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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23471/2026

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to [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSimone Cecchin-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1525/2024depositata il 6/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il 31 gennaio 2003, il signor [OSCURATO:PERSONA], già gravato da debitinei confronti della società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e verso lefiglie dell'ex socio signor [OSCURATO:PERSONA], ha posto in essere una serie di attidispositivi del proprio patrimonio.In particolare, costituisce un fondo patrimoniale con la moglie signora SaraAbra [OSCURATO:PERSONA]; ha trasferito alla moglie la proprietà della casaconiugale in Padova, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; ha trasferito ai genitori la nudaproprietà di un'abitazione con terreni in Brogliano (VI).Pochi giorni prima, il 20 gennaio 2003, era stata costituita la società Dottoris.r.l., nel cui patrimonio era confluito il complesso immobiliare di Padova,[OSCURATO:PERSONA] (sede della clinica di chirurgia estetica), con quote intestate aifamiliari dello [OSCURATO:PERSONA].1.1.- Questi atti sono stati impugnati dai creditori.La società [OSCURATO:PERSONA] ha promosso azione revocatoria (r.g.10002140/2007 Tribunale di Vicenza), accolta con sentenza n. 194 del 28gennaio 2019, divenuta definitiva.Le figlie del signor [OSCURATO:PERSONA] hanno a loro volta promosso azione disimulazione assoluta, accolta dal Tribunale di Vicenza con sentenza n.2434/2016, anch'essa definitiva, che ha accertato la simulazione assolutadi tutti gli atti del 31 gennaio 2003 e dichiarato che le quote della societàDottori Srl sono in realtà di proprietà esclusiva dello [OSCURATO:PERSONA].2.-Parallelamente lo [OSCURATO:PERSONA] viene sottoposto a indagine dalla Guardia diNumero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il prospetto elaborato dall’Agenzia Entrate al 20 marzo 2019 documentaun'esposizione debitoria superiore a Euro 4.769.000,00, sulla base di avvisidi accertamento emessi a partire dal 2010 e riferibili anche ad annualitàante 2010.3.- Nel 2010, mentre è in corso l'indagine fiscale e sono pendenti le azionidei creditori, lo [OSCURATO:PERSONA] sposta formalmente la residenza a Londra, e il 1°marzo 2010 istituisce il [OSCURATO:PERSONA] con atto rep. n. 173.921 del NotaioEnrico [OSCURATO:PERSONA] di Milano.I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori del ClementeZorzetto, formalmente ancora intestatari dei beni del figlio essendoall'epoca ancora pendenti le azioni di revocatoria e simulazione, hannovincolato l’insieme di detti beni nel suindicato trust, rivestendocontemporaneamente il ruolo di disponenti, di trustees e di beneficiari, altrobeneficiario essendo il [OSCURATO:PERSONA].I beni conferiti includono tutte le proprietà immobiliari e le partecipazionisocietarie oggetto delle cause di revocatoria e di simulazione.La durata è stabilita in trent'anni (fino al 2040) e lo scopo dichiarato è di"segregare i beni" per il soddisfacimento dei bisogni dei Disponenti (art. 2dell'atto istitutivo).Nel 2013 il [OSCURATO:PERSONA] acquista il credito vantato dalla Italfondiario,surrogandosi nella posizione creditoria verso lo [OSCURATO:PERSONA].4.- Nel 2019 la Smersu, moglie del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domandadi separazione giudiziale.A fronte dei provvedimenti giudiziari emessi nel giudizio di separazione edivorzile, la Smersu diventa creditrice di quest’ultimo per omessoversamento del contributo al mantenimento per sé e per i figli Oliviero eAfra [OSCURATO:PERSONA] di una somma superiore a Euro 500.000,00.3.1.- A tutela di tale credito la Smersu e il figlio Oliviero hanno agito davantial Tribunale di Vicenza domandando dichiararsi la nullità del trust.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la nullità del trust per difetto di causa,ravvisando la segregazione patrimoniale in violazione dell'art. 2740 c.c.quale unico scopo dell’operazione, come dimostrato dalla coincidenza dellefigure di disponente, di trustee e di beneficiario, che svuota di significatol'istituto, riducendolo a una mera apparenza per frodare i creditori.Successivamente, la Corte d'Appello di Venezia, pur riconoscendo la finalitàfraudolenta dell'operazione, ha affermato che un atto in frode ai creditorinon è nullo ma solo soggetto all'azione d’inefficacia ex art. 2901 c.c.,distinguendo tra negozio in frode ai creditori e negozio in frode alla legge(art. 1344 c.c.), solo quest'ultimo essendo sanzionato con la nullità, e harigettato la domanda di nullità, ritenendo l'azione revocatoria ormaiprescritta.4.- Avverso la pronunzia della corte di merito la Smersu e l’[OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nella qualità di trusteedel trust Orchidea-, depositando altresì atto che non può considerarsimemoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsaapplicazione degli artt. 1322 c.c., 2 Conv.

Aja 1° luglio 1985 (ratificatacon L. 364/1989).Si dolgono che la corte d'appello abbia errato nel non considerare che lastruttura del [OSCURATO:PERSONA] diverge radicalmente dallo schemaconvenzionale riconoscibile nel nostro ordinamento.L'art. 2 della Convenzione definisce il trust come un rapporto giuridico in cuiun disponente (costituente) pone dei beni sotto il controllo di un trusteenell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Questo schemapresuppone una dissociazione tra le posizioni giuridiche dei soggetticoinvolti.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Nella specie vi è invece totale sovrapposizione delle figure chiave, in quantoi disponenti (genitori del debitore) sono anche i trustee.Inoltre, i disponenti-trustee sono anche i beneficiari, insieme al debitoreprincipale.Infine, l'atto istitutivo prevede che i trustee gestiscano il fondo "a vantaggiodei disponenti", e che questi ultimi possano modificare i beneficiari a loropiacimento.Lamentano che La struttura adottata dal [OSCURATO:PERSONA] -dove ildisponente è fiduciario di sé stesso e mantiene in ogni momento in controllodel patrimonio formalmente destinato al beneficiario (cioè ancora a séstesso) e quindi il fine segregativo rimesso nelle mani dei Disponenti- nonrientra nello schema astratto del trust riconoscibile secondo la legge diratifica (p. 11 del ricorso).Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che siffatta integralecoincidenza soggettiva snatura l'istituto del trust, trasformandolo in unamera auto destinazione del patrimonio, come riconosciuto dallagiurisprudenza [ e al riguardo fa richiamo a Cass. n. 12718/2017, ove si èaffermato: "va rammentato che i tre centri di imputazione (disponente,trustee e beneficiario) non possono coincidere.

Il trust, infatti, postula incapo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione dellarealizzazione del programma stabilito dal disponente del trust nell'attoistitutivo a vantaggio del o dei beneficiari.

Se tutte tali figure coincidono, laproprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena e il trust,pertanto, è nullo con la conseguenza che tale nullità, ove pure non eccepitadalla parte che vi abbia interesse e non rilevata nei precedenti gradi (e nellaspecie se ne dubita poiché si può ritenere che la Corte di appello abbia soloimpropriamente fatto riferimento alla "l'inefficacia" del trust), puòcomunque essere d'ufficio rilevata nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. civ.S.U. 12/12/2014 n. 26242) e, per le ragioni esposte, deve essere inconcreto accertata”. (p. 11 del ricorso) ].Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Lamentano non essersi considerato che un trust così strutturato, la cui unicafinalità è la frode ai creditori, non può superare il giudizio di meritevolezzadegli interessi perseguiti, neppure in astratto, richiesto dall'art. 1322 c.c.per i negozi atipici, la relativa struttura non rientrando nello schema causaleastratto riconosciuto dalla legge di ratifica della Convenzione, rendendolonon riconoscibile e, di conseguenza, nullo.2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt.1418, 1325 n. 2, 1322 e 2740 c.c.Si dolgono non essersi considerata la mancanza di una valida "causa inconcreto", a prescindere dalla conformità allo schema astratto e contestanola tesi della Corte d'Appello secondo cui un atto in frode ai creditori sarebbesempre e solo revocabile, mai nullo.Lamentano non essersi considerato che ogni negozio giuridico, tipico osua causa concreta.Si dolgono non essersi considerato che nella specie la causa concreta delTrust Orchidea non consiste nella gestione patrimoniale finalizzata a scopileciti (es. tutela di un soggetto debole, gestione di un passaggiogenerazionale), bensì nella segregazione patrimoniale fine a se stessa.

Eche integrando l’effetto di segregazione la conseguenza fisiologica del trust,essa non può assurgere a causa del negozio.Lamentano che un trust il cui unico scopo ed effetto è quello di sottrarre ilpatrimonio del debitore alla garanzia generica dei creditori, in violazione delprincipio fondamentale dell'art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale), èprivo di una causa concreta meritevole di tutela e deve essere consideratonullo ai sensi degli artt. 1418 e 1325 n. 2 c.c.Si dolgono che la corte d'appello abbia erroneamente confinato la tutela deicreditori all’esperimento della sola azione revocatoria, trascurando lapossibilità di farsi luogo a pronunzia di nullità del negozio per difetto dicausa, laddove il giudice di prime cure aveva correttamente affermato cheNumero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026"...dalla semplice lettura dell’atto si evince che l’unico e vero finedell’operazione sia la segregazione patrimoniale di tali beni in violazionedell’art. 2740 c.c. con chiara e immediata lesione dei creditori..." .2.2.1- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli1418, 1344 c.c. e art. 11 del D.Lgs. 74/2000 e art. 18 della [OSCURATO:PERSONA]Aja, e dunque nullità per illiceità della causa.Lamentano che il contratto va interpretato come "in frode alla legge", e nonsolo "in frode ai creditori", essendo stato il trust istituito anche per sottrarrei beni del debitore alle pretese dell'Erario.Si dolgono non essersi considerato che l'art. 11 D.Lgs. 74/2000, chesanziona penalmente la "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte",vieta la realizzazione di atti fraudolenti volti a rendere inefficace laprocedura di riscossione coattiva, sicché un contratto concluso in violazionedi una norma imperativa, per di più penalmente rilevante, è nullo ai sensidell'art. 1418 c.c.Lamentano che la corte d’appello ha errato nel non considerare che lafinalità di frodare il fisco qualifica il trust come un negozio con causa illecitaper contrarietà a norma imperativa e all'ordine pubblico, rendendolo nulloe non meramente revocabile.

E che la distinzione tra frode ai creditori efrode alla legge viene meno quando la frode è diretta contro un creditorespecifico (l'Erario) la cui tutela è presidiata da una norma penale di interessepubblico generale.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sonoinfondati.Va anzitutto osservato che l’impugnata sentenza è fondata su unpresupposto di fatto diverso da quello assunto dai ricorrenti, e cioè che isoggetti che hanno costituito il trust coincidono con i beneficiari, rendendoquindi l’atto assolutamente diverso dal trust tipico , econseguentemente nullo.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Tale circostanza di fatto è tuttavia ( come riconosciuto dagli stessicontroricorrenti ) erronea, essendo stato il trust costituito dai genitori abeneficio anche del figlio.A tale stregua non può parlarsi di perfetta coincidenza tra disponente ebeneficiario del trust.Questione diversa è se tale diversità sia simulata o reale, in parte risoltanell’impugnata decisione in termini negativi, con ratio decidendi nonimpugnata.Deve ulteriormente porsi in rilievo che la suindicata mancatacorrispondenza di per sé non produce nullità del negozio, dovendo verificarsila relativa natura e se debba qualificarsi come negozio tipico o atipico.D’altro canto gli stessi ricorrenti allo stesso tempo lo indicano come nulloex art. 1322 c.c.Ma anche tale assunto è infondato.La struttura soggettiva del trust (coincidenza tra disponente e beneficiario)secondo i ricorrenti inciderebbe sul profilo causale in una dupliceprospettiva:a) da un lato renderebbe immeritevole il contratto;b) per altro verso, tale immeritevolezza (secondo motivo) discenderebbedalla relativa mancanza di causa.Va al riguardo osservato che gli stessi ricorrenti ammettono che lo scopodel negozio è nella specie in realtà sussistente, anche se fraudolento, inquanto finalizzato alla sottrazione del bene ai creditori.A tale stregua non di mancanza di causa deve discutersi quanto piuttosto dimeritevolezza della stessa.Secondo i ricorrenti il fatto che lo scopo concreto (che dunque c’è) è quellodi sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale comporta la nullità dell’atto.La tesi contiene una suggestione: che il negozio atipico in frode ai creditorinon sia meramente suscettibile di revocatoria ma nullo per immeritevolezzaex art. 1322 c.c. e per violazione di norma imperativa qual è l’art. 2740 c.c.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Tale tesi è infondata.Sia l’atto tipico che quello atipico, ove posti in essere per ledere diritti oaspettative del creditore, non sono per ciò stesso illeciti (potendoloovviamente essere per altro), ma sono passibili di essere dichiaratiinefficaci, in quanto la violazione di una norma imperativa nonnecessariamente importa nullità del contratto, poiché se è vero che lanorma prevede la nullità, è altresì vero che la prevede salvo che non siadiversamente stabilito dalla legge, con la conseguenza che occorreverificare dunque se è previsto, per quella violazione, un rimedio specificodiverso dalla nullità che garantisca meglio di quest’ultima gli interessi ingioco: il che accade ogni volta che l’atto è posto in essere con la finalità diledere diritti di terzi, caso nel quale il rimedio è l’inefficacia piuttosto che lanullità (Cass. 19196/2016; Cass. 8499/2018).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito, pur riconoscendo che iltrust è stato verosimilmente istituito per sottrarre beni alla garanziapatrimoniale dei creditori in violazione dell'art. 2740 c.c., ha affermato chetale finalità non rende l'atto nullo per immeritevolezza degli interessiperseguiti (ex art. 1322 c.c.) o per illiceità della causa in quanto si tratta diun negozio in frode non già alla legge (ex art. 1344 c.c.) bensì ai creditori.Vero è che l’art. 2740 c.c. può essere inteso come contemplante una normaimperativa, ma il problema è quale sia la conseguenza della relativaviolazione.Ove la violazione consista in un atto che, diminuendo la garanziapatrimoniale, leda il diritto del creditore, il rimedio specifico è costituitodall’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., volta alla declaratoria d’inefficaciarelativa dell'atto, che consente al creditore di agire esecutivamente sul benecome se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.La corte di merito ha sottolineato la diversità tra l'azione di nullità (chepresuppone un atto invalido e privo di effetti erga omnes) e l'azionerevocatoria ex art. 2901 c.c.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Essendo stata proposta domanda di nullità e non già d’inefficacia ex art.2901 c.c. la corte di merito l’ha rigettato.Ha respinto anche la domanda di simulazione assoluta, riproposta dagliappellanti incidentali, osservando che la simulazione presuppone unadivergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva, laddove nella speciele parti hanno voluto effettivamente istituire un trust per creare unasegregazione patrimoniale, seppur con finalità pregiudizievoli per i creditori,essendovi pertanto coincidenza tra il voluto e il dichiarato, il che esclude laconfigurabilità della simulazione.La corte di merito ha infine rigettato la domanda volta a qualificare gli attidi conferimento come donazioni, evidenziando che la donazione richiede lospirito di liberalità, ovvero l'intento di arricchire un'altra parte per puraliberalità, laddove nella specie la causa dell'operazione va ravvisata nellasegregazione del patrimonio dalle pretese dei creditori.Quanto alla dedotta frode al fisco va osservato che nella specie viene inrealtà in rilievo non già l’elusione dell’imposizione fiscale o l’evasione di untributo quanto bensì la sottrazione di beni alla garanzia di un creditotributario già accertato, in ordine alla quale il Fisco agisce come unqualunque altro creditore ed è l’unico legittimato a farla valere.All’infondatezza dei motivi nei suindicati termini e limiti, rigettati ogni altraquestione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00(di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore dei controricorrenti.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSimone Cecchin-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale trustee del [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimati-Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1525/2024depositata il 6/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il 31 gennaio 2003, il signor [OSCURATO:PERSONA], già gravato da debitinei confronti della società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e verso lefiglie dell'ex socio signor [OSCURATO:PERSONA], ha posto in essere una serie di attidispositivi del proprio patrimonio.In particolare, costituisce un fondo patrimoniale con la moglie signora SaraAbra [OSCURATO:PERSONA]; ha trasferito alla moglie la proprietà della casaconiugale in Padova, [OSCURATO:PERSONA] n. 14; ha trasferito ai genitori la nudaproprietà di un'abitazione con terreni in Brogliano (VI).Pochi giorni prima, il 20 gennaio 2003, era stata costituita la società Dottoris.r.l., nel cui patrimonio era confluito il complesso immobiliare di Padova,[OSCURATO:PERSONA] (sede della clinica di chirurgia estetica), con quote intestate aifamiliari dello [OSCURATO:PERSONA].1.1.- Questi atti sono stati impugnati dai creditori.La società [OSCURATO:PERSONA] ha promosso azione revocatoria (r.g.10002140/2007 Tribunale di Vicenza), accolta con sentenza n. 194 del 28gennaio 2019, divenuta definitiva.Le figlie del signor [OSCURATO:PERSONA] hanno a loro volta promosso azione disimulazione assoluta, accolta dal Tribunale di Vicenza con sentenza n.2434/2016, anch'essa definitiva, che ha accertato la simulazione assolutadi tutti gli atti del 31 gennaio 2003 e dichiarato che le quote della societàDottori Srl sono in realtà di proprietà esclusiva dello [OSCURATO:PERSONA].2.-Parallelamente lo [OSCURATO:PERSONA] viene sottoposto a indagine dalla Guardia diNumero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il prospetto elaborato dall’Agenzia Entrate al 20 marzo 2019 documentaun'esposizione debitoria superiore a Euro 4.769.000,00, sulla base di avvisidi accertamento emessi a partire dal 2010 e riferibili anche ad annualitàante 2010.3.- Nel 2010, mentre è in corso l'indagine fiscale e sono pendenti le azionidei creditori, lo [OSCURATO:PERSONA] sposta formalmente la residenza a Londra, e il 1°marzo 2010 istituisce il [OSCURATO:PERSONA] con atto rep. n. 173.921 del NotaioEnrico [OSCURATO:PERSONA] di Milano.I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], genitori del ClementeZorzetto, formalmente ancora intestatari dei beni del figlio essendoall'epoca ancora pendenti le azioni di revocatoria e simulazione, hannovincolato l’insieme di detti beni nel suindicato trust, rivestendocontemporaneamente il ruolo di disponenti, di trustees e di beneficiari, altrobeneficiario essendo il [OSCURATO:PERSONA].I beni conferiti includono tutte le proprietà immobiliari e le partecipazionisocietarie oggetto delle cause di revocatoria e di simulazione.La durata è stabilita in trent'anni (fino al 2040) e lo scopo dichiarato è di"segregare i beni" per il soddisfacimento dei bisogni dei Disponenti (art. 2dell'atto istitutivo).Nel 2013 il [OSCURATO:PERSONA] acquista il credito vantato dalla Italfondiario,surrogandosi nella posizione creditoria verso lo [OSCURATO:PERSONA].4.- Nel 2019 la Smersu, moglie del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto domandadi separazione giudiziale.A fronte dei provvedimenti giudiziari emessi nel giudizio di separazione edivorzile, la Smersu diventa creditrice di quest’ultimo per omessoversamento del contributo al mantenimento per sé e per i figli Oliviero eAfra [OSCURATO:PERSONA] di una somma superiore a Euro 500.000,00.3.1.- A tutela di tale credito la Smersu e il figlio Oliviero hanno agito davantial Tribunale di Vicenza domandando dichiararsi la nullità del trust.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la nullità del trust per difetto di causa,ravvisando la segregazione patrimoniale in violazione dell'art. 2740 c.c.quale unico scopo dell’operazione, come dimostrato dalla coincidenza dellefigure di disponente, di trustee e di beneficiario, che svuota di significatol'istituto, riducendolo a una mera apparenza per frodare i creditori.Successivamente, la Corte d'Appello di Venezia, pur riconoscendo la finalitàfraudolenta dell'operazione, ha affermato che un atto in frode ai creditorinon è nullo ma solo soggetto all'azione d’inefficacia ex art. 2901 c.c.,distinguendo tra negozio in frode ai creditori e negozio in frode alla legge(art. 1344 c.c.), solo quest'ultimo essendo sanzionato con la nullità, e harigettato la domanda di nullità, ritenendo l'azione revocatoria ormaiprescritta.4.- Avverso la pronunzia della corte di merito la Smersu e l’[OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] -in proprio e nella qualità di trusteedel trust Orchidea-, depositando altresì atto che non può considerarsimemoria, in difetto dei relativi requisiti di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsaapplicazione degli artt. 1322 c.c., 2 Conv. Aja 1° luglio 1985 (ratificatacon L. 364/1989).Si dolgono che la corte d'appello abbia errato nel non considerare che lastruttura del [OSCURATO:PERSONA] diverge radicalmente dallo schemaconvenzionale riconoscibile nel nostro ordinamento.L'art. 2 della Convenzione definisce il trust come un rapporto giuridico in cuiun disponente (costituente) pone dei beni sotto il controllo di un trusteenell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Questo schemapresuppone una dissociazione tra le posizioni giuridiche dei soggetticoinvolti.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Nella specie vi è invece totale sovrapposizione delle figure chiave, in quantoi disponenti (genitori del debitore) sono anche i trustee.Inoltre, i disponenti-trustee sono anche i beneficiari, insieme al debitoreprincipale.Infine, l'atto istitutivo prevede che i trustee gestiscano il fondo "a vantaggiodei disponenti", e che questi ultimi possano modificare i beneficiari a loropiacimento.Lamentano che La struttura adottata dal [OSCURATO:PERSONA] -dove ildisponente è fiduciario di sé stesso e mantiene in ogni momento in controllodel patrimonio formalmente destinato al beneficiario (cioè ancora a séstesso) e quindi il fine segregativo rimesso nelle mani dei Disponenti- nonrientra nello schema astratto del trust riconoscibile secondo la legge diratifica (p. 11 del ricorso).Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che siffatta integralecoincidenza soggettiva snatura l'istituto del trust, trasformandolo in unamera auto destinazione del patrimonio, come riconosciuto dallagiurisprudenza [ e al riguardo fa richiamo a Cass. n. 12718/2017, ove si èaffermato: "va rammentato che i tre centri di imputazione (disponente,trustee e beneficiario) non possono coincidere. Il trust, infatti, postula incapo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione dellarealizzazione del programma stabilito dal disponente del trust nell'attoistitutivo a vantaggio del o dei beneficiari. Se tutte tali figure coincidono, laproprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena e il trust,pertanto, è nullo con la conseguenza che tale nullità, ove pure non eccepitadalla parte che vi abbia interesse e non rilevata nei precedenti gradi (e nellaspecie se ne dubita poiché si può ritenere che la Corte di appello abbia soloimpropriamente fatto riferimento alla "l'inefficacia" del trust), puòcomunque essere d'ufficio rilevata nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. civ.S.U. 12/12/2014 n. 26242) e, per le ragioni esposte, deve essere inconcreto accertata”. (p. 11 del ricorso) ].Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Lamentano non essersi considerato che un trust così strutturato, la cui unicafinalità è la frode ai creditori, non può superare il giudizio di meritevolezzadegli interessi perseguiti, neppure in astratto, richiesto dall'art. 1322 c.c.per i negozi atipici, la relativa struttura non rientrando nello schema causaleastratto riconosciuto dalla legge di ratifica della Convenzione, rendendolonon riconoscibile e, di conseguenza, nullo.2.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt.1418, 1325 n. 2, 1322 e 2740 c.c.Si dolgono non essersi considerata la mancanza di una valida "causa inconcreto", a prescindere dalla conformità allo schema astratto e contestanola tesi della Corte d'Appello secondo cui un atto in frode ai creditori sarebbesempre e solo revocabile, mai nullo.Lamentano non essersi considerato che ogni negozio giuridico, tipico osua causa concreta.Si dolgono non essersi considerato che nella specie la causa concreta delTrust Orchidea non consiste nella gestione patrimoniale finalizzata a scopileciti (es. tutela di un soggetto debole, gestione di un passaggiogenerazionale), bensì nella segregazione patrimoniale fine a se stessa. Eche integrando l’effetto di segregazione la conseguenza fisiologica del trust,essa non può assurgere a causa del negozio.Lamentano che un trust il cui unico scopo ed effetto è quello di sottrarre ilpatrimonio del debitore alla garanzia generica dei creditori, in violazione delprincipio fondamentale dell'art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale), èprivo di una causa concreta meritevole di tutela e deve essere consideratonullo ai sensi degli artt. 1418 e 1325 n. 2 c.c.Si dolgono che la corte d'appello abbia erroneamente confinato la tutela deicreditori all’esperimento della sola azione revocatoria, trascurando lapossibilità di farsi luogo a pronunzia di nullità del negozio per difetto dicausa, laddove il giudice di prime cure aveva correttamente affermato cheNumero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026"...dalla semplice lettura dell’atto si evince che l’unico e vero finedell’operazione sia la segregazione patrimoniale di tali beni in violazionedell’art. 2740 c.c. con chiara e immediata lesione dei creditori..." .2.2.1- Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli1418, 1344 c.c. e art. 11 del D.Lgs. 74/2000 e art. 18 della [OSCURATO:PERSONA]Aja, e dunque nullità per illiceità della causa.Lamentano che il contratto va interpretato come "in frode alla legge", e nonsolo "in frode ai creditori", essendo stato il trust istituito anche per sottrarrei beni del debitore alle pretese dell'Erario.Si dolgono non essersi considerato che l'art. 11 D.Lgs. 74/2000, chesanziona penalmente la "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte",vieta la realizzazione di atti fraudolenti volti a rendere inefficace laprocedura di riscossione coattiva, sicché un contratto concluso in violazionedi una norma imperativa, per di più penalmente rilevante, è nullo ai sensidell'art. 1418 c.c.Lamentano che la corte d’appello ha errato nel non considerare che lafinalità di frodare il fisco qualifica il trust come un negozio con causa illecitaper contrarietà a norma imperativa e all'ordine pubblico, rendendolo nulloe non meramente revocabile. E che la distinzione tra frode ai creditori efrode alla legge viene meno quando la frode è diretta contro un creditorespecifico (l'Erario) la cui tutela è presidiata da una norma penale di interessepubblico generale.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sonoinfondati.Va anzitutto osservato che l’impugnata sentenza è fondata su unpresupposto di fatto diverso da quello assunto dai ricorrenti, e cioè che isoggetti che hanno costituito il trust coincidono con i beneficiari, rendendoquindi l’atto assolutamente diverso dal trust tipico , econseguentemente nullo.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Tale circostanza di fatto è tuttavia ( come riconosciuto dagli stessicontroricorrenti ) erronea, essendo stato il trust costituito dai genitori abeneficio anche del figlio.A tale stregua non può parlarsi di perfetta coincidenza tra disponente ebeneficiario del trust.Questione diversa è se tale diversità sia simulata o reale, in parte risoltanell’impugnata decisione in termini negativi, con ratio decidendi nonimpugnata.Deve ulteriormente porsi in rilievo che la suindicata mancatacorrispondenza di per sé non produce nullità del negozio, dovendo verificarsila relativa natura e se debba qualificarsi come negozio tipico o atipico.D’altro canto gli stessi ricorrenti allo stesso tempo lo indicano come nulloex art. 1322 c.c.Ma anche tale assunto è infondato.La struttura soggettiva del trust (coincidenza tra disponente e beneficiario)secondo i ricorrenti inciderebbe sul profilo causale in una dupliceprospettiva:a) da un lato renderebbe immeritevole il contratto;b) per altro verso, tale immeritevolezza (secondo motivo) discenderebbedalla relativa mancanza di causa.Va al riguardo osservato che gli stessi ricorrenti ammettono che lo scopodel negozio è nella specie in realtà sussistente, anche se fraudolento, inquanto finalizzato alla sottrazione del bene ai creditori.A tale stregua non di mancanza di causa deve discutersi quanto piuttosto dimeritevolezza della stessa.Secondo i ricorrenti il fatto che lo scopo concreto (che dunque c’è) è quellodi sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale comporta la nullità dell’atto.La tesi contiene una suggestione: che il negozio atipico in frode ai creditorinon sia meramente suscettibile di revocatoria ma nullo per immeritevolezzaex art. 1322 c.c. e per violazione di norma imperativa qual è l’art. 2740 c.c.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Tale tesi è infondata.Sia l’atto tipico che quello atipico, ove posti in essere per ledere diritti oaspettative del creditore, non sono per ciò stesso illeciti (potendoloovviamente essere per altro), ma sono passibili di essere dichiaratiinefficaci, in quanto la violazione di una norma imperativa nonnecessariamente importa nullità del contratto, poiché se è vero che lanorma prevede la nullità, è altresì vero che la prevede salvo che non siadiversamente stabilito dalla legge, con la conseguenza che occorreverificare dunque se è previsto, per quella violazione, un rimedio specificodiverso dalla nullità che garantisca meglio di quest’ultima gli interessi ingioco: il che accade ogni volta che l’atto è posto in essere con la finalità diledere diritti di terzi, caso nel quale il rimedio è l’inefficacia piuttosto che lanullità (Cass. 19196/2016; Cass. 8499/2018).Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito, pur riconoscendo che iltrust è stato verosimilmente istituito per sottrarre beni alla garanziapatrimoniale dei creditori in violazione dell'art. 2740 c.c., ha affermato chetale finalità non rende l'atto nullo per immeritevolezza degli interessiperseguiti (ex art. 1322 c.c.) o per illiceità della causa in quanto si tratta diun negozio in frode non già alla legge (ex art. 1344 c.c.) bensì ai creditori.Vero è che l’art. 2740 c.c. può essere inteso come contemplante una normaimperativa, ma il problema è quale sia la conseguenza della relativaviolazione.Ove la violazione consista in un atto che, diminuendo la garanziapatrimoniale, leda il diritto del creditore, il rimedio specifico è costituitodall’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., volta alla declaratoria d’inefficaciarelativa dell'atto, che consente al creditore di agire esecutivamente sul benecome se non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore.La corte di merito ha sottolineato la diversità tra l'azione di nullità (chepresuppone un atto invalido e privo di effetti erga omnes) e l'azionerevocatoria ex art. 2901 c.c.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Essendo stata proposta domanda di nullità e non già d’inefficacia ex art.2901 c.c. la corte di merito l’ha rigettato.Ha respinto anche la domanda di simulazione assoluta, riproposta dagliappellanti incidentali, osservando che la simulazione presuppone unadivergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva, laddove nella speciele parti hanno voluto effettivamente istituire un trust per creare unasegregazione patrimoniale, seppur con finalità pregiudizievoli per i creditori,essendovi pertanto coincidenza tra il voluto e il dichiarato, il che esclude laconfigurabilità della simulazione.La corte di merito ha infine rigettato la domanda volta a qualificare gli attidi conferimento come donazioni, evidenziando che la donazione richiede lospirito di liberalità, ovvero l'intento di arricchire un'altra parte per puraliberalità, laddove nella specie la causa dell'operazione va ravvisata nellasegregazione del patrimonio dalle pretese dei creditori.Quanto alla dedotta frode al fisco va osservato che nella specie viene inrealtà in rilievo non già l’elusione dell’imposizione fiscale o l’evasione di untributo quanto bensì la sottrazione di beni alla garanzia di un creditotributario già accertato, in ordine alla quale il Fisco agisce come unqualunque altro creditore ed è l’unico legittimato a farla valere.All’infondatezza dei motivi nei suindicati termini e limiti, rigettati ogni altraquestione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00(di cui euro 9.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore dei controricorrenti.Numero registro generale 24146/2024Numero sezionale 1327/2026Numero di raccolta generale 23471/2026Data pubblicazione 17/07/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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