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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 02211/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29140/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante indicato in atti, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4766/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 19/01/2024 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29140/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante indicato in atti, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4766/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 19/01/2024 IL
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