CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19115/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di SalernoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SansonettiRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 6 dicembre 2012, la Corte di appello di Salerno ha dichiaratol’inammissibilità dell’istanza di revocazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] inrelazione ad una confisca che era stata disposta, ex art. 24 d.lgsl. n.159 del 2011, condecreto n.37/15 del 24 novembre 2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale, oltre adapplicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale a carico di [OSCURATO:PERSONA],aveva altresì disposto la confisca di due cespiti, intestati a terzi, ma ricondotti al proposto,ovvero:a) un immobile sito a [OSCURATO:PERSONA]Ippone, foglio mappale 5, part.171, sub 32;b) un’associazione sportiva con relativo compendio aziendale immobiliare sito in SanGregorio D’Ippone, foglio mappale 11, part.1335, sub 1, 2, 3, 4.[OSCURATO:PERSONA], terzo interessato e attuale ricorrente, risultava tra i soggettititolari del cespite insistente sul foglio mappale 11, part.1335, sub. 1, 2, 3, 4.In un primo momento il ricorrente aveva presentato istanza di revoca, che era statarigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 8 ottobre 2019, provvedimento poi confermatoin appello. A seguito di ricorso, la Corte di cassazione aveva ritenuto che l’istanza andassequalificata quale revocazione, ex art. 28 d.lgsl. n. 159 del 2011 e aveva annullato ilprovvedimento per un vizio formale, in quanto il giudice competente andava individuato nellaCorte di appello di Salerno, cui gli atti venivano rimessi.L’attuale ordinanza della Corte di appello di Salerno del 6 dicembre 2012 ha, dunque,correttamente inquadrato l’istanza nell’alveo dell’istituto della revocazione di cui all’art. 28d.lgsl. n. 159 del 2011 e, come tale, l’ha dichiarata inammissibile.2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo dei difensori di fiducia, deducendo un unico e articolato motivo di impugnazione,di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.Deduce vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, con riferimento all’art. 28d.lgsl. n. 159 del 2011 e agli artt.11, 630 e 634 cod. proc. pen., sotto un duplice aspetto.La Corte territoriale, nel ritenere che i documenti prodotti non potessero costituire «provanuova» in quanto preesistenti e già deducibili dalla parte all’epoca in cui la confisca era statadisposta, non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] versava nellamateriale impossibilità di produrre documenti che «non si trovavano dell’agevole disponibilitàdel ricorrente», in quanto questi era terzo interessato rispetto al soggetto colpitodirettamente dalla misura.Inoltre, la Corte avrebbe violato un principio di «coordinamento e armonia del sistema»per non aver tenuto conto del fatto che, per gli stessi beni e sui medesimi presupposti, lostesso soggetto direttamente interessato dalla misura, [OSCURATO:PERSONA], aveva ottenuto larevocazione della confisca, nel parallelo procedimento di prevenzione, con sentenza emessadalla Corte di appello di Salerno in data 10 novembre 2021.4. È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.5. È altresì pervenuta, il 24 marzo 2026, una memoria della difesa con la quale siprospettano motivi aggiunti. Il ricorrente deduce che la Corte di appello non si sarebbelimitata a constatare l'assenza di nuove prove in senso formale, ma avrebbe operato unavalutazione sostanziale dei documenti allegati, per affermarne la deducibilità nel corso delprimo giudizio, valutazione che sarebbe incompatibile con una declaratoria d’inammissibilitàdel ricorso, emessa il via preliminare con procedura de plano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L’istituto della revocazione della confisca di prevenzione, è disciplinato dall’art.28 deld.lgsl. n.159 del 2011, il quale prevede che la revocazione della decisione definitiva possaessere richiesta in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusionedel procedimento.In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione dellamisura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta allaconclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quellapreesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentrenon lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo chel'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.(Sez. U n. 43668 del 26/05/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 - 01).Nel caso che ci occupa, al fine di ottenere la revocatoria, il ricorrente ha prodottodocumentazione (estratti INPS, buoni postali, perizia di stima giurata, ricevute di vincita altotocalcio 2005-2007, intestazioni di utenze e dati di conto corrente) che la Corte territorialeha ritenuto non solo preesistente e perfettamente deducibile nel procedimento originario, maanche non decisiva, tanto che nel merito la parte si era limitata a proporre una rilettura deglistessi elementi di fatto già valutati nelle fasi precedenti.La motivazione della Corte d’appello, che ha fatto corretta applicazione ai principi didiritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia, risulta esaustiva elogica, dunque immune da vizi.Di contro, il ricorso non allega alcuna oggettiva ed insuperabile impossibilità a produrre ladocumentazione preesistente nella fase del giudizio, limitandosi ad evidenziarne una «nonagevole disponibilità».Quanto al secondo aspetto, relativo alla presenza di una revocatoria già disposta infavore di [OSCURATO:PERSONA] «per gli stessi beni e sui medesimi presupposti», il ricorso vadichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Lo stesso, infatti, non siconfronta con gli atti e con la circostanza che la sentenza di revocazione emessa dalla Cortedi appello di Salerno in data 10 novembre 2021 in favore di [OSCURATO:PERSONA], avevariguardato altri beni e si era fondata su altri presupposti. In particolare, il bene restituito erastato quello indicato alla lettera a) del decreto di confisca, ovvero un immobile sito a SanGregorio D’Ippone, foglio mappale 5, part.171, sub 32, per il quale l’interessato avevadimostrato che era stato acquistato dal padre in tempi non sospetti e che risultava intestato atale [OSCURATO:PERSONA] (precedente titolare) in ragione di difformità urbanistiche cheavevano impedito di perfezionare l’atto notarile.Oggetto della presente istanza è invece il bene indicato alla lettera b) del decreto diconfisca, ovvero il centro sportivo ubicato a [OSCURATO:PERSONA]Ippone, foglio mappale 5,part.171, sub 32, formalmente intestato anche al ricorrente, ma ricondotto al soggettodestinatario della misura di prevenzione [OSCURATO:PERSONA].Non sussiste dunque alcuna sovrapposizione, né nell’oggetto né nei presupposti, tra lapresente istanza di revocatoria ed il provvedimento di restituzione richiamato dal ricorrente.Il motivo aggiunto non merita accoglimento, in quanto la valutazione circa il carattere«nuovo» della prova, qualora la medesima sia preesistente, attiene proprio alla eventualeimpossibilità per la parte di produrla anteriormente; tale valutazione ha dunque caratterepreliminare e attiene alla stessa ammissibilità dell’istanza di revocazione.Per le motivazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]