CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
audita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato relativamente alla determinazionedella pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pavia, in funzione di giudicedell’esecuzione, riconosciuto su istanza di [OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione tra ildelitto di lesioni personali aggravate, giudicato con sentenza del Tribunale di Pavia del 4ottobre 2023, e i reati in materia di stupefacenti, di cui alla sentenza del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale del 13 febbraio 2023, ha determinato la pena inanni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione, così calcolata: anni tre e giorni dieci direclusione per il delitto più grave giudicato con la sentenza del 4 ottobre 2023, aumentati dimesi nove di reclusione, di cui giorni cinque pari alla conversione di euro 1.250,00 di multa,per il delitto di cessione di grammi 384 di marijuana al capo 29) e di mesi sei di reclusione, dicui giorni cinque pari alla conversione di euro 1.250,00 di multa, per plurime cessioni dimodiche quantitità di cocaina rubricate al capo 27) della sentenza del 13 febbraio 2023, perentrambi i capi già operata la diminuzione per il rito.2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo ha eccepito che il giudice non ha motivato sull’applicazione atitolo di aumento per la continuazione, riguardo ai reati ai capi 27) e 29) della sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 13 febbraio 2023, della pena unanno e tre mesi di reclusione, prossima a quella irrogata con la sentenza dal giudice dellacognizione.2.2 Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice dell’esecuzione non abbiaoperato in relazione al delitto al capo 29) la riduzione per le attenuanti generichericonosciute dal giudice della cognizione, dolendosi altresì che per il delitto al capo 27) siastata applicata, al netto della riduzione per il rito, una pena superiore a quella irrogata dalgiudice della cognizione. Si è doluto ulteriormente dell’indebito computo, sugli aumentiirrogati per entrambi i reati satellite, di una quota di pena detentiva rispondente allaconversione dell’incremento per la pena pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. I motivi di censura, da affrontare congiuntamente in quanto strettamente connessi,sono fondati.A fronte della pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa,irrogata dal giudice della cognizione per i reati ai capi 27) e 29) della sentenza del 13febbraio 2023, il giudice dell’esecuzione ha applicato per la continuazione un aumentocomplessivo di un anno e tre mesi di reclusione, affermandone apoditticamente la congruità.A ragione il ricorrente ha lamentato l’assenza di motivazione in ordine all’applicazionedi aumenti di tale consistenza, anche rimarcando l’omessa considerazione delle attenuantigeneriche, riconosciute dal giudice della cognizione, fattore positivo incidente ai fini delladeterminazione ex art. 133 cod. pen. dell’entità della pena.Tale modo di procedere non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo laquale, in tema di quantificazione della pena, a seguito di applicazione della disciplina delreato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionaleesercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivarenon solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoliaumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da renderepossibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazionedella pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplodella pena base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 -01; Sez. 1, n.800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01).In argomento si è pronunciato il massimo consesso nomofilattico, affermando che, intema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuareil reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di penain modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv.282269; Sez. U., n. 7930 del 21/4/1995, Zouine, Rv. 201549 – 01): il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi,in modo tale da consentire di verificare che siano stati rispettati il rapporto di proporzione trale pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., enon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 2021,Pizzone, cit.).In disparte il rilevato deficit motivazionale, l’applicazione, a titolo di aumento inrelazione al delitto al capo 27), di una pena detentiva di mesi sei di reclusione, superiore aquella irrogata dal giudice della cognizione, pari a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, sipone in contrasto con il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte,secondo il quale il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione deltrattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato,non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissatidal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01).detentiva, irrogato per ciascuno dei reati satellite, di una quota rispondente alla conversionedell’incremento per la pena pecuniaria applicata, modus operandi che disattendel’indicazione delle Sezioni Unite questa Corte, pur richiamate dal giudice di merito, secondocui «se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta,l’aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione piùgrave» (così, in parte motiva, Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01).3. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata relativamente agli aumentidella pena rideterminata in continuazione, con rinvio al Tribunale di Pavia, in diversacomposizione (Corte cost. n. 183 del 2013), per nuovo esame da svolgere in conformità aiprincipi esposti. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata, relativamente agli aumenti della pena rideterminata incontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]