CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 25 novembre 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente, escludendo la recidiva, la decisione emessa dal Tribunale di Como nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per ,bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in relazione alla società Elettro olgiate s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Como il 12 maggio 2014, di cui era stato prima amministratore di fatto (dal 2009) e poi di diritto. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge processuale perché, a dispetto della disciplina emergenziale di cui all'art. 23, comma 2, d.l. 149 del 9 novembre 2020 sul processo cartolare in appello, la Cancelleria della Corte di appello non aveva mai trasmesso alla difesa dell'imputato le conclusioni del Procuratore generale, sicché la parte privata non aveva potuto compiutamente controdedurre rispetto alle conclusioni di quella pubblica. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nella sentenza impugnata erano riportati fatti diversi da quelli emersi nella decisione di primo grado e ciò in quattro specifici punti. 2.2.1. In poche righe — opina il ricorrente — la Corte territoriale ha motivato sulla bancarotta fraudolenta documentale perché dapprima ha parlato di situazione documentale/contabile constatata dal curatore, per poi rilevare che la documentazione contabile non è stata mai reperita; rileva, inoltre, che l'ultimo bilancio depositato risale al 2010, dimenticando che il ricorrente aveva assunto ( la carica nel 2012. 2.2.2. Non si comprende, a dispetto di quanto si legge in sentenza, quale pregiudizio economico avrebbe patito [OSCURATO:PERSONA] per avere aperto dei conti ed averli messi a disposizione di Parise. 2.2.3. Ulteriore illogicità della motivazione sarebbe costituita dalla considerazione in ordine alla mancanza di insinuazioni al passivo da parte della banca. All'epoca del prelievo dei 70.000 euro il ricorrente non era amministratore e, comunque, la mancanza di insinuazioni lascia pensare che detto importo sia stato riaccreditato. 2.2.4. Sulla base delle dichiarazioni fatte al curatore — si legge nel ricorso — deve ritenersi che il ricorrente non fosse in possesso delle scritture contabili perché consegnate alla Guardia di Finanza e, comunque, che quelle consegnate dal precedente amministratore non fossero complete. L'omessa tenuta delle scritture configura una bancarotta semplice, non essendo stata dimostrata la volontà di frodare i creditori. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché la Corte di appello non aveva comunicato al difensore dell'imputato le conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato, il che impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio, assorbito l'altro motivo di ricorso. Con la doglianza in discorso il ricorrente ha lamentato che, a dispetto della disciplina emergenziale di cui all'art. 23, comma 2, d.l. 149 del 9 novembre 2020 sul processo cartolare in appello, la Cancelleria della Corte di appello non aveva mai trasmesso alla difesa dell'imputato le conclusioni del Procuratore generale, sicché la parte privata non aveva potuto controdedurre rispetto alle conclusioni di quella pubblica. 1.1. Quanto alla disciplina emergenziale applicabile ratione temporis— come accuratamente ricostruito da Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H, Rv. 281152 — il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ha introdotto, all'art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma "cartolare" del giudizio penale di appello. La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, quando è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge 18/12/2020, n. 176, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge abrogato. La legge n. 176 del 2020 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il cui art. 23-bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha riprodotto, in buona sostanza, la disciplina dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020. In particolare, il comma 2 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 stabilisce quanto segue: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto». 1.2. Ebbene, la verifica effettuata dal Collegio all'interno dell'incarto processuale, possibile in ragione della natura processuale della censura, ha posto in luce che effettivamente la requisitoria del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano non era stata comunicata alla difesa dell'imputato che, a sua volta, non aveva presentato le proprie conclusioni. Tale anomalia determina, come pure condivisibilmente sancito da Sez. 5, n. 20885, una nullità di ordine generale a regime intermedio, che è stata tempestivamente eccepita nel primo momento utile allo scopo, vale a dire nel ricorso per cassazione — essendosi svolto il processo di appello solo in forma cartolare — e comunque entro il termine di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (in termini anche Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso la valenza sanante della mancata deduzione dell'anomalia nelle conclusioni scritte della difesa). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S eone