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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 ottobre 2022

Cassazione n. 43101/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del P.G. in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese e la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'annullamento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 13/9/2021, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 11/1/2018 in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma per i reati previsti dagli artt. 81 cpv e 110 cod. pen., 12 co. 3 lett. a) e b), co. 3 bis e 3 ter lett. b) del D.Ivo 286/98 e art. 4 L. 146/2006 perché, in concorso con altri, procurava l'ingresso illegale in territorio italiano e in più Stati di numerosi extracomunitari.

Il ricorrente, dopo essere stato condannato in primo grado, veniva prosciolto dall'accusa con sentenza della Corte di Assise di appello di Roma del 30/1/2019.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di sussistenza di colpa grave o dolo ostativi all'ottenimento del chiesto indennizzo.

Ci si duole che l'impugnata ordinanza abbia fondato il rigetto della richiesta di riparazione su una "condotta illecita" del ricorrente di natura indeterminata e sull'omissione di ogni spiegazione alternativa, nonché sull'aver serbato il silenzio su elementi essenziali.

Ma tale assunto non corrisponderebbe al vero, in quanto l'odierno ricorrente si è sottoposto ad interrogatorio di garanzia al momento del suo arresto e in tale sede lo stesso ha respinto le accuse specificando di essersi limitato a favorire un amico nella ricezione del danaro, divenuto poi oggetto dell'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina.

Il ricorrente evidenzia che nessuna ipotesi fantasiosa, diretta ad ostacolare le indagini, è stata mai fornita e che nessuna contestazione è stata formulata in re- lazione al contenuto delle intercettazioni telefoniche valorizzate dal giudice della riparazione ai fini del rigetto.

Si pone l'accento sul fatto che il Berahane è stato assolto dopo ben 660 giorni di regime carcerario per non aver commesso il fatto e si afferma che lo stesso non ha dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, avendo sempre affermato la propria innocenza, per cui l'impugnata ordinanza sarebbe frutto di un'errata e contraddittoria interpretazione degli elementi valutati.

Si lamenta, altresì, che l'ingiusta detenzione abbia inciso sull'equilibrio psico- fisico dell'odierno ricorrente, per la prima volta posto in regime detentivo e privato dei contatti con i suoi affetti, con gravi ripercussioni sulla sua vita privata che ha visto l'interruzione del rapporto con il suo nucleo familiare.Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con determina- zione del riconoscimento non a titolo di mero risarcimento ma in funzione di equa riparazione per il lungo periodo di detenzione patito, ai sensi degli artt. 34 e 315 cod. proc. pen. 3.

Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 5/9/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del pro- posto ricorso.

4. In data 2/9/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Il ricorrente ha depositato in data 1/10/2022 memoria di replica alle con- clusioni dell'Avvocatura generale dello Stato a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero, il ricorrente su limita ad una generica critica dell'ordinanza impugnata che, invece, valorizza correttamente le condotte colpose rivelatesi sinergiche in relazione alla carcerazione subita.

2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.

L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni).

3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti.

Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti.

A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez.

Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez.

Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]).

A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).

La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: , • ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo.

Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...".

4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano agli atti una serie di intercettazioni telefoniche nelle quali viene fatto riferimento al trasferimento di stranieri e alla preoccupazione per una mancata risposta al telefono che aveva fatto temere un arresto durante l'ac- compagnamento delle persone.

L'odierno ricorrente veniva inoltre trovato in possesso di documentazione re- lativa a varie transazioni finanziarie e di diversi documenti di identità in originale intestati a soggetti stranieri.L'ordinanza impugnata si concentra, in particolar modo, sul contenuto delle conversazioni intercettate da cui emergeva chiaramente che le attività concernenti l'accompagnamento di altre persone, oggetto degli accordi tra i due interlocutori, presentava gravi profili di illiceità, posto che il Sennai (l'interlocutore del ricor- rente) allorché l'imputato non aveva risposto al telefono per un lungo (secondo lui) periodo di tempo, si era mostrato molto preoccupato, temendo che mentre accompagnava le persone fosse stato tratto in arresto.

Inoltre, anche l'aver rice- vuto un solo squillo di telefono dall'apparecchio di Eshelavi (l'odierno ricorrente) non lo aveva rassicurato per niente, giacché aveva ritenuto trattarsi della polizia.

Con motivazione logica e congrua -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - il giudice della riparazione ha ritenuto che la condotta ille- cita del soggetto, anche se di natura non determinata e l'omissione di ogni spie- gazione alternativa, consistita nel serbare il silenzio su elementi essenziali della fattispecie ascritta ha contribuito a creare e mantenere un quadro di gravità indi- ziaria a suo carico in ordine al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clande- stina.

In proposito va rilevato che la motivazione dell'ordinanza impugnata non con- fligge con il nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novel- lato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con de- correnza dal 14/12/2021), non può più tenersi conto, quale causa ostativa all'in- dennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio.

Nel caso che ci occupa, come ben evidenzia anche il difensore ricorrente, il proprio assistito ha risposto alle domande in sede di interrogatorio di garanzia.

E ha confermato di essere la persona che colloquiava con l'Araha (cioè il Sennai), Egli, tuttavia -il che è diverso dal silenzio- non ha fornito alcuna spiegazione, rispetto al contenuto delle intercettazioni, cui l'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dà grande rilievo, oltre che a quanto rinvenuto nel corso della perquisizione a ca- rico del ricorrente, vale a dire al telefono cellulare in cui era inserita la sim card corrispondente all'utenza oggetto di intercettazione e all'ulteriore documentazione in suo possesso.

L'ordinanza ha anche preso atto delle dichiarazioni rese in sede di interroga- torio con cui senza spiegare però elementi essenziali della fattispecie ascritta.

È evidente, dunque, che un'importanza non di poco conto riveste per il giudice dell'equa riparazione la natura delle frequentazioni, quanto meno ambigue, intrat- tenute dall'odierno ricorrente.

E proprio sul punto della rilevanza delle frequenta- zioni intrattenute, ritiene il Collegio di dover ribadire il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequen- tazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpre- tate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di paren- tela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf.

Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782).

L'atteggiamento dell'odierno ricorrente, alla luce del contenuto delle intercet- tazioni, si palesa quanto meno connivente rispetto agli autori del reato e va ricor- dato che la connivenza è ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscen- dola:

1. nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688);

2. nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773);

3. nell'ipotesi in cui la conni- venza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'a- gente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività cri- minosa dell'agente medesimo (sez. 4, n. 42039 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cambareri, rv. 235397).

E ancora di recente tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui è stato ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capannone, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l'immobile come de- posito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139).

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, nonché alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 cod. proc. pen. del P.G. in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso, quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha chiesto rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese e la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito per l'annullamento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 13/9/2021, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 11/1/2018 in regime di custodia cautelare in carcere a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma per i reati previsti dagli artt. 81 cpv e 110 cod. pen., 12 co. 3 lett. a) e b), co. 3 bis e 3 ter lett. b) del D.Ivo 286/98 e art. 4 L. 146/2006 perché, in concorso con altri, procurava l'ingresso illegale in territorio italiano e in più Stati di numerosi extracomunitari. Il ricorrente, dopo essere stato condannato in primo grado, veniva prosciolto dall'accusa con sentenza della Corte di Assise di appello di Roma del 30/1/2019. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di sussistenza di colpa grave o dolo ostativi all'ottenimento del chiesto indennizzo. Ci si duole che l'impugnata ordinanza abbia fondato il rigetto della richiesta di riparazione su una "condotta illecita" del ricorrente di natura indeterminata e sull'omissione di ogni spiegazione alternativa, nonché sull'aver serbato il silenzio su elementi essenziali. Ma tale assunto non corrisponderebbe al vero, in quanto l'odierno ricorrente si è sottoposto ad interrogatorio di garanzia al momento del suo arresto e in tale sede lo stesso ha respinto le accuse specificando di essersi limitato a favorire un amico nella ricezione del danaro, divenuto poi oggetto dell'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Il ricorrente evidenzia che nessuna ipotesi fantasiosa, diretta ad ostacolare le indagini, è stata mai fornita e che nessuna contestazione è stata formulata in re- lazione al contenuto delle intercettazioni telefoniche valorizzate dal giudice della riparazione ai fini del rigetto. Si pone l'accento sul fatto che il Berahane è stato assolto dopo ben 660 giorni di regime carcerario per non aver commesso il fatto e si afferma che lo stesso non ha dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, avendo sempre affermato la propria innocenza, per cui l'impugnata ordinanza sarebbe frutto di un'errata e contraddittoria interpretazione degli elementi valutati. Si lamenta, altresì, che l'ingiusta detenzione abbia inciso sull'equilibrio psico- fisico dell'odierno ricorrente, per la prima volta posto in regime detentivo e privato dei contatti con i suoi affetti, con gravi ripercussioni sulla sua vita privata che ha visto l'interruzione del rapporto con il suo nucleo familiare.Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con determina- zione del riconoscimento non a titolo di mero risarcimento ma in funzione di equa riparazione per il lungo periodo di detenzione patito, ai sensi degli artt. 34 e 315 cod. proc. pen. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 5/9/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del pro- posto ricorso. 4. In data 2/9/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero dell'Economia e delle Finanze per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Il ricorrente ha depositato in data 1/10/2022 memoria di replica alle con- clusioni dell'Avvocatura generale dello Stato a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e, pertanto, il pro- posto ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, il ricorrente su limita ad una generica critica dell'ordinanza impugnata che, invece, valorizza correttamente le condotte colpose rivelatesi sinergiche in relazione alla carcerazione subita. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: , • ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano agli atti una serie di intercettazioni telefoniche nelle quali viene fatto riferimento al trasferimento di stranieri e alla preoccupazione per una mancata risposta al telefono che aveva fatto temere un arresto durante l'ac- compagnamento delle persone. L'odierno ricorrente veniva inoltre trovato in possesso di documentazione re- lativa a varie transazioni finanziarie e di diversi documenti di identità in originale intestati a soggetti stranieri.L'ordinanza impugnata si concentra, in particolar modo, sul contenuto delle conversazioni intercettate da cui emergeva chiaramente che le attività concernenti l'accompagnamento di altre persone, oggetto degli accordi tra i due interlocutori, presentava gravi profili di illiceità, posto che il Sennai (l'interlocutore del ricor- rente) allorché l'imputato non aveva risposto al telefono per un lungo (secondo lui) periodo di tempo, si era mostrato molto preoccupato, temendo che mentre accompagnava le persone fosse stato tratto in arresto. Inoltre, anche l'aver rice- vuto un solo squillo di telefono dall'apparecchio di Eshelavi (l'odierno ricorrente) non lo aveva rassicurato per niente, giacché aveva ritenuto trattarsi della polizia. Con motivazione logica e congrua -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità - il giudice della riparazione ha ritenuto che la condotta ille- cita del soggetto, anche se di natura non determinata e l'omissione di ogni spie- gazione alternativa, consistita nel serbare il silenzio su elementi essenziali della fattispecie ascritta ha contribuito a creare e mantenere un quadro di gravità indi- ziaria a suo carico in ordine al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clande- stina. In proposito va rilevato che la motivazione dell'ordinanza impugnata non con- fligge con il nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (così come novel- lato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con de- correnza dal 14/12/2021), non può più tenersi conto, quale causa ostativa all'in- dennizzo, del silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio. Nel caso che ci occupa, come ben evidenzia anche il difensore ricorrente, il proprio assistito ha risposto alle domande in sede di interrogatorio di garanzia. E ha confermato di essere la persona che colloquiava con l'Araha (cioè il Sennai), Egli, tuttavia -il che è diverso dal silenzio- non ha fornito alcuna spiegazione, rispetto al contenuto delle intercettazioni, cui l'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dà grande rilievo, oltre che a quanto rinvenuto nel corso della perquisizione a ca- rico del ricorrente, vale a dire al telefono cellulare in cui era inserita la sim card corrispondente all'utenza oggetto di intercettazione e all'ulteriore documentazione in suo possesso. L'ordinanza ha anche preso atto delle dichiarazioni rese in sede di interroga- torio con cui senza spiegare però elementi essenziali della fattispecie ascritta. È evidente, dunque, che un'importanza non di poco conto riveste per il giudice dell'equa riparazione la natura delle frequentazioni, quanto meno ambigue, intrat- tenute dall'odierno ricorrente. E proprio sul punto della rilevanza delle frequenta- zioni intrattenute, ritiene il Collegio di dover ribadire il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequen- tazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpre- tate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di paren- tela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 dep, 2014, Calò, Rv. 258610; conf. Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007 dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782). L'atteggiamento dell'odierno ricorrente, alla luce del contenuto delle intercet- tazioni, si palesa quanto meno connivente rispetto agli autori del reato e va ricor- dato che la connivenza è ostativa al riconoscimento della riparazione, riconoscen- dola: 1. nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose (Sez. 4, n. 8993 del 15/1/2003, Lushay, Rv. 223688); 2. nel caso in cui la connivenza si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16369 del 18/3/2003, Cardillo, Rv. 224773); 3. nell'ipotesi in cui la conni- venza passiva risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'a- gente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività cri- minosa dell'agente medesimo (sez. 4, n. 42039 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cambareri, rv. 235397). E ancora di recente tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui è stato ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del locatario del capannone, il quale, ben a conoscenza che il locatore usava l'immobile come de- posito di pezzi di ricambio per autovetture di provenienza furtiva, continuava ad utilizzare il bene locato per depositarvi oggetti di sua proprietà (sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). 5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente [OSCURATO:PERSONA] nistero dell'Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall'Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, nonché alla
Sentenza Cassazione n. 43101/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris