CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1043/2023depositata il 19/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel 2014Isolamenti s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. instauravano un rapportocontrattuale per l’impermeabilizzazione della copertura in legno di uncantiere sito in Pescara, per cui con il contratto del 5 maggio 2014Isolamenti s.r.l. assumeva l’incarico della fornitura dei materiali e delmontaggio. Con accordo modificativo del giorno successivo le particonfermavano la fornitura dei materiali da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. eNumero registro generale 2397/2024Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14047/2026Data pubblicazione 13/05/2026affidavano la posa in opera alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]; quantoal resto, restava in vigore il contratto originario. Con ulteriore scritturaprivata del 25 settembre 2014 le parti subordinavano il pagamento delcorrispettivo dovuto a [OSCURATO:SOCIETA]. al ricevimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di una polizza fideiussoria decennale rilasciata da primariacompagnia, che [OSCURATO:SOCIETA]. si impegnava a rilasciare entro diecigiorni dalla sottoscrizione (art. 3 della scrittura). [OSCURATO:SOCIETA]emetteva la fattura n. 746 del 30 giugno 2014 per € 7.162,02 per le soleforniture di materiale, ma la committente non provvedeva al saldo.[OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Brescia il decreto ingiuntivo n.1786/2017 per € 7.162,02, avverso il quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.proponeva opposizione, deducendo la mancanza di prova della fornituradei materiali e l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. all’obbligo di rilasciodella polizza fideiussoria, eccependo il legittimo rifiuto del pagamento aisensi dell’art. 1460 c.c.Il Tribunale di Brescia accoglieva l’opposizione, dichiarava che nulla eradovuto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA]. e revocava il decretoingiuntivo. Il Tribunale riteneva che la mancata prova della fornitura fossesuperata dalla scrittura del 25 settembre 2014, la quale dava attodell’avvenuta fornitura dei materiali; reputava, tuttavia, che Isolamentis.r.l. non avesse dimostrato che la bozza di polizza proposta presentassele caratteristiche della garanzia contrattualmente prevista, con l’effettoche il rifiuto del pagamento da parte della committente era legittimo aisensi dell’art. 1460 c.c.[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, che la Corte di appello di Brescia harigettato con la sentenza indicata in epigrafe, confermando che tra gliaccordi assunti dalle parti vi era, oltre alle obbligazioni principali, laclausola accessoria della consegna di una garanzia contrattuale per i lavorisvolti; dalle evidenze documentali risultava che la polizza in questione nonera stata inviata, sicché il rifiuto del pagamento era legittimo.Numero registro generale 2397/2024Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14047/2026Data pubblicazione 13/05/20262.Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo,illustrato da memoria.Resiste con controricorso e memoria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte riserva il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, articolato in tre profili di censura, si denuncia laviolazione degli artt. 115, 116 nonché dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., permotivazione omessa o apparente. Si censura la sentenza in epigrafe peravere omesso la valutazione delle prove documentali acquisite in giudizio,con particolare riguardo alla scrittura privata del 25 settembre 2014, il cuiart. 3 prevede unicamente il rilascio di «apposita polizza fideiussoriadecennale postuma rilasciata da primaria compagnia», senza specificareulteriori caratteristiche né subordinare l’adempimento al vaglio preventivodella committente. Si deduce che [OSCURATO:SOCIETA] ha inviato diverse proposte dipolizza, immotivatamente rifiutate da [OSCURATO:PERSONA]; che la sentenza inepigrafe, affermando che la polizza «non era stata inviata», contraddice lerisultanze degli atti; che la Corte territoriale confonde sistematicamente ladenominazione delle parti. Si deduce inoltre che la motivazione è omessao meramente apparente, in quanto la Corte di appello si è limitata arichiamare le affermazioni del Tribunale senza confrontarsi con lespecifiche censure proposte.2. Il motivo è fondato, sotto il profilo della censura di apparenza dellamotivazione.E’ acquisito che, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., non è più deducibile quale vizio di legittimità ilsemplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimentigiudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in viagenerale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132, secondocomma, n. 4 c.p.c.; il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla solaNumero registro generale 2397/2024Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14047/2026Data pubblicazione 13/05/2026verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato,concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., quando la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o siaperplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo dellasentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.SU n. 8053/2014). In particolare, le Sezioni Unite hanno enunciato ilprincipio secondo cui la motivazione è meramente apparente quando, purgraficamente esistente, non rende percepibile il fondamento delladecisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. SU n. 8053/2014; Cass. SUn. 22232/2016; Cass. SU n. 2767/2023, in motivazione a pag. 10 eprecedenti ivi richiamati).Nella fattispecie, la sentenza impugnata, dopo aver dato atto dellaclausola contrattuale concernente la consegna di una polizza fideiussoriadecennale, risolve il punto decisivo della controversia affermando: «dalleevidenze documentali emerge che la polizza in questione non era statainviata ad [OSCURATO:SOCIETA]. per cui la stessa società, non può reputarsiinadempiente all’obbligazione di pagare l’importo ad [OSCURATO:PERSONA].p.a.». (p. 7 della sentenza).Pur se si prescinda dall’errore materiale consistente nell’inversione delladenominazione delle parti -sistematico nella sentenza e presente anchenel punto citato-, la motivazione con tale contenuto risulta meramenteapparente. Il rinvio alle «evidenze documentali», al quale la Corted’appello ha inteso fare riferimento per sostenere che la polizza non erastata consegnata, non è corredato dall’indicazione dei singoli documentiné da un qualche dato concretizzante; quindi si risolve in una meraasserzione, così generica da risultare impossibile comprenderne ilNumero registro generale 2397/2024Numero sezionale 1172/2026Numero di raccolta generale 14047/2026Data pubblicazione 13/05/2026fondamento, perché evidentemente non può essere rimessa all’interpretela ricerca in tutti i documenti prodotti della conferma della correttezza diquanto affermato. Inoltre, la Corte d’appello, limitandosi a taleaffermazione tautologica, non si confronta con le specifiche censure mossecon il motivo di appello, neanche per la parte in cui le aveva riportate(pag. 6 in fondo), con riferimento alla tesi dell’appellante secondo la qualela garanzia era stata fornita, ma era stata immotivatamente rifiutata;anche sotto questo profilo, il vizio risulta dal testo della sentenza, senzaconfronto con le risultanze processuali perché, dopo avere dato atto dellededuzioni dell’appellante che affermava di avere fornito la garanzia cheera stata rifiutata immotivatamente, la sentenza si è limitata a eseguireuna asserzione generica e non congruente rispetto al contenuto delladoglianza. Quindi, la motivazione, nel punto decisivo, non è rispettosa delminimo costituzionale, in quanto non consente di risalire all’iter logicoseguito dal giudicante per attribuire al rifiuto del pagamento il caratteredella legittimità ai sensi dell’art. 1460 c.c.3. In conclusione, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che faràapplicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto,regolamentando anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia in diversacomposizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimi-Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte di cassazione, il 06/05/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino