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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 26513/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4515/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 148, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 29/2024 depositata il 08/01/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Con sentenza n. 114 del 2023 il Tribunale di Bergamo, su domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato aperta la Liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il cui reclamo ex art. 51 CCII è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 29 del 2024.

2. — Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, mentre la curatela e i restanti intimati non hanno svolto difese.

3. — In data 07.07.2025 è pervenuto “ Atto di Rinuncia al ricorso per Cassazione iscritto al n.

NUM.

REG.

GEN. 4515/2024” ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di lite, sottoscritto dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, munito di procura speciale.

4. — In data 25.08.2025 è pervenuto atto di “[OSCURATO:PERSONA]” a spese integralmente compensate, sottoscritto dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. con firma autenticata dal difensore munito di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA]

5. – Gli atti di rinuncia al ricorso del ricorrente e di accettazione della rinuncia dell’unico controricorrente sono rituali ed attestano l’interesse delle parti costituite alla estinzione del processo, «con reciproca e integrale rinuncia ad ogni pretesa».

6. — Sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l'intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

U, 34429/2019; Cass. 9474/2020).

7. –Non trova applicazione l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi d i rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4515/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 148, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.A. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 29/2024 depositata il 08/01/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con sentenza n. 114 del 2023 il Tribunale di Bergamo, su domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato aperta la Liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il cui reclamo ex art. 51 CCII è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 29 del 2024. 2. — Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, mentre la curatela e i restanti intimati non hanno svolto difese. 3. — In data 07.07.2025 è pervenuto “ Atto di Rinuncia al ricorso per Cassazione iscritto al n. NUM. REG. GEN. 4515/2024” ai sensi dell’art. 391 c.p.c., con richiesta di compensazione delle spese di lite, sottoscritto dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, munito di procura speciale. 4. — In data 25.08.2025 è pervenuto atto di “[OSCURATO:PERSONA]” a spese integralmente compensate, sottoscritto dal legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. con firma autenticata dal difensore munito di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] 5. – Gli atti di rinuncia al ricorso del ricorrente e di accettazione della rinuncia dell’unico controricorrente sono rituali ed attestano l’interesse delle parti costituite alla estinzione del processo, «con reciproca e integrale rinuncia ad ogni pretesa». 6. — Sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, come stabilito dalle parti, poiché l'intervenuta accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020). 7. –Non trova applicazione l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 228/12, trattandosi di misura riferibile ai soli casi d i rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensusanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-
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