CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2024
Cassazione n. 13613/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toria sul ricorso iscritto al n. 09230/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - Conai , in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliato in R oma, piazza Cardelli n. 4 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l o rappresenta e dife nde con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procurain calce al ricorso; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (Polieco), in persona del l.r.p.t. , el ettivamente domiciliatoin R oma, V ia F. Paulucci de’ Calboli n. 1 , presso lo studio Oggetto: consorzio AC –09/05/2024 r.g. n. 09230/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – E nei confronti di Nordcontenitori s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzo p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa da gli a vv. ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 6364 /2 02 1 , pubblicata il 30 settembre2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - Conai (in prosieguo, breviter, “Conai”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui l a Co rte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di legittimazione del Conai a ottenere il pagamento dei contributi ambientali da parte di Nordcontenitori s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], previa trasmissione delle dichiarazioni periodiche relative ai beni in polietilene prodotti, oggetto di domanda formulata r.g. n. 09230/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] in separato giudizio, poi riunito , dal Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene (in prosieguo, breviter, “Polieco”). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso , mentre la Nordcontenitori s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che alla controversia risulta applicabile lo ius supervenienscostituito dall’art. 3, comma 11, n. 8, del d. lgs. n. 116 del 2020, che ha sostituito il testo del l’art. 237 del Codice dell’ambiente, con la conseguenza che il nuovo testo della norma novellata, laddove prevede che il contributo ambientale versato a un sistema collettivo esclude l’ assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altro contributo ambientale previsto nella P arte Q uarta del citato Codice, determina l’esonero della Nordcontenitori dall’ obbligo di versamento del contributo al Conai, atteso il già effettuato versamentodel dovuto per i medesimibeni al Polieco. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso lamenta: « 1. Violazione e (o) fa lsa applicazione dell’art. 237, comma 8, del d. lgs. 152/2006, nonché degli artt. 224, comma 9 e 234, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. » deducendo l'erroneità della sentenza impugnata nell’interpretazione offerta alla normativa applicata, segnatamente per non aver considerato che, secondo un criterio letterale, l’esonero dal pagamento del doppio contributo è espressamente riferito ad “altri” contributi ambientali (non al medesimo contributo ) e, sotto un profilo teleologico, per non aver considerato che l’esonero, per espressa volontà legislativa , si applica solo ai rapporti tra sistemi autonomi e Consorzi nazionali che si r.g. n. 09230/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] occupanodella medesima tipologia di rifiuti e non anche tra Consorzi destinati istituzionalmentea occuparsi di tipologie di rifiuti diverse. 2. La questione inerente all’interpretazione del nuovo testo dell’art. 237 del Codice dell’ambiente - segnatamente in tema di condizioni per l’applicazione del principio del ne bis in idem al pagamento del contributo da parte degli imprenditori del settore a uno dei Consorzi operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del ridetto Codice - è nuova, non rinvenendosi precedenti di questa Corte regolatrice , e di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., in considerazione dell’importanza giuridica ed economica degli argomenti trattati, sicché se ne deve disporre la trattazionein pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone che la trattazione della presente controversia avvenga alla pubblica udienza della Prima sezione civile e rinvia la causaa nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di