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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21185/2023

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARRA Giuseppa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 maggio 19910, PIANESE Costanza, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 25 giugno 1982; avverso la sentenza n. 12968/22 della Corte di appello di Napoli del 9 settembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA].

Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 9 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la precedente decisione con la quale, in data 28 febbraio 2017, il Tribunale di Napoli nord, dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione loro mossa, riguardante la detenzione di gr 6,903 di sostanza stupefacente, atta alla preparazione di 31,4 dosi medie singole, non destinata all'esclusivo uso personale, li aveva condannati, in esito a giudizio abbreviato e ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno, disponendo, altresì, la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e la sola confisca del danaro rinvenuto nella disponibilità dei prevenuti.

Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno interposto, con unico atto, ricorsi per cassazione i due imputati articolando tre motivi comuni ad entrambi ed un unico motivo riferibile al solo Marra.

Con quest'oltime motivo i citato ricorrente ha lan1enteito, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che i giudici del merito abbiano ritenuto dimostrata la penale responsabilità del ricorrente.

Il primo dei motivi comuni ad entrambi i ricorrenti ha ad oggetto il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento in favore dei predetti del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

SeCOridO rnOtiVei dfieurso Lonnunè è starà 1..ènsurata la motivazione della sentenza in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio a carico degli imputati.

Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione si è lamentata la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al mancato dissequestro e restituzione agli aventi diritto della somma di danaro caduta in giudiziale sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto nei limiti di quanto di ragione.

VallItando 1 motivo di 'ricorso i-iguardante a posizione del solo Marra si rileva che esso è articolato con riferimento alla ritenuta qualificabilità del suo comportamento in termini di mera connivenza e nell'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell'affermare, invece, che lo stesso era concorrente della moglie nella detenzione dello stupefacente.

Gli argomenti attraverso i quali la ricorrente difesa ha inteso supportare la propria censura attengono al fatto che non sia stata rinvenuta sostanza stupefacente sulla persona dell'imputato, il quale non è stato mai osservato cedere sostanza stupefacente né è stato mai indicato, da quanti si recavano presso la abitazione della Pianese, come il soggetto che cedeva loro la sostanza stupefacente.

Tanto rilevato, osserva il Collegio come una parte dei rilievi mossi dalla difesa del prevenuto siano ultronei rispetto alla contestazione Tudiziale a lui mossa, posto che la stessa non ha ad oggetto l'avvenuta cessione dello stupefacente ma esclusivamente la sua detenzione in assenza di autorizzazione in misura tale da apparire esuberante rispetto ad un eventuale onsumo personale; le argomentazioni in punto di carenza di prova relativamente alle condotte di spaccio attribuibili al Marra appaiono, pertanto, inconferenti rispetto alla accusa mossa nei suoi confronti.

Quanto al fatto che, essendo indiscusso (e comunque oramai indiscutibile stante la mancata impugnazione della sentenza della Corte di appello partenopea sul punto da parte anche della predetta imputata) che la Pianese detenesse la sostanza stupefacente, il Marra, cioè il suo consorte, fosse concorrente con la donna in tale detenzione, e non mero connivente, è fattore che, in termini di esaustività motivazionale, è stato desunto dai giudici del merito attraverso le stesse dichiarazioni del prevenuto, acquisite ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., la cui utilizzabílità non è stata oggetto di contestazione alcuna e che, pertanto, devono ritenersi essere state legittimamente utilizzate, anche in funzione del prescelto rito abbreviato che lo consente (cfr.: Corte di cassazione, Sezione l'I penale, 13 giugno 2022, n. 22962), il quale ha dichiarato di avere lui posizionato il sacchetto di cellophane contenente lo stupefacente all'interno degli indumenti della donna, in tal modo esulando rispetto ad una condotta di mera connivenza.

Quanto all'omesso riconoscimento in favore dei due prevenuti delle circostanze attenuanti generiche si osserva, quanto al caso di specie, che i giudici del merito hanno rilevato che non erano state segnalate da chi vi avrebbe avuto interesse, ragioni che, evidenziando una particolare meritevolezza degli imputati, avrebbero potuto giustificare il beneficio in questione; tale motivazione, in assenza della documentata allegazione della esistenza di siffatti elementi di meritevolezza, appare del tutto congrua, dovendosi ribadire il principio secondo il quale l'obbligo di motivazione, laddove non siano stati addotti fattori di carattere giustificativo del beneficio da parte della difesa in giudizio, sussiste non nel caso in cui le circostanze attenuanti generiche siano state escluse ma, semmai, ove le stesse siano state riconosciute di iniziativa dell'organo giudicante.

Passando al terzo motivo di ricorso, concernente il preteso vizio di motivazione in punto di concreta determinazione della sanzione irrogata, ritenuto sussistere da parte dei ricorrenti stante la individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale previsto per il reato contestato, osserva il Collegio che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente difesa, un siffatto obbligo si atteggia in termini di crescente ampiezza argomentativa solo in quanto la pena sia stata determinata in misura superiore al medio edittale, aggravandosi il relativo onere giustificativo quanto più ci si discosti in pejus da tale limite.

Posto che, invece, nella fattispecie la bena base è stata determinata in misura pari ad un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, cioè ampiamente entro i termini del medio edittale, la motivazione di tale scelta appare sufficientemente indicata attraverso il sintetico riferimento ai criteri determinativi di cui agli artt. 133 e seg. cod. pen.

Fondato è, diversamente da quanto osservato quanto ai precedenti, l'ultimo motivo di impugnazione, afferente all'avvenuta confisca della somma di danaro rinvenuta addosso alla Pianese.

Osserva, infatti, il Collegio che, per una verso, stante la contestazione mossa ai ricorrenti, avente ad oggetto la mera detenzione della sostanza stupefacente, ancorchè finalizzata ad una successiva condotta di spaccio, non vi sono elementi per potere affermare che il danaro in oggetto fosse il profitto (né invero il prezzo, non essendo risultato che la detenzione fosse stata realizzata nell'interesse di un terzo soggetto, disposto, in ipotesi, a compensare il due prevenuti per la loro attività di custodia dello stupefacente) del reato commesso; né al reato contestato, cioè l'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 è possibile applicare la disciplina della cosiddetta confisca per sproporzione (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 settembre 2016, n. 40912).

Fatte queste premesse, e dovendosi, pertanto, ritenere che la confisca poteva essere disposta solo ai sensi dell'art. 240 cod. pen., si rileva che nell'occasione non è stata fornita, in sede di' motivazione della sentenza impugnata, alcuna dimostrazione della esistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento ablatorio secondo i termini previsti dalla disposizione normativa dianzi citata.

Nei limiti di cui sopra la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, affinché riesamini, alla luce dei principi in precedenza indicati, il profilo afferente alla suscettibilità ad essere confiscata della somma di danaro in giudiziale sequestro.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., va, tuttavia, dichiarata l'intervenuta defínitività della affermazione della penale responsabilità dei prevenuti per il reato loro contestato e della condanno loro, per esso, inflitta.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MARRA Giuseppa, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 maggio 19910, PIANESE Costanza, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 25 giugno 1982; avverso la sentenza n. 12968/22 della Corte di appello di Napoli del 9 settembre 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pronunziata in data 9 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la precedente decisione con la quale, in data 28 febbraio 2017, il Tribunale di Napoli nord, dichiarata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione loro mossa, riguardante la detenzione di gr 6,903 di sostanza stupefacente, atta alla preparazione di 31,4 dosi medie singole, non destinata all'esclusivo uso personale, li aveva condannati, in esito a giudizio abbreviato e ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno, disponendo, altresì, la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro e la sola confisca del danaro rinvenuto nella disponibilità dei prevenuti. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno interposto, con unico atto, ricorsi per cassazione i due imputati articolando tre motivi comuni ad entrambi ed un unico motivo riferibile al solo Marra. Con quest'oltime motivo i citato ricorrente ha lan1enteito, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il fatto che i giudici del merito abbiano ritenuto dimostrata la penale responsabilità del ricorrente. Il primo dei motivi comuni ad entrambi i ricorrenti ha ad oggetto il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento in favore dei predetti del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. SeCOridO rnOtiVei dfieurso Lonnunè è starà 1..ènsurata la motivazione della sentenza in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio a carico degli imputati. Infine, con l'ultimo motivo di impugnazione si è lamentata la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al mancato dissequestro e restituzione agli aventi diritto della somma di danaro caduta in giudiziale sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, solo parzialmente fondato, deve, pertanto, essere accolto nei limiti di quanto di ragione. VallItando 1 motivo di 'ricorso i-iguardante a posizione del solo Marra si rileva che esso è articolato con riferimento alla ritenuta qualificabilità del suo comportamento in termini di mera connivenza e nell'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nell'affermare, invece, che lo stesso era concorrente della moglie nella detenzione dello stupefacente. Gli argomenti attraverso i quali la ricorrente difesa ha inteso supportare la propria censura attengono al fatto che non sia stata rinvenuta sostanza stupefacente sulla persona dell'imputato, il quale non è stato mai osservato cedere sostanza stupefacente né è stato mai indicato, da quanti si recavano presso la abitazione della Pianese, come il soggetto che cedeva loro la sostanza stupefacente. Tanto rilevato, osserva il Collegio come una parte dei rilievi mossi dalla difesa del prevenuto siano ultronei rispetto alla contestazione Tudiziale a lui mossa, posto che la stessa non ha ad oggetto l'avvenuta cessione dello stupefacente ma esclusivamente la sua detenzione in assenza di autorizzazione in misura tale da apparire esuberante rispetto ad un eventuale onsumo personale; le argomentazioni in punto di carenza di prova relativamente alle condotte di spaccio attribuibili al Marra appaiono, pertanto, inconferenti rispetto alla accusa mossa nei suoi confronti. Quanto al fatto che, essendo indiscusso (e comunque oramai indiscutibile stante la mancata impugnazione della sentenza della Corte di appello partenopea sul punto da parte anche della predetta imputata) che la Pianese detenesse la sostanza stupefacente, il Marra, cioè il suo consorte, fosse concorrente con la donna in tale detenzione, e non mero connivente, è fattore che, in termini di esaustività motivazionale, è stato desunto dai giudici del merito attraverso le stesse dichiarazioni del prevenuto, acquisite ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., la cui utilizzabílità non è stata oggetto di contestazione alcuna e che, pertanto, devono ritenersi essere state legittimamente utilizzate, anche in funzione del prescelto rito abbreviato che lo consente (cfr.: Corte di cassazione, Sezione l'I penale, 13 giugno 2022, n. 22962), il quale ha dichiarato di avere lui posizionato il sacchetto di cellophane contenente lo stupefacente all'interno degli indumenti della donna, in tal modo esulando rispetto ad una condotta di mera connivenza. Quanto all'omesso riconoscimento in favore dei due prevenuti delle circostanze attenuanti generiche si osserva, quanto al caso di specie, che i giudici del merito hanno rilevato che non erano state segnalate da chi vi avrebbe avuto interesse, ragioni che, evidenziando una particolare meritevolezza degli imputati, avrebbero potuto giustificare il beneficio in questione; tale motivazione, in assenza della documentata allegazione della esistenza di siffatti elementi di meritevolezza, appare del tutto congrua, dovendosi ribadire il principio secondo il quale l'obbligo di motivazione, laddove non siano stati addotti fattori di carattere giustificativo del beneficio da parte della difesa in giudizio, sussiste non nel caso in cui le circostanze attenuanti generiche siano state escluse ma, semmai, ove le stesse siano state riconosciute di iniziativa dell'organo giudicante. Passando al terzo motivo di ricorso, concernente il preteso vizio di motivazione in punto di concreta determinazione della sanzione irrogata, ritenuto sussistere da parte dei ricorrenti stante la individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale previsto per il reato contestato, osserva il Collegio che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente difesa, un siffatto obbligo si atteggia in termini di crescente ampiezza argomentativa solo in quanto la pena sia stata determinata in misura superiore al medio edittale, aggravandosi il relativo onere giustificativo quanto più ci si discosti in pejus da tale limite. Posto che, invece, nella fattispecie la bena base è stata determinata in misura pari ad un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, cioè ampiamente entro i termini del medio edittale, la motivazione di tale scelta appare sufficientemente indicata attraverso il sintetico riferimento ai criteri determinativi di cui agli artt. 133 e seg. cod. pen. Fondato è, diversamente da quanto osservato quanto ai precedenti, l'ultimo motivo di impugnazione, afferente all'avvenuta confisca della somma di danaro rinvenuta addosso alla Pianese. Osserva, infatti, il Collegio che, per una verso, stante la contestazione mossa ai ricorrenti, avente ad oggetto la mera detenzione della sostanza stupefacente, ancorchè finalizzata ad una successiva condotta di spaccio, non vi sono elementi per potere affermare che il danaro in oggetto fosse il profitto (né invero il prezzo, non essendo risultato che la detenzione fosse stata realizzata nell'interesse di un terzo soggetto, disposto, in ipotesi, a compensare il due prevenuti per la loro attività di custodia dello stupefacente) del reato commesso; né al reato contestato, cioè l'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 è possibile applicare la disciplina della cosiddetta confisca per sproporzione (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 settembre 2016, n. 40912). Fatte queste premesse, e dovendosi, pertanto, ritenere che la confisca poteva essere disposta solo ai sensi dell'art. 240 cod. pen., si rileva che nell'occasione non è stata fornita, in sede di' motivazione della sentenza impugnata, alcuna dimostrazione della esistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento ablatorio secondo i termini previsti dalla disposizione normativa dianzi citata. Nei limiti di cui sopra la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, affinché riesamini, alla luce dei principi in precedenza indicati, il profilo afferente alla suscettibilità ad essere confiscata della somma di danaro in giudiziale sequestro. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., va, tuttavia, dichiarata l'intervenuta defínitività della affermazione della penale responsabilità dei prevenuti per il reato loro contestato e della condanno loro, per esso, inflitta. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale
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