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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 11861/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39162/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per i reati di violenza privata e minaccia.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui si lamenta violazione di legge in relazione all'ad 84 cod.pen., e quindi il mancato assorbimento della condotta di cui all'ad 612 cod.pen. nella più grave condotta di cui all'alt 610 cod.pen. — è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha specificato, con motivazione non manifestamente illogica e fondata sulla ricostruzione in fatto possibile grazie al materiale probatorio utile per la decisione (cfr.pag 3), che la minaccia realizzata dall'imputato non può dirsi assorbita nella violenza privata poiché temporalmente consumata in un momento diverso e antecedente.

Invero, alla luce della ricostruzione fattuale considerata dal giudice di secondo grado, si è affermato che la minaccia è stata posta in essere dopo che l'imputato aveva bloccato il veicolo con modalità coercitive, con tale ultima condotta dando già luogo al perfezionamento del reato di cui all'art.610 cod.pen., cui è seguito un post fatto punibile siccome, di per sé, integrante la fattispecie di minaccia.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (con cui si lamenta inosservanza della legge e travisamento della prova con riferimento agli artt. 393 comma 2 e 612 cod.pen.), il terzo motivo di ricorso (che si duole della violazione di legge realizzata dalla sentenza di appello laddove manca di valutare l'effettiva portata intimidatoria delle espressioni usate dall'imputato in relazione all'intero contesto) e, finanche, il quarto motivo addotto (relativo alla valutazione operata circa la sussistenza della recidiva di cui all'art 99 cod.pen.) sono tutti inammissibili in primo luogo perché aspecifici; a questo riguardo, infatti, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Quanto al primo aspetto, si aggiunge che la Corte distrettuale ha razionalmente affrontato il tema della riconducibilità della condotta dell'imputato al reato di ragion fattasi, escludendo che la pretesa fatta valere potesse essere ottenuta giudizialmente.

Peraltro, se questa Corte, in tema di qualificazione giuridica, può esprimersi direttamente - pur nella cornice fattuale delineata dalle sentenze di merito - allora si rileva che le argomentazioni difensive non colgono la circostanza che, almeno per quanto concerne il reato di cui all'art. 610 cod. pen., il fine perseguito va individuato in quello prossimo del bloccaggio del veicolo e non già in quello, eventualmente avuto di mira dall'imputato quale esito finale della sua condotta, di lasciar comprendere che aveva adempiuto alla sua obbligazione.

In ordine al secondo tema, il ricorso, oltre che aspecifico, è anche manifestamente infondato se solo si tiene conto del contenuto delle espressioni proferite e del contesto di particolare belligeranza nell'ambito del quale si colloca la condotta dell'imputato.

Quanto alla recidiva, la motivazione della Corte di merito è ineccepibile, alla luce delle plurime condanne a carico dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, commessi dopo aver beneficiato di istituti quali la sospensione condizionale della pena e l'affidamento in prova ai servizi sociali.

In aggiunta a ciò, il giudice di secondo grado ha considerato come indicatore di pervicacia criminale del prevenuto anche il fatto che i reati sub iudice si collocano temporalmente dopo il beneficio dell'indulto che gli è stato concesso in ordine all'ultima condanna subita per ricettazione.

Per finire, la Corte distrettuale ha considerato che le modalità dei fatti, alla luce anche dei moventi per cui sono stati realizzati, esprimono nuovamente una pericolosità sociale che giustifica l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva (cfr pag.6).

Rilevato che il quinto motivo di ricorso - con cui si lamenta la negazione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

A ciò si aggiunga che il motivo di ricorso è generico nella misura in cui non chiarisce quali sarebbero gli elementi positivi addotti nell'appello e pretermessi dalla Corte territoriale.

Ritenuto che il sesto ed ultimo motivo di ricorso - che lamenta la negazione della sospensione condizionale della pena - è aspecifico rispetto al dato tranciante indicato nella sentenza impugnata, vale a dire che all'imputato il beneficio era stato già concesso due volte in passato e revocato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39162/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per i reati di violenza privata e minaccia. Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui si lamenta violazione di legge in relazione all'ad 84 cod.pen., e quindi il mancato assorbimento della condotta di cui all'ad 612 cod.pen. nella più grave condotta di cui all'alt 610 cod.pen. — è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha specificato, con motivazione non manifestamente illogica e fondata sulla ricostruzione in fatto possibile grazie al materiale probatorio utile per la decisione (cfr.pag 3), che la minaccia realizzata dall'imputato non può dirsi assorbita nella violenza privata poiché temporalmente consumata in un momento diverso e antecedente. Invero, alla luce della ricostruzione fattuale considerata dal giudice di secondo grado, si è affermato che la minaccia è stata posta in essere dopo che l'imputato aveva bloccato il veicolo con modalità coercitive, con tale ultima condotta dando già luogo al perfezionamento del reato di cui all'art.610 cod.pen., cui è seguito un post fatto punibile siccome, di per sé, integrante la fattispecie di minaccia. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (con cui si lamenta inosservanza della legge e travisamento della prova con riferimento agli artt. 393 comma 2 e 612 cod.pen.), il terzo motivo di ricorso (che si duole della violazione di legge realizzata dalla sentenza di appello laddove manca di valutare l'effettiva portata intimidatoria delle espressioni usate dall'imputato in relazione all'intero contesto) e, finanche, il quarto motivo addotto (relativo alla valutazione operata circa la sussistenza della recidiva di cui all'art 99 cod.pen.) sono tutti inammissibili in primo luogo perché aspecifici; a questo riguardo, infatti, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Quanto al primo aspetto, si aggiunge che la Corte distrettuale ha razionalmente affrontato il tema della riconducibilità della condotta dell'imputato al reato di ragion fattasi, escludendo che la pretesa fatta valere potesse essere ottenuta giudizialmente. Peraltro, se questa Corte, in tema di qualificazione giuridica, può esprimersi direttamente - pur nella cornice fattuale delineata dalle sentenze di merito - allora si rileva che le argomentazioni difensive non colgono la circostanza che, almeno per quanto concerne il reato di cui all'art. 610 cod. pen., il fine perseguito va individuato in quello prossimo del bloccaggio del veicolo e non già in quello, eventualmente avuto di mira dall'imputato quale esito finale della sua condotta, di lasciar comprendere che aveva adempiuto alla sua obbligazione. In ordine al secondo tema, il ricorso, oltre che aspecifico, è anche manifestamente infondato se solo si tiene conto del contenuto delle espressioni proferite e del contesto di particolare belligeranza nell'ambito del quale si colloca la condotta dell'imputato. Quanto alla recidiva, la motivazione della Corte di merito è ineccepibile, alla luce delle plurime condanne a carico dell'imputato anche per reati contro il patrimonio, commessi dopo aver beneficiato di istituti quali la sospensione condizionale della pena e l'affidamento in prova ai servizi sociali. In aggiunta a ciò, il giudice di secondo grado ha considerato come indicatore di pervicacia criminale del prevenuto anche il fatto che i reati sub iudice si collocano temporalmente dopo il beneficio dell'indulto che gli è stato concesso in ordine all'ultima condanna subita per ricettazione. Per finire, la Corte distrettuale ha considerato che le modalità dei fatti, alla luce anche dei moventi per cui sono stati realizzati, esprimono nuovamente una pericolosità sociale che giustifica l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva (cfr pag.6). Rilevato che il quinto motivo di ricorso - con cui si lamenta la negazione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). A ciò si aggiunga che il motivo di ricorso è generico nella misura in cui non chiarisce quali sarebbero gli elementi positivi addotti nell'appello e pretermessi dalla Corte territoriale. Ritenuto che il sesto ed ultimo motivo di ricorso - che lamenta la negazione della sospensione condizionale della pena - è aspecifico rispetto al dato tranciante indicato nella sentenza impugnata, vale a dire che all'imputato il beneficio era stato già concesso due volte in passato e revocato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febb