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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20067/2023

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nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14758/2020proposto da: Agenzia delle Entrate , nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO, n. 5969, depositata in data29 ottobre 2019 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del credito I va di euro 15.493,71, relativo all'anno di imposta1986, sostenendo che il credito non fosse prescritto, stante la pendenza tra gli anni 1992-2004 di tre giudizi tributari riguardanti il medesimo credito Iva , portato in compensazione nella dichiarazione relativa all'anno1989.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria prov inciale di Roma aveva rigettato il ricorso, ritenendo il credito prescritto.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha accolto il ricorso del contribuente affermando che: -) nella dichiarazione IVA dell'anno 1986 la società contribuente aveva esposto un credito di euro 15.943,71 chiedendone il rimborso e, successivamente, non avendo ancora ottenuto la restituzione di quanto richiesto aveva indicato l'importo in compensazione nella dichiarazione relativa all'anno1989; -) sulla dichiarazione relativa al l'anno 1989 era stato effettuato un accertamento sulla correttezza della richiesta di rimborso che aveva dato luogo ad un contenzioso definitosi nel 2004 con soccombenza della società e diniego del diritto alla compensazione, facendo pertanto rivivere il credito nell'originaria richiesta di rimborso esposta nella dichiarazione 1986; -) dopo il passaggio in giudicato della sentenza la società contribuente aveva reiterato istanze di rimborso l’8 settembre 2005, il 27 aprile 2009 e il 28 ottobre 2013, interrompendo sempre i te rmini prescrizionali ed, in esito alle prime due istanze, l'Ufficio, ne aveva sospeso la spontanea esecuzione condizionandola alla produzione di ulteriore documentazione di garanzia, ammettendone così l'esistenza; -) il credito, dunque, esposto nella dichiarazione dell'anno 1986 e non utilizzato in compensazione nelle dichiarazioni successive non era ancora prescritto in virtù delle vicende interruttive sopra descritte e, in accoglimento dell'appello, ne dovevaessere disposto il rimborso. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi .

5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, ratione temporis applicabile, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza impugnata era errata perché aveva accolto l'istanza di rimborso del credito IVA, nonostante la stessa dovesse essere dichiarata inammissibile perché la contribuente aveva già chiesto — e si era vista respingere con sentenza definitiva - la compensazione dello stesso credito con l'Erario, e ciò in violazione del principio di alternatività tra i due rimedi.

La richiesta di compensazione aveva determinato la rinuncia implicita del contribuente a domandare il rimborso, con conseguente inammissibilità della relativa istanza.Ciò valeva a fortiori in un caso, come quello in esame, in cui l'inesistenza del credito opposto in compensazione era stata accertata con sentenza definitiva, cui aveva fatto seguito l'emissione della cartella di pagamento n. 0 972 00108414 964 82, confermata, per il rigetto del ricorso, dalla sentenza n. 208/32/04 della Commissione tributaria provinciale di Roma.

2. Il secondo mezzo deduce, in via subord inata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2944, 1988, 2946 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza impugnata era errata laddove aveva ritenuto idonei ad interrompere la prescrizione del dirittoal rimborso sia l'esistenza di un precedente giudizio sul diniego di compensazione, difettando il requisito di identità dell'oggetto tra i giudizi in parola, sia l'esistenza di n. 2 note dell'Ufficio di sospensione del procedimento di rimborso e di richiesta di documenti, non sussistendo il requisito di univocità per qualificare le stesse come atti ricognitivi del debito. 3.Il terzo motivo deduce, sempre in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata era errata per aver riconosciuto il diritto al rimborso della contribuente nonostante la stessa, cui incombeva l'onere, non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata. 3.1L'esame delle esposte censure porta all'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi, formulati espressamente in via subordinata.

3. 2E', invero, pacifica la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che fra il diritto a detrazione e quello al rimborso del contribuente di un credito IVA esiste un meccanismo di alternatività che impedisce di sperimentare entrambi i rimedi da parte del contribuente rispetto all'eccedenza d'imposta.

Si afferma, infatti, che «In tema di IVA, la facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito d'imposta può essere esercitata soltanto nell'anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui all'art. 25, del d.P.R. n. 633 del 1972, derivando tale preclusione dagli artt. 32, comma 2, e 55, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Ne consegue che, una volta maturata tale preclusione, il contribuente può soltanto domandare il rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza» (cfr., Cass., 23 luglio 2007, n. 16257).In proposito, questa Corte ha affermato che « ...acconsentire all'illimitato esercizio della facoltà di revoca della scelta compiuta dal contribuente - di chiedere il rimborso del credito IVA (n.d.r.), anche oltre il periodo di imposta in cui l'opzione deve essere effettuata, si pone in contrasto con il principio dell'alternatività tra la richiesta di rimborso e la detrazione del credito dalla dichiarazione annuale, nonché con l'obbligo, previsto dal cit.

D.P.R. n. 633, art. 30, comma 2, di portare l'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, al fine di rendere conoscibile e controllabile da parte dell'ufficio la complessiva posizione del contribuente nell'arco del biennio di riferimento (cfr.Cass., 23 febbraio 2007, n. 4248; Cass., 12 febbraio 2009, n. 3417; Cass., 26 febbraio 2010, n. 4743; Cass., 6 novembre 2013, n, 24916).

Come questa Corte ha rilevato, nella medesima direzione si è orientata l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, ove si è affermato tra l'altro, che «... il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando - entro il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, ossia entroil termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo -una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del Quadro VX)» (Cass., 2 luglio 2014, n. 15180, in motivazione).

E' stato così statuito il seguente principio di diritto: «In tema di IVA, il contribuente può modificare l'originaria richiesta dirimborso, optando per la compensazione delcredito solamente, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro l'anno successivo alla maturazione delcredito medesimo, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazioneesclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta delrimborso, originariamente effettuata» (Cass., 2 luglio 2014, n.15180, citata; Cass., 3 marzo 2017, n. 5387; Cass., 25 settembre 2019, n. 23852) 3.3Sulla base di tali principi emerge che il contribuente che vanti un diritto di credito IVA nei confronti dell'Erario può alternativamente portare l'importo a credito in detrazione nell'anno successivo oppure chiedere il rimborso dell'imposta, ma, per il principio di alternatività tra rimborso e detrazione, il contribuente che abbia optato per la richiesta di rimborso dell'imposta non può successivamente portarlo in detrazione, a meno che non scelga di portarlo in compensazione nell'anno successivo a quello in cui è maturato. 3.4Ancor più in particolare, è stato affermato che il contribuente che ritenga di avere un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sceglie di richiedere la compensazione, rinuncia implicitamente a domandare il rimborso; ne discende che, in caso di mancato riconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del credito indicato in compensazione e di conseguente emissione di cartella esattoriale, divenuta incontestabile per difetto di impugnazione, per un valore pari al suo importo, il contribuente non può più richiedere il rimborso del preteso credito, di cui è stata ormai definitivamente accertata l'inesistenza (Cass., 29 novembre 2019, n. 31236).

Più specificamente, è stato precisato che una volta che l'Agenzia delle Entrate abbia escluso il controcredito vantato dal contribuente e abbia emesso la cartella in relazione al suddetto credito, l'unica strada percorribile dal contribuente per contestare tale decisum è quella di impugnare la cartella , e quindi la mancata impugnazione, non può non avere su tal punto efficacia di rinuncia, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere in successivo procedimento un nuovo accertamento ed un nuovo giudizio sull'esistenza del credito stesso.

In mancanza di impugnazione della cartella si deve ritenere la incontestabilità della pretesa fiscale proprio perché insussistente il credito opposto in compensazione, con conseguente preclusione dell'esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio in cui attraverso la richiesta di rimborso I va e della impugnazione dell'intervenuto diniego inevitabilmente si tende ad eludere la perentorietà dei termini (Cass., 29 novembre 2019, n. 31236 , in motivazione). 3.5 Tanto premesso, nella vicenda in esame, come emerge dagli atti di causa e specificamente dal controricorso, la società contribuente, ritenendo di avere un credito IVA di euro 15.493,71 , relativo all'anno d'imposta 1986, ne chiedeva il rimborso nella dichiarazione relativa a tale anno.Successivamente, non avendo ottenuto alcun rimborso, la società riportava in compensazione lo stesso credito IVA nella dichiarazione IVA per l'anno 1989.A seguito del diniego dell'Ufficio alla chiesta compensazione, ne seguiva un contenzioso(perdurato dal 1994 all'anno 2004), dal quale la società contribuente ne usciva soccombentee, all'esito, veniva notificata la cartella di pagamento n . 0 972 00108414 964 82, relativo all'imposta I.V.A. dell' anno 1989, confermata, in seguito al rigetto del ricorso proposto, giustasentenza n. 208/32/04 della Commissione tributaria provinciale di Roma.

Di seguito, lasocietà contribuente aveva presentato istanza di rimborso l'8 settembre 2005, il 27 aprile 2009 e il 28 ottobre 2013. 3.6 Ciò posto, il giudice di appello non si è , quindi , avveduto che con l'accogliere la domanda di rimborso Iva ha sostanzialmente modificato il titolo esecutivo formatosi a seguito del rigetto dell'impugnazione della cartella.

In particolare, i giudici di secondo grado non hanno considerato che la richiesta di opporre in compensazione il credito muovevadallo stesso presupposto della richiesta di rimborso, ovvero che la società contribuente avevainteso disporre del medesimo cre dito utilizzandolo per saldare contestualmente debiti fiscali.

Una volta che la societàcontribuente aveva optato di far valere il proprio credito in compensazione dei debiti fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi, ha ritenuto evidentemente di rinunciare al rimborso, con la conseguenza che una volta emessa la cartella esattoriale con cui l'agenzia delle Entrate non riconosceva tale credito e proposta opposizione dalla società contribuente, il rigetto del ricorsoavente ad oggetto la cartella ha c ristallizzato la pretesa esecutiva dell'Amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, n essuna valenza, rispetto alla situazione definita con il rigetto dell'impugnazione della cartella, assumono le istanze di rimborso presentate dalla società contribuente l'8 settembre 2005, il 27 aprile 2009 e il 28 ottobre 2013, all'esito del contenzioso che si era instaurato con l'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il credito Iva relativo all'anno 1989 e dopo la sentenza n. 208/32/04 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato l'opposizione propost a proprio avverso la cartella di pagamento n.0 972 00108414 964 82.

4. Per quanto esposto, va accolto il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo; la sentenza impugnata va cassata , in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, il ricorso originario del la società contribuente va dichiarato inammissibile. 4.1 La s ocietà contro ricorrente va c ondanna ta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, mentre le speseprocessuali dei giudizi di merito vanno compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo;cassa la sentenza impugnata , in relazione al motivo accolto,e, decidendo nel merito , r igetta il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data 4 aprile 2014, avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del credito Iva relativo all'anno di imposta 1986.Compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14758/2020proposto da: Agenzia delle Entrate , nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLAZIO, n. 5969, depositata in data29 ottobre 2019 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del credito I va di euro 15.493,71, relativo all'anno di imposta1986, sostenendo che il credito non fosse prescritto, stante la pendenza tra gli anni 1992-2004 di tre giudizi tributari riguardanti il medesimo credito Iva , portato in compensazione nella dichiarazione relativa all'anno1989. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria prov inciale di Roma aveva rigettato il ricorso, ritenendo il credito prescritto. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha accolto il ricorso del contribuente affermando che: -) nella dichiarazione IVA dell'anno 1986 la società contribuente aveva esposto un credito di euro 15.943,71 chiedendone il rimborso e, successivamente, non avendo ancora ottenuto la restituzione di quanto richiesto aveva indicato l'importo in compensazione nella dichiarazione relativa all'anno1989; -) sulla dichiarazione relativa al l'anno 1989 era stato effettuato un accertamento sulla correttezza della richiesta di rimborso che aveva dato luogo ad un contenzioso definitosi nel 2004 con soccombenza della società e diniego del diritto alla compensazione, facendo pertanto rivivere il credito nell'originaria richiesta di rimborso esposta nella dichiarazione 1986; -) dopo il passaggio in giudicato della sentenza la società contribuente aveva reiterato istanze di rimborso l’8 settembre 2005, il 27 aprile 2009 e il 28 ottobre 2013, interrompendo sempre i te rmini prescrizionali ed, in esito alle prime due istanze, l'Ufficio, ne aveva sospeso la spontanea esecuzione condizionandola alla produzione di ulteriore documentazione di garanzia, ammettendone così l'esistenza; -) il credito, dunque, esposto nella dichiarazione dell'anno 1986 e non utilizzato in compensazione nelle dichiarazioni successive non era ancora prescritto in virtù delle vicende interruttive sopra descritte e, in accoglimento dell'appello, ne dovevaessere disposto il rimborso. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi . 5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, ratione temporis applicabile, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza impugnata era errata perché aveva accolto l'istanza di rimborso del credito IVA, nonostante la stessa dovesse essere dichiarata inammissibile perché la contribuente aveva già chiesto — e si era vista respingere con sentenza definitiva - la compensazione dello stesso credito con l'Erario, e ciò in violazione del principio di alternatività tra i due rimedi. La richiesta di compensazione aveva determinato la rinuncia implicita del contribuente a domandare il rimborso, con conseguente inammissibilità della relativa istanza.Ciò valeva a fortiori in un caso, come quello in esame, in cui l'inesistenza del credito opposto in compensazione era stata accertata con sentenza definitiva, cui aveva fatto seguito l'emissione della cartella di pagamento n. 0 972 00108414 964 82, confermata, per il rigetto del ricorso, dalla sentenza n. 208/32/04 della Commissione tributaria provinciale di Roma. 2. Il secondo mezzo deduce, in via subord inata, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2944, 1988, 2946 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza impugnata era errata laddove aveva ritenuto idonei ad interrompere la prescrizione del dirittoal rimborso sia l'esistenza di un precedente giudizio sul diniego di compensazione, difettando il requisito di identità dell'oggetto tra i giudizi in parola, sia l'esistenza di n. 2 note dell'Ufficio di sospensione del procedimento di rimborso e di richiesta di documenti, non sussistendo il requisito di univocità per qualificare le stesse come atti ricognitivi del debito. 3.Il terzo motivo deduce, sempre in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era errata per aver riconosciuto il diritto al rimborso della contribuente nonostante la stessa, cui incombeva l'onere, non avesse fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata. 3.1L'esame delle esposte censure porta all'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei restanti motivi, formulati espressamente in via subordinata. 3. 2E', invero, pacifica la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che fra il diritto a detrazione e quello al rimborso del contribuente di un credito IVA esiste un meccanismo di alternatività che impedisce di sperimentare entrambi i rimedi da parte del contribuente rispetto all'eccedenza d'imposta. Si afferma, infatti, che «In tema di IVA, la facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito d'imposta può essere esercitata soltanto nell'anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui all'art. 25, del d.P.R. n. 633 del 1972, derivando tale preclusione dagli artt. 32, comma 2, e 55, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che, una volta maturata tale preclusione, il contribuente può soltanto domandare il rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza» (cfr., Cass., 23 luglio 2007, n. 16257).In proposito, questa Corte ha affermato che « ...acconsentire all'illimitato esercizio della facoltà di revoca della scelta compiuta dal contribuente - di chiedere il rimborso del credito IVA (n.d.r.), anche oltre il periodo di imposta in cui l'opzione deve essere effettuata, si pone in contrasto con il principio dell'alternatività tra la richiesta di rimborso e la detrazione del credito dalla dichiarazione annuale, nonché con l'obbligo, previsto dal cit. D.P.R. n. 633, art. 30, comma 2, di portare l'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, al fine di rendere conoscibile e controllabile da parte dell'ufficio la complessiva posizione del contribuente nell'arco del biennio di riferimento (cfr.Cass., 23 febbraio 2007, n. 4248; Cass., 12 febbraio 2009, n. 3417; Cass., 26 febbraio 2010, n. 4743; Cass., 6 novembre 2013, n, 24916). Come questa Corte ha rilevato, nella medesima direzione si è orientata l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, ove si è affermato tra l'altro, che «... il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando - entro il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, ossia entroil termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo -una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (variazione del Quadro VX)» (Cass., 2 luglio 2014, n. 15180, in motivazione). E' stato così statuito il seguente principio di diritto: «In tema di IVA, il contribuente può modificare l'originaria richiesta dirimborso, optando per la compensazione delcredito solamente, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro l'anno successivo alla maturazione delcredito medesimo, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazioneesclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta delrimborso, originariamente effettuata» (Cass., 2 luglio 2014, n.15180, citata; Cass., 3 marzo 2017, n. 5387; Cass., 25 settembre 2019, n. 23852) 3.3Sulla base di tali principi emerge che il contribuente che vanti un diritto di credito IVA nei confronti dell'Erario può alternativamente portare l'importo a credito in detrazione nell'anno successivo oppure chiedere il rimborso dell'imposta, ma, per il principio di alternatività tra rimborso e detrazione, il contribuente che abbia optato per la richiesta di rimborso dell'imposta non può successivamente portarlo in detrazione, a meno che non scelga di portarlo in compensazione nell'anno successivo a quello in cui è maturato. 3.4Ancor più in particolare, è stato affermato che il contribuente che ritenga di avere un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sceglie di richiedere la compensazione, rinuncia implicitamente a domandare il rimborso; ne discende che, in caso di mancato riconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del credito indicato in compensazione e di conseguente emissione di cartella esattoriale, divenuta incontestabile per difetto di impugnazione, per un valore pari al suo importo, il contribuente non può più richiedere il rimborso del preteso credito, di cui è stata ormai definitivamente accertata l'inesistenza (Cass., 29 novembre 2019, n. 31236). Più specificamente, è stato precisato che una volta che l'Agenzia delle Entrate abbia escluso il controcredito vantato dal contribuente e abbia emesso la cartella in relazione al suddetto credito, l'unica strada percorribile dal contribuente per contestare tale decisum è quella di impugnare la cartella , e quindi la mancata impugnazione, non può non avere su tal punto efficacia di rinuncia, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere in successivo procedimento un nuovo accertamento ed un nuovo giudizio sull'esistenza del credito stesso. In mancanza di impugnazione della cartella si deve ritenere la incontestabilità della pretesa fiscale proprio perché insussistente il credito opposto in compensazione, con conseguente preclusione dell'esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio in cui attraverso la richiesta di rimborso I va e della impugnazione dell'intervenuto diniego inevitabilmente si tende ad eludere la perentorietà dei termini (Cass., 29 novembre 2019, n. 31236 , in motivazione). 3.5 Tanto premesso, nella vicenda in esame, come emerge dagli atti di causa e specificamente dal controricorso, la società contribuente, ritenendo di avere un credito IVA di euro 15.493,71 , relativo all'anno d'imposta 1986, ne chiedeva il rimborso nella dichiarazione relativa a tale anno.Successivamente, non avendo ottenuto alcun rimborso, la società riportava in compensazione lo stesso credito IVA nella dichiarazione IVA per l'anno 1989.A seguito del diniego dell'Ufficio alla chiesta compensazione, ne seguiva un contenzioso(perdurato dal 1994 all'anno 2004), dal quale la società contribuente ne usciva soccombentee, all'esito, veniva notificata la cartella di pagamento n . 0 972 00108414 964 82, relativo all'imposta I.V.A. dell' anno 1989, confermata, in seguito al rigetto del ricorso proposto, giustasentenza n. 208/32/04 della Commissione tributaria provinciale di Roma. Di seguito, lasocietà contribuente aveva presentato istanza di rimborso l'8 settembre 2005, il 27 aprile 2009 e il 28 ottobre 2013. 3.6 Ciò posto, il giudice di appello non si è , quindi , avveduto che con l'accogliere la domanda di rimborso Iva ha sostanzialmente modificato il titolo esecutivo formatosi a seguito del rigetto dell'impugnazione della cartella. In particolare, i giudici di secondo grado non hanno considerato che la richiesta di opporre in compensazione il credito muovevadallo stesso presupposto della richiesta di rimborso, ovvero che la società contribuente avevainteso disporre del medesimo cre dito utilizzandolo per saldare contestualmente debiti fiscali. Una volta che la societàcontribuente aveva optato di far valere il proprio credito in compensazione dei debiti fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi, ha ritenuto evidentemente di rinunciare al rimborso, con la conseguenza che una volta emessa la cartella esattoriale con cui l'agenzia delle Entrate non riconosceva tale credito e proposta opposizione dalla società contribuente, il rigetto del ricorsoavente ad oggetto la cartella ha c ristallizzato la pretesa esecutiva dell'Amministrazione finanziaria. Di conseguenza, n essuna valenza, rispetto alla situazione definita con il rigetto dell'impugnazione della cartella, assumono le istanze di rimborso presentate dalla società contribuente l'8 settembre 2005, il 27 aprile 2009 e il 28 ottobre 2013, all'esito del contenzioso che si era instaurato con l'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il credito Iva relativo all'anno 1989 e dopo la sentenza n. 208/32/04 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato l'opposizione propost a proprio avverso la cartella di pagamento n.0 972 00108414 964 82. 4. Per quanto esposto, va accolto il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo; la sentenza impugnata va cassata , in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, il ricorso originario del la società contribuente va dichiarato inammissibile. 4.1 La s ocietà contro ricorrente va c ondanna ta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, mentre le speseprocessuali dei giudizi di merito vanno compensate tenuto conto della peculiarità della vicenda. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo;cassa la sentenza impugnata , in relazione al motivo accolto,e, decidendo nel merito , r igetta il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data 4 aprile 2014, avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del credito Iva relativo all'anno di imposta 1986.Compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna la
Sentenza Cassazione n. 20067/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris