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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25027/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Vasto ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che contesta la mancata esclusione della recidiva - è aspecifico e manifestamente infondato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non solo risulta intrinsecamente indeterminato, ma difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in cui la corte territoriale ha rilevato che il giudice di prime cure non ha applicato alcun aumento per la recidiva, determinando la pena in misura prossima al minimo edittale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Vasto ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso — che contesta la mancata esclusione della recidiva - è aspecifico e manifestamente infondato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non solo risulta intrinsecamente indeterminato, ma difetta della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in cui la corte territoriale ha rilevato che il giudice di prime cure non ha applicato alcun aumento per la recidiva, determinando la pena in misura prossima al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 25027/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris