CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 03409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 279-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1ERA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] VALENTINI; - licorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] T? DIN' A NTCYNTIC), ATITAN7 A SSICI Tp A 7TClI\[OSCURATO:PERSONA] A ; - intimati - avverso la sentenza n. 1486/2021 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 03/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto Cir. 1\ {n 1-1-4,en "r~r.e.ctni bnio.r. ci: lct • cassazione della -sentenza n. 1486/21, del 3 settembre 2021, del Tribunale di Trani, che ha dichiarato inammissibile il gravame dalla CtPCS,A ppri tcn crcrprcn 111 cpn ti.117,2 n. 947/1R, API 1R nprdp 9(11R, clp1 Giudice di pace di Trani, di rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] .p . .5 - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver adito il Giudice di pace tranese, lamentando che la propria autovettura era stata attinta in Terlizzi, nelle prime ore del 26 aprile 2015, da un incendio, originatosi del veicolo di proprietà del Pardini (ed assicurato da Allianz), chiedendo, a costoro, il ristoro dei danni materiali subiti, ammontanti "a € 912,00, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia"; - che il giudice di prime cure, nella contumacia del Pardini, sul presupposto dell'assenza di prova del nesso causale-e del danno subito, rigettava la domanda; - che il gravame proposto dall'attrice soccombente veniva dichiarato inammissibile, sul rilievo che, essendo quella impugnata una sentenza resa secondo equità, ex art. 113 cornrna 2, cod. proc. civ., la stessa doveva ritenersi non appellabile, visto che nessuno dei motivi formulati denunciava violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia; - che avverso la sentenza del Tribunale di Trani ricorre per cassazione laTempesta, sulla base — come detto — di cinque motivi; Ric. 2022 n. 00279 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -2- - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — errata applicazione degli artt. 7, 10, 14, 115 e 116 Ci" (-‘11-4.`' 41`' rL"" 'irtt i 91-914 904.1 9(1R4 e 9497 e- r-icr '"'" • *5 contestando la qualificazione della sentenza del primo giudice come resa secondo equità; - ellía il ceenntin rnevi-iyn ciPnurry-ia Px "Art. An, er.,12,-"12.1 •A), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazio:ne dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando la violazione del tiineiri di nnn e(Thntegta7inne ;nfela7inno all'eCigtP1172 incendio e del nesso causale rispetto ai danni che lo stesso avrebbe cagionato; - che il terzo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 113, 115, 167 e 339 cod. proc. civ., oltre a violazione dei principi regolatori della materia, del giusto processo ex art. 111 Cost. e delle norme sul procedimento; - che il quarto motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 113, 115, 167 e 339 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discuss:ione tra le parti anche in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc.. eiv.; - che, infine, il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., per vizio di omessa clo apparente motivazione in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.; - che il Pardini e la società Allianz sono rimasti intimati; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022; - che la ricorrente ha depositato memoria. Ric_ 2022 n_ 00279 sez. M3 - ucl_ 23-11-2022 -3- Considerato in diritto cucivi n .rn 1-rn ‘.• ,,,,•n•nn••n•, - che ritiene, infatti, questo Collegio di dover disattendere la diversa proposta — peraltro, da intendersi sempre effettuata previa verifica dei Ficq. rit-nrcr. _ Fr.rmIllatn Cl1lenne-inl:F•rp. irc.1,-Atem,rp• - che, secondo quanto si legge nel ricorso, la sentenza del Tribunale di Trani, oggetto della presente impugnazione, risulta essere stata notificata "a me7.7n PF,C", alla Tempesta, il 9(1 ottobre 9091; - che agli atti del presente giudizio, tuttavia, mancano sia la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione della medesima (adempimento nrescritto 369; mmma 2; numero 2, cod. proc. civ.), sia la relata di notificazione del ricorso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che pure si attesta — ma con dichiarazione priva di sottoscrizione autografa — avvenuta a mezzo "PEC"; - che, invero, vi è solo copia della relata di notificazione del ricorso nei confronti del Pardini, avvenuta — presso quello che è risultato essere, in Terlizzi, il suo indirizzo di residenza, ovvero [OSCURATO:PERSONA] n. 74 (e non, invece, Via dei Garofani n. 43, come si legge nell'intestazione del ricorso) — a mezzo del servizio postale, con raccomandata inviata in data 26 gennaio 2022, e dunque oltre il termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc., raccomandata ritirata dalla figlia convivente in data 31 gennaio 2022; - che, in particolare, l'assenza della retata di notificazione nei confronti della società Allianz impedisce di verificare se il ricorso possa considerarsi procedibile (adempimento preliminare rispetto a quello costituito dalla verifica della sua ammissibilità); Ric. 2022 n. 00279 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -4- - che questa Corte, infatti, reputa che, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di ext.; g '71 ryen CCA 44 t...In"! Irn 4-.01 C O '7.1 (NYI egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il chlb rip11,3 e.r i 1-~yzn prvi eh il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di nntifira7inne delln 17. teg CC)) irnra enmruninne lC C4ThtC ('lli tencle la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cni all'art. 325 commi 2 cod. proc. civ." (Cs. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711- 01); - che, nella specie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 3 settembre 2021, risultano decorsi più di sessanta iorni rispetto alla notificazione del ricorso al Pardini (giacché la relativa procedura risulta essersi perfezionata, per la Tempesta, solo il :26 gennaio 202:2), mentre nulla è dato sapere, in difetto della produzione della relata, quanto alla notificazione nei confronti della società Allianz; - che, in conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti il Pardini e la società Allianz solo intimati; - che in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-qx.rter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 Ric. 2022 n_ 00279 sez. M3 - ud. 23-11-2022 -5- dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un n ete-r.4-1-n4in 4.4.1 trs C1,40,1-1,14, t n11 2n tyver ire; strn 5Al 11.1;n-iin•ri n sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a rernr ciet corrigy, 1 ._ his Acne stecQo art. 1 1. PQM T n c,-,rte Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre ?ni 1-1. 9952, !n Cro-tr. r1.; attrt srmsietplyz,/ rvacrippr.sti pp.r il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normad1 enmma 1 -hi dello ctesso ars- 1 Così deciso in Roma, all'esito d