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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25731/2026

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ale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che l'ordinanza sia annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo - pronunciandosi con órdinanza del 10 marzo 2025, quale Giudice dell'esecuzione, nel proc. n. 598/2024 R. S.I.G.E., su un'istanza di restituzione di beni immobili avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - aveva anzitutto premesso la ricostruzione delle seguenti circostanze di fatto: 1- [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, nel procedimento penale n. 2815/17 R.G.N.R., con sentenza divenuta irrevocabile il 9 aprile 2024, in relazione al delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. di cui al capo 2) della rubrica; - con la stessa sentenza è stata disposta nei confronti dell'imputata anche la confisca per equivalente dei beni mobili, mobili registrati ed immobili «fino alla concorrenza della somma di euro 2.150.000»., ritenuta il profitto del delitto di circonvenzione di incapace compiutamente descritto al capo 1) della rubrica per il quale la predetta ha beneficiato di una sentenza di non doversi procedere per prescrizione; - la Guardia di Finanza, nel dare esecuzione al provvedimento, ha disposto la confisca di un complesso di beni immobili «indicati nel prospetto allegato al verbale di esecuzione di confisca dal progressivo n. 25 al n. 42», beni formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], figlio della condannata.

Tanto premesso, la Corte territoriale aveva parzialmente accolto l'istanza restitutoria formulata dal formale titolare ed aveva disposto la restituzione a suo favore dei «soli beni immobili indicati, nel prospetto allegato al verbale di esecuzione di confisca, dal progressivo n. 35 al n. 38».

Aveva, a fondamento della decisione, evidenziato come non fosse possibile sostenere che di detti beni la condannata avesse conservato, per il tramite del di lei figlio, un'effettiva disponibilità.

Aveva, infatti, rimarcato come essi fossero stati ceduti dalla prima al secondo a mezzo di atto di donazione del 22 febbraio 2011 «in epoca di molto antecedente all'avvio delle indagini nei confronti (della [OSCURATO:PERSONA]) per le ipotesi delittuose di cui al...procedimento penale n. 2815/2017 R.G.N.R.».

Aveva di contro rigettato per il resto la richiesta ed aveva così mantenuto ferma la confisca in relazione agli «immobili di cui ai progressivi da 25 a 34 e da 39 a 42».

Con riguardo a questi ultimi, aveva, in specie, evidenziato che la titolarità di essi era stata trasferita dalla [OSCURATO:PERSONA] al di lei figlio - ancora una volta per mezzo di un atto di donazione - in data 9 ottobre 2018, quando la condannata aveva avuto di certo piena contezza del procedimento penale a suo carico (si consideri che il relativo decreto che dispone il giudizio reca quale data di prima udienza, quella del 29 ottobre 2018).

Aveva così sostenuto che detto atto a titolo gratuito era stato «all'evidenza preordinato a porre tali cespiti patrimoniali al riparo da un possibile provvedimento ablatorio», evidenziato, poi, che il donatario, in quanto legato all'imputata da uno strettissimo rapporto di parentale, non poteva non conoscerne le vicende processuali («ritenuto, quindi, di poter escludere, in relazione a detti cespiti, la buona fede del terzo acquirente») e ritenuto, infine, che, in ogni caso, le esigenze 2di tutela di quest'ultimo non potevano dirsi qualificate da speciale pregnanza («il trasferimento...ha avuto luogo a titolo gratuito, sicché, nella vicenda in esame, non appaiono neppure particolarmente marcate le esigenze di tutela del terzo avente causa, per il semplice fatto che questi ha acquisito la titolarità di detti beni senza affrontare alcun esborso economico»).

1.1. La stessa Corte di appello, pronunciandosi in sede di opposizione, ha invece disposto, con ordinanza del 24 giugno 2025, la revoca della «confisca dei beni immobili indicati nel prospetto allegato al verbale di esecuzione ..dal progressivo n. 39 al n. 42», e ne ha disposto la restituzione al [OSCURATO:PERSONA].

Ha al riguardo fatto proprie le argomentazioni difensive secondo le quali: a) [OSCURATO:PERSONA] non conviveva con la madre ed è estraneo ai fatti per i quali quest'ultima è stata sottoposta al procedimento penale portante il n. 2815/17 R.G.N.R.; b) a nulla può rilevare il fatto che i beni de quibus siano stati donati all'opponente dalla madre giusta atto di liberalità del 9 ottobre 2018, in un periodo, cioè, in cui la donna era a conoscenza del procedimento a suo carico.

Detto argomentare realizza, invero, «un'indebita inversione dell'onere della prova dal momento che incombe sull'accusa dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene»; c) alla luce della produzione documentale operata, non vi sarebbe prova in atti che la [OSCURATO:PERSONA] abbia mantenuto una disponibilità di fatto «sull'abitazione in contrada Pagliazzi n. 29...connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà» non potendosi ritenere sospette le seguenti circostanze: cl) [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], ha trasferito la residenza presso detta abitazione solo il 28 giugno 2021, «a distanza di quasi tre anni dall'atto di donazione».

E' solo in detta data, infatti, che quest'ultima ha contratto matrimonio con il ricorrente; c2) [OSCURATO:PERSONA] ha da parte sua provveduto a regolarizzare il proprio trasferimento della residenza presso il medesimo immobile, ove per il vero ha sempre vissuto insieme al proprio nucleo familiare dalla data di celebrazione del matrimonio, solo il successivo 20 settembre 2024 «durante l'esecuzione del provvedimento di confisca», ma ciò ha fatto non perché a conoscenza del provvedimento ablatorio, poiché quest'ultimo è stato eseguito «quasi due mesi dopo, il 18 novembre 2024»; c3) [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto, sino a quella data, la residenza in altro luogo solo «al fine di godere delle agevolazioni dell'I.M.U. in tema di prima casa». 3Ha per l'effetto concluso ritenendo che non possa ritenersi provata «la natura fittizia» dell'atto di liberalità, così come la mala fede dell'opponente, e sulla scorta di ciò ha disposto l'invocata restituzione dei beni.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza.

Lamenta che la motivazione cui la Corte ha fatto ricorso per disporre la restituzione, a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], «dei beni immobili indicati con i numeri dal 39 al 42 del prospetto allegato al verbale di esecuzione della Guardia di Finanza del 10 settembre 2024» sia affetta da illogicità e contrasti con i dati processuali e normativi.

Premette, anzitutto, che detti beni si identificano in una villa e tre appezzamenti di terreno pervenuti al [OSCURATO:PERSONA] a seguito di atto di donazione del 9 ottobre 2018 da parte della di lui madre che detti cespiti aveva a sua volta acquistato il 25 luglio 2013 con denaro provento del delitto di circonvenzione di incapace consumato in danno di [OSCURATO:PERSONA] per il quale ella ha, come detto, beneficiato, nel procedimento penale n. 2815/2017 R.G.N.R. di una sentenza di prescrizione.

Contesta che l'ordinanza con la quale la confisca di detti beni è stata revocata si connoti per una motivazione succinta, acriticamente recettiva delle doglianze difensive, gravata da profili di patente illogicità e su più punti carente di un reale confronto con le acquisizioni in atti nonché contrastante con i canoni interpretativi elaborati in relazione alla previsione normativa di cui all'art. 240 bis cod. pen.

Evidenzia, in particolare, che la Corte ha errato nel momento in cui ha valutato la sussistenza dell'interposizione fittizia avendo riguardo al momento in cui la confisca è stata eseguita anziché all'atto in cui essa è stata disposta ed ha, per l'effetto, finito per dare alla norma in esame un'interpretatio abrogans («così ragionando, lo scopo della norma di cui all'art. 240-bis cod. pen. di aggredire, nelle specifiche ipotesi previste, il patrimonio del condannato...verrebbe sempre vanificato qualora la valutazione in ordine alla sussistenza di indici di interposizione fittizia venisse operata solo nel momento successivo alla confisca stessa, addirittura nella fase dell'esecuzione, potendo il condannato agevolmente trasferire nel tempo il bene a terzi di sua fiducia o a familiari stretti, addirittura anche a titolo gratuito, come nel caso di specie»).

Censura l'affermazione difensiva, fatta propria dalla Corte, secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA], alla data del 20 settembre 2024, allorché ha trasferito la propria residenza presso l'immobile confiscato, non avesse contezza del fatto che il provvedimento ablatorio aveva assunto connotati di definitività, essa contrastando con la logica, stante il rapporto di strettissima parentela che lo avvinceva alla condannata, e con il dato processuale, visto che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato domicilio, nel procedimento penale n. 2815/2017 R.G.N.R, proprio presso l'abitazione del figlio.

Lamenta, 4infine, che la valutazione in ordine all'insussistenza di un'assenza di un'interposizione fittizia è stata dalla Corte operata senza operare una compiuta valorizzazione di tutte le emergenze fattuali che ella aveva già valutato con l'ordinanza del 10 marzo 2025 ed alle quali aveva attribuito una diversa valenza dimostrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Dispone l'art. 240-bis cod. pen. - introdotto dall'art. 6, comma 1, del d.

Igs. 1 marzo 2018 n. 21, con la funzione di trasferire nel tessuto codicistico la disciplina precedentemente prevista dall'art. 12-sexíes decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 - che, nei casi di condanna (o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.), in relazione ad una pletora di delitti in esso specificamente richiamati - tra essi il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna definitiva - «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

2.1. La disposizione in esame, di piana lettura, introduce nel sistema una misura di sicurezza patrimoniale che 'permette di aggredire e sottoporre a provvedimento ablativo beni ed utilità nella disponibilità, diretta o mediata per il tramite di terzi, di chi abbia riportato condanna per (o abbia concordato l'applicazione della pena in relazione a) un delitto di particolare gravità e ciò a prescindere dall'apprezzamento dell'esistenza di un rapporto di derivazione causale tra i primi ed il secondo ma a condizione che il valore degli stessi risulti significativamente incongruo ove rapportato alle possidenze lecite.

2.2. La «disponibilità», anche per interposta persona, dei beni o delle altre utilità suscettibili di essere attinti dalla misura in esame è nozione con la quale, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha inteso riferirsi alla relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.

La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato appare essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01).

52.3. La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che detta norma prevede non opera, in coerenza ad approdi anch'essi ormai da tempo consolidatisi, proprio nel caso in cui il cespite suscettibile di essere sequestrato e poi confiscato sia formalmente intestato a un terzo ma ove si assuma che di esso la persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata abbia conservato la disponibilità.

In tale caso, infatti, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca.

In tali casi, sul giudice grava l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (cfr, a puro titolo esemplificativo, Sez. 5, n 13084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01).

3. La Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, nel revocare, seppur parzialmente, la confisca disposta in sede di cognizione nei riguardi della condannata [OSCURATO:PERSONA] e nel disporre la restituzione di detti beni al di lei figlio, ha reso una motivazione che, ad opinione di questo collegio, non appare rispettosa dei canoni interpretativi appena tracciati.

La manifesta fragilità dell'apparato argomentativo emerge, invero, già con patente evidenza ove si proceda ad un suo esame atomistico ma si staglia con connotati ancor più eclatanti ove se ne valuti la consistenza alla luce delle ragioni che avevano persuaso lo stesso organo decidente a rigettare, in prima battuta, l'istanza restitutoria.

Sotto il primo profilo, non può non evidenziarsi, in coerenza a quanto lamentato dal procuratore nel suo ricorso, come la motivazione offerta dalla Corte territoriale si risolva in considerazioni non solo oltremodo sintetiche ma, prima ancora, del tutto apodittiche e ciò perché essa ha reputato di poter mutuare dalle considerazioni in fatto rassegnate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], senza operare alcun filtro valutativo, la prova della fondatezza della richiesta restitutoria.

Quanto appena evidenziato impone, di conseguenza, di attribuire al percorso espositivo delle ragioni poste a fondamento della decisione irricevibili connotati di apparenza.

La circostanza è ancor più censurabile in questa sede nella misura in cui si consideri che, come sopra anticipato, la Corte ha trascurato di confrontarsi con le considerazioni cui ella aveva fatto ricorso per respingere la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] ed ha, in particolare, omesso di verificare, illustrandolo poi in motivazione, 6se e come gli argomenti difensivi introdotti a mezzo dell'atto di opposizione presentino, o meno, una capacità demolitiva delle determinazioni originariamente assunte.

4. Alla luce delle considerazioni spese, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dalle criticità motivazionali sopra esposte.

P.Q.M.

Annulla l'ordina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che l'ordinanza sia annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Palermo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo - pronunciandosi con órdinanza del 10 marzo 2025, quale Giudice dell'esecuzione, nel proc. n. 598/2024 R. S.I.G.E., su un'istanza di restituzione di beni immobili avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - aveva anzitutto premesso la ricostruzione delle seguenti circostanze di fatto: 1- [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, nel procedimento penale n. 2815/17 R.G.N.R., con sentenza divenuta irrevocabile il 9 aprile 2024, in relazione al delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. di cui al capo 2) della rubrica; - con la stessa sentenza è stata disposta nei confronti dell'imputata anche la confisca per equivalente dei beni mobili, mobili registrati ed immobili «fino alla concorrenza della somma di euro 2.150.000»., ritenuta il profitto del delitto di circonvenzione di incapace compiutamente descritto al capo 1) della rubrica per il quale la predetta ha beneficiato di una sentenza di non doversi procedere per prescrizione; - la Guardia di Finanza, nel dare esecuzione al provvedimento, ha disposto la confisca di un complesso di beni immobili «indicati nel prospetto allegato al verbale di esecuzione di confisca dal progressivo n. 25 al n. 42», beni formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA], figlio della condannata. Tanto premesso, la Corte territoriale aveva parzialmente accolto l'istanza restitutoria formulata dal formale titolare ed aveva disposto la restituzione a suo favore dei «soli beni immobili indicati, nel prospetto allegato al verbale di esecuzione di confisca, dal progressivo n. 35 al n. 38». Aveva, a fondamento della decisione, evidenziato come non fosse possibile sostenere che di detti beni la condannata avesse conservato, per il tramite del di lei figlio, un'effettiva disponibilità. Aveva, infatti, rimarcato come essi fossero stati ceduti dalla prima al secondo a mezzo di atto di donazione del 22 febbraio 2011 «in epoca di molto antecedente all'avvio delle indagini nei confronti (della [OSCURATO:PERSONA]) per le ipotesi delittuose di cui al...procedimento penale n. 2815/2017 R.G.N.R.». Aveva di contro rigettato per il resto la richiesta ed aveva così mantenuto ferma la confisca in relazione agli «immobili di cui ai progressivi da 25 a 34 e da 39 a 42». Con riguardo a questi ultimi, aveva, in specie, evidenziato che la titolarità di essi era stata trasferita dalla [OSCURATO:PERSONA] al di lei figlio - ancora una volta per mezzo di un atto di donazione - in data 9 ottobre 2018, quando la condannata aveva avuto di certo piena contezza del procedimento penale a suo carico (si consideri che il relativo decreto che dispone il giudizio reca quale data di prima udienza, quella del 29 ottobre 2018). Aveva così sostenuto che detto atto a titolo gratuito era stato «all'evidenza preordinato a porre tali cespiti patrimoniali al riparo da un possibile provvedimento ablatorio», evidenziato, poi, che il donatario, in quanto legato all'imputata da uno strettissimo rapporto di parentale, non poteva non conoscerne le vicende processuali («ritenuto, quindi, di poter escludere, in relazione a detti cespiti, la buona fede del terzo acquirente») e ritenuto, infine, che, in ogni caso, le esigenze 2di tutela di quest'ultimo non potevano dirsi qualificate da speciale pregnanza («il trasferimento...ha avuto luogo a titolo gratuito, sicché, nella vicenda in esame, non appaiono neppure particolarmente marcate le esigenze di tutela del terzo avente causa, per il semplice fatto che questi ha acquisito la titolarità di detti beni senza affrontare alcun esborso economico»). 1.1. La stessa Corte di appello, pronunciandosi in sede di opposizione, ha invece disposto, con ordinanza del 24 giugno 2025, la revoca della «confisca dei beni immobili indicati nel prospetto allegato al verbale di esecuzione ..dal progressivo n. 39 al n. 42», e ne ha disposto la restituzione al [OSCURATO:PERSONA]. Ha al riguardo fatto proprie le argomentazioni difensive secondo le quali: a) [OSCURATO:PERSONA] non conviveva con la madre ed è estraneo ai fatti per i quali quest'ultima è stata sottoposta al procedimento penale portante il n. 2815/17 R.G.N.R.; b) a nulla può rilevare il fatto che i beni de quibus siano stati donati all'opponente dalla madre giusta atto di liberalità del 9 ottobre 2018, in un periodo, cioè, in cui la donna era a conoscenza del procedimento a suo carico. Detto argomentare realizza, invero, «un'indebita inversione dell'onere della prova dal momento che incombe sull'accusa dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene»; c) alla luce della produzione documentale operata, non vi sarebbe prova in atti che la [OSCURATO:PERSONA] abbia mantenuto una disponibilità di fatto «sull'abitazione in contrada Pagliazzi n. 29...connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà» non potendosi ritenere sospette le seguenti circostanze: cl) [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], ha trasferito la residenza presso detta abitazione solo il 28 giugno 2021, «a distanza di quasi tre anni dall'atto di donazione». E' solo in detta data, infatti, che quest'ultima ha contratto matrimonio con il ricorrente; c2) [OSCURATO:PERSONA] ha da parte sua provveduto a regolarizzare il proprio trasferimento della residenza presso il medesimo immobile, ove per il vero ha sempre vissuto insieme al proprio nucleo familiare dalla data di celebrazione del matrimonio, solo il successivo 20 settembre 2024 «durante l'esecuzione del provvedimento di confisca», ma ciò ha fatto non perché a conoscenza del provvedimento ablatorio, poiché quest'ultimo è stato eseguito «quasi due mesi dopo, il 18 novembre 2024»; c3) [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto, sino a quella data, la residenza in altro luogo solo «al fine di godere delle agevolazioni dell'I.M.U. in tema di prima casa». 3Ha per l'effetto concluso ritenendo che non possa ritenersi provata «la natura fittizia» dell'atto di liberalità, così come la mala fede dell'opponente, e sulla scorta di ciò ha disposto l'invocata restituzione dei beni. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo propone ricorso per cassazione avverso detta ordinanza. Lamenta che la motivazione cui la Corte ha fatto ricorso per disporre la restituzione, a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], «dei beni immobili indicati con i numeri dal 39 al 42 del prospetto allegato al verbale di esecuzione della Guardia di Finanza del 10 settembre 2024» sia affetta da illogicità e contrasti con i dati processuali e normativi. Premette, anzitutto, che detti beni si identificano in una villa e tre appezzamenti di terreno pervenuti al [OSCURATO:PERSONA] a seguito di atto di donazione del 9 ottobre 2018 da parte della di lui madre che detti cespiti aveva a sua volta acquistato il 25 luglio 2013 con denaro provento del delitto di circonvenzione di incapace consumato in danno di [OSCURATO:PERSONA] per il quale ella ha, come detto, beneficiato, nel procedimento penale n. 2815/2017 R.G.N.R. di una sentenza di prescrizione. Contesta che l'ordinanza con la quale la confisca di detti beni è stata revocata si connoti per una motivazione succinta, acriticamente recettiva delle doglianze difensive, gravata da profili di patente illogicità e su più punti carente di un reale confronto con le acquisizioni in atti nonché contrastante con i canoni interpretativi elaborati in relazione alla previsione normativa di cui all'art. 240 bis cod. pen. Evidenzia, in particolare, che la Corte ha errato nel momento in cui ha valutato la sussistenza dell'interposizione fittizia avendo riguardo al momento in cui la confisca è stata eseguita anziché all'atto in cui essa è stata disposta ed ha, per l'effetto, finito per dare alla norma in esame un'interpretatio abrogans («così ragionando, lo scopo della norma di cui all'art. 240-bis cod. pen. di aggredire, nelle specifiche ipotesi previste, il patrimonio del condannato...verrebbe sempre vanificato qualora la valutazione in ordine alla sussistenza di indici di interposizione fittizia venisse operata solo nel momento successivo alla confisca stessa, addirittura nella fase dell'esecuzione, potendo il condannato agevolmente trasferire nel tempo il bene a terzi di sua fiducia o a familiari stretti, addirittura anche a titolo gratuito, come nel caso di specie»). Censura l'affermazione difensiva, fatta propria dalla Corte, secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA], alla data del 20 settembre 2024, allorché ha trasferito la propria residenza presso l'immobile confiscato, non avesse contezza del fatto che il provvedimento ablatorio aveva assunto connotati di definitività, essa contrastando con la logica, stante il rapporto di strettissima parentela che lo avvinceva alla condannata, e con il dato processuale, visto che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato domicilio, nel procedimento penale n. 2815/2017 R.G.N.R, proprio presso l'abitazione del figlio. Lamenta, 4infine, che la valutazione in ordine all'insussistenza di un'assenza di un'interposizione fittizia è stata dalla Corte operata senza operare una compiuta valorizzazione di tutte le emergenze fattuali che ella aveva già valutato con l'ordinanza del 10 marzo 2025 ed alle quali aveva attribuito una diversa valenza dimostrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. Dispone l'art. 240-bis cod. pen. - introdotto dall'art. 6, comma 1, del d. Igs. 1 marzo 2018 n. 21, con la funzione di trasferire nel tessuto codicistico la disciplina precedentemente prevista dall'art. 12-sexíes decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 - che, nei casi di condanna (o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.), in relazione ad una pletora di delitti in esso specificamente richiamati - tra essi il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna definitiva - «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». 2.1. La disposizione in esame, di piana lettura, introduce nel sistema una misura di sicurezza patrimoniale che 'permette di aggredire e sottoporre a provvedimento ablativo beni ed utilità nella disponibilità, diretta o mediata per il tramite di terzi, di chi abbia riportato condanna per (o abbia concordato l'applicazione della pena in relazione a) un delitto di particolare gravità e ciò a prescindere dall'apprezzamento dell'esistenza di un rapporto di derivazione causale tra i primi ed il secondo ma a condizione che il valore degli stessi risulti significativamente incongruo ove rapportato alle possidenze lecite. 2.2. La «disponibilità», anche per interposta persona, dei beni o delle altre utilità suscettibili di essere attinti dalla misura in esame è nozione con la quale, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha inteso riferirsi alla relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato appare essere quello riferito al possesso nella definizione che ne dà l'art. 1140 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274852-01). 52.3. La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che detta norma prevede non opera, in coerenza ad approdi anch'essi ormai da tempo consolidatisi, proprio nel caso in cui il cespite suscettibile di essere sequestrato e poi confiscato sia formalmente intestato a un terzo ma ove si assuma che di esso la persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata abbia conservato la disponibilità. In tale caso, infatti, incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che si possa affermare con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. In tali casi, sul giudice grava l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (cfr, a puro titolo esemplificativo, Sez. 5, n 13084 del 07/03/2017, Carlucci, Rv. 269711-01; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957-01). 3. La Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, nel revocare, seppur parzialmente, la confisca disposta in sede di cognizione nei riguardi della condannata [OSCURATO:PERSONA] e nel disporre la restituzione di detti beni al di lei figlio, ha reso una motivazione che, ad opinione di questo collegio, non appare rispettosa dei canoni interpretativi appena tracciati. La manifesta fragilità dell'apparato argomentativo emerge, invero, già con patente evidenza ove si proceda ad un suo esame atomistico ma si staglia con connotati ancor più eclatanti ove se ne valuti la consistenza alla luce delle ragioni che avevano persuaso lo stesso organo decidente a rigettare, in prima battuta, l'istanza restitutoria. Sotto il primo profilo, non può non evidenziarsi, in coerenza a quanto lamentato dal procuratore nel suo ricorso, come la motivazione offerta dalla Corte territoriale si risolva in considerazioni non solo oltremodo sintetiche ma, prima ancora, del tutto apodittiche e ciò perché essa ha reputato di poter mutuare dalle considerazioni in fatto rassegnate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], senza operare alcun filtro valutativo, la prova della fondatezza della richiesta restitutoria. Quanto appena evidenziato impone, di conseguenza, di attribuire al percorso espositivo delle ragioni poste a fondamento della decisione irricevibili connotati di apparenza. La circostanza è ancor più censurabile in questa sede nella misura in cui si consideri che, come sopra anticipato, la Corte ha trascurato di confrontarsi con le considerazioni cui ella aveva fatto ricorso per respingere la richiesta del [OSCURATO:PERSONA] ed ha, in particolare, omesso di verificare, illustrandolo poi in motivazione, 6se e come gli argomenti difensivi introdotti a mezzo dell'atto di opposizione presentino, o meno, una capacità demolitiva delle determinazioni originariamente assunte. 4. Alla luce delle considerazioni spese, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dalle criticità motivazionali sopra esposte. P.Q.M. Annulla l'ordina P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris