CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto continuato e pluriaggravato in concorso; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. peri., oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, per un verso, non dedotto coi motivi appello ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; per altro verso, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); per altro verso ancora, manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di configurabilità della suddetta circostanza aggravante (Sez. U n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il conigliere estensore Il Presidente