CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36156/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata emessa in primo grado per il reato di furto aggravato; 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso lamentano vizi di valutazione della prova che si risolvono in inammissibili ragioni rivalutative e di fatto. In tema di giudizio di cassazione, invero, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Ritenuto che con il terzo motivo si evidenzia la mancata rinnovazione del dibattimento da parte del giudice di appello che si è limitato a confermare l'operato del giudice di prime cure senza ricostruire nel merito la vicenda, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, pertanto, la mancanza di specificità del motivo, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), ne determina l'inammissibilità; 4. Considerato, altresì, che con il quarto motivo si deduce l'errato calcolo della pena irrogata, ritenuta eccessiva tenuto conto della modesta entità dei fatti, tenuto conto anche della mancata concessione delle attenuanti, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale; 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am Così dec