 2020, n.13620; sez. un., 21 gennaio 2021, n. 2061).Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamatiprofili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimentoalle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dellenorme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice delmerito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stessoli abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti, nonessendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (v., Cass. 9ottobre 2012, n. 17168; 11 marzo 2014, n. 5595; 27 febbraio 2015, n.3980; 19 luglio 2016, n. 14715).Deve essere, altresì, ricordato che per sottrarsi al sindacato dilegittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unicainterpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di unaclausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito allaparte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi insede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22febbraio 2007, n. 4178; 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 3 settembre 2010,n. 19044).2.2. La ricorrente non si è attenuta a quanto prescritto per poterprovocare il sindacato della Corte in ordine all’interpretazione dei contratti,poiché ha lamentato una violazione dei criteri di ermeneutica contrattualein relazione a un contratto - quello del 26.6.2017 – diverso da quelloafferente al credito in contestazione, intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. eIntesa [OSCURATO:SOCIETA]., il cui contenuto, se rettamente interpretato acontrario, avrebbe permesso di ritenere provata la cessione e,conseguentemente, la legittimazione all’intervento.Pag. 11 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/2026La censura svolta è eccentrica rispetto alla decisione della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dato atto della produzione di un estratto delcontratto del 26.6.2017, “con cui [OSCURATO:PERSONA] spa ha acquistato daBanca [OSCURATO:SOCIETA] in l.c.a. «certe attività, passività e rapportigiuridici di BPVI e di VB, il tutto come meglio precisato al successivoArticolo 3»” e che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva allegato “che nel novero dei rapporticeduti non è stato ricompreso quello oggetto del presente giudizio (poichéalla data del predetto contratto la posizione risultava classificata tra le“sofferenze” e, in quanto tale, veniva esclusa dal perimetro della cessione)ma, nonostante la tempestiva eccezione degli attori, non ha prodotto ilcitato contratto di cessione 11 aprile 2018 con cui asserisce (ma, dunque,non prova) essersi perfezionata la cessione dei rapporti in sofferenza, tra iquali quello oggetto del presente giudizio” (v. pagina 13, da riga 20 a riga28).Dunque, la Corte d’appello non ha operato nessuna interpretazionedel contratto del 26.6.2017, come asseritamente oggi lamentato da AMCOs.p.a. e, conseguentemente, la pretesa violazione dei criteri diinterpretazione del contratto non ha alcuna attinenza con la ratiocontenuta nella sentenza, restando così assorbita la pretesa violazionedegli artt. 81 e 111 cod. proc. civ.2. Il ricorso principale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.3. Il ricorso incidentale condizionato rimane conseguentementeassorbito.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore dei controricorrenti e ricorrenti in via incidentale, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorsoincidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00 (di cui euroPag. 12 di 13Numero registro generale 14531/2023Numero sezionale 4153/2025Numero di raccolta generale 12005/2026Data pubblicazione 30/04/202612.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore deicontroricorrenti e ricorrenti in via incidentale.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 24 ottobre 2025.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ScaranoPag. 13 di 13
Sentenza Cassazione n. 12005/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris