CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 13703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.20760/201 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato all’indirizzo pec ricorrente contro I.C.P. – ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante e amministrazione unico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso il suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.11/a; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 36; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] intimata OGGETTO: compravendita 20760/2018 R.G. C.C. 4-5-2023 avverso la sentenza n.3696/2017 della Corte d’Appello di Roma pubblicata in data 1-6-2017, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4-5- 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Roma I.P.C. - Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che con contratto preliminare del 27-5-1999 aveva acquistato dalla società convenuta una porzione immobiliare in corso di costruzione, sita a Roma in via [OSCURATO:PERSONA]Amico 172/174, che l’art. 5 del contratto prevedeva l’obbligo di integrale pagamento del prezzo alla data di immissione in possesso dell’immobile, indicava la data ultima per il rogito al 31-10-1999 e disponeva altresì , in caso di mancata presenza dell’acquirente al rogito senza giustificati motivi, l’applicazione della clausola 7, relativa alla risoluzione di diritto del contratto e al diritto della società acquirente di trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra penitenziale. Dichiaròche il 26- 11 - 1999 era stato sot toscritto il verbale di consegna, nel quale le parti si erano da te atto che sarebbero stati superati i tempi stabiliti per il rogito e la società I.C.P. aveva rilascia to quietanza per il pagamento di £.170.000.000; con scrittura del 28-7-2000 le parti avevano stabilito una riduzione del prezzo di £.20.000.000 e la società I.C.P. aveva rilascia to quietanza per il pagamento di £.100.000.000; in data 29-7-2002 egli aveva inoltrato lettera alla societàI.C.P. per prendere appuntamento presso il notaio per la stipula del rogito, comunicando di avere depositato presso il notaio assegno di Euro 49.838,09; la società I.C.P. aveva risposto che il contratto si era risolto di diritto a seguito della diffida inoltrata all’attore il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui l’immobile era già stato venduto a [OSCURATO:PERSONA]. L’attore aveva dichiarato di non avere mai ricevuto la diffida e di conseguenza aveva chiesto che, accertata l’autenticità delle sottoscrizioni delle scritture del 27-5-1999, del 26- 11-1999 e del 28-7-2000, accertato l’intervenuto integrale pagamento del corrispettivo pattuito e l’inadempimento all’obbligazione di concludere il rogito da parte della societàI.C.P., la stessa società fosse condannata al risarcimento del danno, per intero o in solido con [OSCURATO:PERSONA] e che, accertate le condizioni di cui all’art. 2901 c.c., fosse disposta la revocatoria della compravendita a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Si costituì I.C.P. - Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. , evidenziando che nella scrittura di data 26-11-1999, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato immesso nel possesso dell’immobile, lo stesso si era impegnato a versare il residuo importo di Euro 120.000,00 contestualmente alla stipula del contratto definitivo, che sarebbe dovuta avvenire dopo la sottoscrizione della convenzione tra I.C.P. e il Comune di Roma; detta convenzione era stata sottoscritta il 27-3-2000 e con telegramma in data 11-7-2000 la società aveva invitato l’attore a saldare il prezzo, diffidandolo alla stipula del contrattodefinitivo; con scrittura integrativa del 28-7-2020 era stata stabilita una riduzione del prezzo di £.20.000.000, l’attore si era impegnato a versare il saldo di £.100.000.000 e, in adempimento di tale obbligazione, aveva versato cinque effetti cambiari che erano rimasti insoluti; con lettera del 5-2-2001 la società aveva accettato l’appuntamento fissato dall’attore presso il notaio per la sostituzione dei titoli rimasti insoluti, indicando la data dell’appuntamento anche per la stipula del definitivo, ma l’attore non si era presentato e con lettera a/r del 14-5-2002 la società lo aveva diffidato a comparire il giorno 7-6-2002 presso il notaio per il rogito. La convenuta aveva chiesto il rigetto delle domande e in via riconvenzionale che fosse accertata la risoluzione di diritto del contratto del 27-5-1999 come integrato dalle successive scritture o, accertato l’inadempimento dell’attore, fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento e l’attore fosse condannato al risarcimento dei danni. Si costituì Vin cenzo Verrengia chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e intervenne in corso di causa [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertata la validità dell’accordo stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale l’attore si era impegnato a intestare l’immobile al loro figlio e comunque chiedendo che l ’attore fosse condannato al risarcimento dei danni da lei subiti e alla restituzione del prezzo da lei pagato per l’acquisto dell’immobile e per l’esecuzione di migliorie. 2.Dopo checon sentenza non definitiva n. 7525/2007 il Tribunale di Roma aveva condannato l’attore all’immediato rilascio dell’immobile a favore di [OSCURATO:PERSONA],con sentenza definitiva n.8289/2010 il Tribunale rigettò le domande attoree , accol se le domande del convenuto Verrengia e dell’interveniente Fucilla, dichiaròla risoluzione di diritto del contratto, qualificato come preliminare , con decorrenza dal 14-5-2002 in forza della diffida ad adempiere per inadempimento dell’attore, condannòla convenuta I.C.P. a restituire all’attore l’importo ricevuto a titolo di prezzo e condannò l’attore a pagare alla società convenutaEuro 25.000,00 a titolo di penale. 3.A seguito di appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e di appelli incidentali proposti dai convenuti, la sentenza n. 3996 pubblicata il I-6-2017 della Corte d’Appello di Roma ha rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e ha riquantificato in Euro 64.797,67 anziché in Euro 62.797,67 la somma che l’attore [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a restituire alla società I.C.P., statuendo altresì sul riparto delle spese di entrambi i gradi. 3.1.Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza della Corte d’Appello , rigettando il relativo motivo di appello, ha confermato la dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto preliminarea fare data dal 14-5-2002, in forza della diffida ad adempiere inviata dalla società I.C.P. ad [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo di via Zanni a Caianello. Già la sentenzadi primo grado aveva dichiarato che la diffida ad adempiere di data 14-5-2022 era stata correttamente indirizzata ad [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo di Caianello via Zanni n.1 e che si applicava la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., perché dalla dichiarazione del direttore delle Poste risultava che la lettera raccomandata era stata recapitata all’indirizzo di via Z anni ed era ritornata all’ufficio postale per assenza del destinatario; quindi era stato correttamente svolto il procedimento di cui all’art. 1456 c.c., con conseguente dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto preliminare. La sentenza di secondo grado ha considerat o che nella scrittura integrativa del 28-7-1999 era indicato l’indirizzo di via Zanni a Caianello e ha confermato che, proprio in ragione della natura integrativa di tale scrittura rispetto al preliminare del 27-5-1999, nel quale per di più non risultava che l’attore avesse eletto domicilio, la società venditrice aveva correttamente inoltrato la diffida a quell’indirizzo. La sentenza ha considerato come risultasse dalla dichiarazione del direttore dell’ufficio postale che la raccomandata era stata riportatain ufficio per assenza del destinatario il 21-5-2002; che per errore il I-6-2002 la raccomandata era stata consegnata al dott. [OSCURATO:PERSONA], omonimo dell’attore, il quale, resosi conto di non essere il destinatario della raccomandata, l’aveva riportata all’ufficio postale, ove la raccomandata era rimasta giacente fino al 29-6-2002, mentre la ricevuta di ritorno, firmata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] omonimo, era stata restituita al mittente. La sentenza ha considerato che dalla certificazione anagrafica prodotta risultava che la raccomandata era stata correttamente inviata all’indirizzo dell’attore e ha dichiarato che l’appellante avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso l’avviso di ricevimento, richiamando precedenti di Cassazione in materia di notificazione a mezzo del servizio postale. La sentenza ha aggiunto che in ogni caso, anche ad ammettere l’ipotesidi omonimia secondo quanto emergente dalle prove raccolte, risultava che l’omonimo [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito la raccomandata all’ufficio al fine di farla consegnare al destinatario e la raccomandata era rimasta in giacenza presso l’ufficio fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo essere rimasta in ufficio dal 21-5-2002, ove era stata restituita per assenza del destinatario, fino al I - 6 - 2002 allorchéera avvenuta la consegna per errore all’omonimo. Ha concluso che la lettera raccomandata, correttamente inviata dalla società convenuta all’indirizzo di residenza dell’attore, era rimasta in giacenza presso l’ufficio postale dal 21 maggio al I giugno, prima che si verificasse l’errore di consegna, e ciò era sufficiente per ritenere la validità dell’invio della raccomandata e per applicare la presunzione di conoscenza, senza che l’attore avesse dimostrato di avere avuto effettiva conoscenza della raccomandata dopo il 29-6-2002, ossia dopo il periodo di giacenza della raccomandatastessa. La sentenza ha aggiunto che già nella lettera del 5-2-2001 la società I . C . P ., confermando l’appuntamento del 9 - 2 - 2001 presso il notaio per ottenere il pagamento del saldo prezzo, aveva con testato all’attore il ritardo nella stipula dell’atto pubblico e gli aveva intimato il pagamento del prezzo contestualmente alla stipula dell’atto pubblico; ha considerato che era pacifico, stante l’ammissione dello stesso attore in sede di interrogatorio formale, che l’attorenon si era presentato dal notaio il 9-2-2001 e ha dichiarato che a quella data si erano già verificate le condizioni per la risoluzione di diritto del contratto, a fronte della previsione della clausola 7, la quale disponeva la risoluzione di diritto del contratto in caso di “mancato adempimento da parte dell’acquirente anche di una sola delle clausole relative al pagamento del prezzo convenuto o alla mancata stipula del rogito notarile nei termini richiesti”; ha dichiarato che tale clausola era rimasta in vigore anche a seguito delle scritture integrative del 26-11-1999 e del 28-7- 2000. 4.Con atto notificato il 2-7-2018 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione sulla base di due motivi, al quale hanno resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 1334 e 1335 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” il ricorrentecensura la dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto,sost enendo sia stato provato in causa che [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto conoscenza della diffida ad adempiere erilevando l’erroneità del la sentenza impugnata laddove hadichiarato che egli avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la diffida ad adempiere; evidenzia chenella fattispecie non si era trattato di una notificazione a mezzo di servizio postale soggetta alla disciplina di cui alla legge 890/1982, ma soltanto di invio della diffida tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Aggiunge che ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. la lettera deve giungere all’indirizzo del destinatario, e sostiene che nella fattispecie sia stata raggiuntala prova del fatto che il destinatario si era trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto; ciò in quanto il possesso dell’avviso di giacenza da parte del soggetto omonimo dell’attore prova che non è mai stato eseguito tentativo di consegna presso la residenza del ricorrente e l’omessa consegna dell’avviso di giacenza presso l’abitazione del ricorrente ha comportato la sua incolpevole impossibilità di venire a conoscenza della diffida ad adempiere. 1.1.Il motivo è inammissibile, dovendosi fare applicazione del principio secondo il quale, allorché la pronuncia sia basata su distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficienti a sorreggere la soluzione adottata, il ricorrente ha l’onere di impugnarle -in modo ammissibile- tutte , a pena di inammissibilità del ricorso ( cfr. Cass. sez.1 14-8-2020 n. 17182 Rv. 658567-01, Cass. sez. 3 18-3-2019 n. 10815 Rv. 653585-01). Non interessa esaminare gli argomenti con i quali il ricorrente sostieneche la sentenza impugnata avre bbe erroneamente dichiarato la necessità dellaquerela di falso per contestare l’avviso di ricevimento della raccomandata, perchédi seguito la sentenza medesima ha preso analiticamente in esame l e deduzion i in fatto relativ e alla consegna della raccomandata presso l’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], all’avvenuto ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale dal dott. [OSCURATO:PERSONA], omonimo dell’attore, il quale aveva restituito la raccomandata all’ufficio postale, dovela stessa era rimasta giacente e a disposizione del destinatario dal 21 maggio al I giugno 2002 e, dopo l’avvenuta restituzione, fino al 29 giugno 2002.E’ sulla base di quest a distinta e specifica ratio decidendi che la sentenza impugnata è pervenutaalla conclusione che la raccomandata fosse giunta nella sfera di conoscibilità del destinatarioe gli argomenti svolti dal ricorrente per censurare questa statuizione non integrano motivo ammissibile , per violazione dell’art. 366 co.1 n. 4 e 6 cod. proc. civ.. In primo luogo , è principio acquisito che l’operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. presuppone che la dichiarazione sia giunta all’indirizzo del destinatario e che è riservata alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. - e cioè attualmente per difetto assoluto di motivazione-, l’esistenza di elementi tali da fare ritenere l’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario (Cass. sez. 2 13-11-2020 n. 25791, Cass. sez. 1 26-4- 1999 n. 4140, Cass. sez. L 30-3-1992 n. 3908). Secondo quanto rileva lo stesso ricorrente, in caso di assenza del destinatario, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. richiede il rilascio de ll’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale (Cass. sez. L. 28-9-2018 n. 23589 Rv. 650543-01, Cass. sez. L. 6-12-2017 n. 29237 Rv. 646392 - 01, Cass. sez.3 23 - 9 - 1996 n. 8399 Rv. 499693 - 01); la sentenza impugnata non ha derogato a questo principio, in quanto ha espressamente dichiarato (pag g . 25 - 26) che la lettera raccomandata era stata correttamente inviata dalla società all’indirizzo di residenza dell’attore, ha considerato che la lettera non era stata consegnata presso quell’indirizzo ed era rimasta in giacenzapresso l’ufficio postale dal 21 maggio al I giugno, prima che si verificasse l’errore presso l’ufficio postale,consistito nella consegna all’omonimo [OSCURATO:PERSONA]. La sentenzaha ritenuto tali dati idonei al fine di applicar e la presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ., in quanto l’errore nella consegna aveva inciso solo in relazione ai giorni nei quali la lettera era rimasta in giacenza presso l’ufficio postale, senza che l’attore avesse dimostrato di avere avuto conoscenza della raccomandata dopo il 29 giugno (termine del periodo di giacenza, dopo la restituzione della raccomandata da parte dell’omonimo [OSCURATO:PERSONA] accortosi dell’errore). Il ricorrente con i suoi argomenti si limita a proporre una diversa valutazione delle risultanze probatorie al fine di sostenere il superamento della presunzione di cui all’art. 1335 cod. civ., ma ciò esula dall’ipotesi di cui all’art. 360 n.5 cod. p roc . c iv . e non integra neppure il vizio di violazione di legge da lui prospettato(cfr. Cass. sez. 10 un. 27-12-2019 n. 34476, Rv. 656492-03, per tutte, per l’affermazione del principio che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., miri in realtà alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito). Per di più , il ricorrente propone una lettura dell’accaduto diversa da quella data dalla sentenza impugnata, senza neppure indicare in quali atti troverebbe conferma t ale diversa versione dei fatti, in violazione anche dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Specificamente, il ricorrente dichiara che l’avviso di ricevimento della raccomandata non era stato immesso nella cassetta di residenza del ricorrente, ma in quella dell’omonimo dott. [OSCURATO:PERSONA], osservando che in assenza dell’avviso lo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto recare presso l’ufficio postale a ritirare il piego. Al contrario, la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato non solo che la lettera raccomandata era stata correttamente inviata all’indirizzo di residenza dell’attore (pag.26), ma anche che la raccomandata era stata riportata in ufficio per assenza del destinatario (pag. 25) e anche che l’errore era avvenuto il I giugno nell’operazione di consegna presso l’ufficio postale (pag. 26). La sentenza non ha accertato errore avvenuto in fase di consegna presso l’indirizzo del l’attore [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure dichiarato che il dott. [OSCURATO:PERSONA] omonimo dell’attore avesse portato all’ufficio postale l’avviso di ricevimento indirizzato all’attore e consegnato erroneamente a lui ; il ricorrente non indica quali atti di causa darebbero sostegno atale sua affermazione, mentre la controricorrente società I.C.P. rileva che la circostanza relativa all’immissione dell’avviso di giacenza nella cassetta dell’omonimo dott. [OSCURATO:PERSONA] è stata dedotta solo nel ricorso per cassazione. 2.Con il secondo motivo rubricato “violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 1454 e 1456 11 c.c., nonché art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere dichiarato che alla data del 9-2-2001, allorché il promittente acquirente non si era presentato alla stipula del rogito fissata dalla società, si erano già verificati i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto ai sensi della clausola 7. 2.1.Il motivo è assorbito e non deve essere esaminato. L’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale già alla data del 9-2-2001 si erano verificati i presupposti per la risoluzione di diritto del contrattoha costituito la terza ratio decidendi sulla quale la Corte d’Appello hafondato la conferma della dichiarazione di risoluzione di diritto del contratto. Quindi è evidente che, dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha censurato la statuizione sul ricevimento della diffida e perciò acquisito in via definitivain causa che il contratto si è risolto di diritto a seguito della diffida del 14-5-2002, risulta irrilevante qualsiasi errore che possa essere stato commesso nel ritenere l’esistenza dei presupposti della risoluzionedi diritto anche in una data precedente. 3.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del grado, in dispositivo liquidate. Non ha pregio il rilievo del ricorrente nella memoria, secondo il quale il suo ricorso non è stato proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto le conclusioni nel ricorso sono state nel senso di chiedere la cassazione della sentenza della Corte d’Appello, avverso tale richiesta anche [OSCURATO:PERSONA] era legittimato e interessato a contraddire e il ricorrente risulta soccombente anche nei suoi confronti. Nulla per le spese nei confronti della parte Fucilla rimasta intimata.4.In considerazione dell’integrale rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il suo ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore dei controricorrenti [OSCURATO:SOCIETA]. e Verrengia delle spese del grado, liquidate a favore di ciascuno in Euro7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione delle spese dovute a [OSCURATO:SOCIETA]. a favore del procuratore antistatario avv.[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dà atto della sussistenza dei presuppo