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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 21048/2023

Testo disponibile della fonte

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o l'ordinanza n. 38109/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/12/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il dott. [OSCURATO:PERSONA] C ampanella ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n . 38109 / 21 pronunciata da questa Corte , sul ricorso n. 21490/18,all’esito della camera di consiglio del 14.7.2021.

Il ricorrente ha dedotto che: con pec del 3.6.2021,era stata comunicata ai propri difensori la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il giorno 14.7.2021; con un'altra pec in pari data,era stato precisato che «la fissazione e quindi la trattazione si intendono escluse per le posizioni dei medici specializzandi per i quali sia dedotta la iscrizione alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1° gennaio 1982 .

P er i suddetti la trattazione è dif ferita a seguito di separazione ad altra udienza o adunanza atteso che è necessario attendere gli esiti del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dalla ordinanza delle Sezioni U nite 23901 del 2020» tuttavia, in data

2.12. 202 1, era stata notificata ai difensori l'ordinanza n. 38109 / 21 pronunciata in data 14/07/2021 , che aveva dichiarato inammissibili i tre motivi di ricorso del C ampanella , con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazionicontroricorrenti .

Tanto premesso e dato atto di essersi iscritto al corso di specializzazione nell’anno 1981, il ricorrente ha rilevato che l'ordinanza è «effetto di un errore di fatto ai sensi dell'articolo 3 95 , n . 4 c.p.c. e tale errore risulta evidente dalla lettura degli atti della causa nonché dall'esame della documentazione allegata».

Ha chiesto pertanto che l’ordinanza impugnata venga revocata, con rimessione sul ruolo del ricorso n. 21490/2017.Fissata l’odierna pubblica udienza, il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l’errore dedotto non integra un vizio revocatorio.

Invero, l’art. 395, n. 4) c.p.c. consente l’impugnazione per revocazione delle decisioni che sono «l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa», precisando che «vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» (sempreché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la decisione si sia pronunciata).

Nel caso di specie, l’errore dedotto -attinente al fatto che l’esame della posizione del Campanella, iscritto al corso di specializzazione nell’anno 1981, non sia stata differito- non investe il contenuto dell’ordinanza, ossia non riguarda un fatto erroneamente supposto come esistente o inesistente, ma concerne un profilo procedurale che è privo di decisività rispetto a quanto deliberato con l’ordinanza.

E ciò è tanto più evidente se si considera che il ricorso è stato definito in base alla prescrizione, con espresso assorbimento (cfr. pag. 20) del profilo relativo alla possibilità di riconoscere la pretesa risarcitoria in favore degli specializzandi iscritti anteriormente al 1983.

Nel caso in esame -concernente sostanzialmente l’inosservanza di un provvedimento organizzativo di differimento dell’udienza che non ha inciso sulla decisione, ma ha comportato che si procedesse a una trattazione che era stata annunciata come differita- va le dunque il medesimo principio già affermato per l’ipotesi della mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, secondo cui ricorre un «"error in procedendo" che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione,di cui agli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c., non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, attesa la mancanza del requisito della decisività dell'errore e l'inesistenza di un nesso causale diretto fra l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte» (Cass. n. 23832/2015, conforme a Cass. 16361/2006).

2. Le peculiarità della vicenda integrano gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.

3. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o l'ordinanza n. 38109/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/12/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il dott. [OSCURATO:PERSONA] C ampanella ha proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n . 38109 / 21 pronunciata da questa Corte , sul ricorso n. 21490/18,all’esito della camera di consiglio del 14.7.2021. Il ricorrente ha dedotto che: con pec del 3.6.2021,era stata comunicata ai propri difensori la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il giorno 14.7.2021; con un'altra pec in pari data,era stato precisato che «la fissazione e quindi la trattazione si intendono escluse per le posizioni dei medici specializzandi per i quali sia dedotta la iscrizione alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1° gennaio 1982 . P er i suddetti la trattazione è dif ferita a seguito di separazione ad altra udienza o adunanza atteso che è necessario attendere gli esiti del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dalla ordinanza delle Sezioni U nite 23901 del 2020» tuttavia, in data 2.12. 202 1, era stata notificata ai difensori l'ordinanza n. 38109 / 21 pronunciata in data 14/07/2021 , che aveva dichiarato inammissibili i tre motivi di ricorso del C ampanella , con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazionicontroricorrenti . Tanto premesso e dato atto di essersi iscritto al corso di specializzazione nell’anno 1981, il ricorrente ha rilevato che l'ordinanza è «effetto di un errore di fatto ai sensi dell'articolo 3 95 , n . 4 c.p.c. e tale errore risulta evidente dalla lettura degli atti della causa nonché dall'esame della documentazione allegata». Ha chiesto pertanto che l’ordinanza impugnata venga revocata, con rimessione sul ruolo del ricorso n. 21490/2017.Fissata l’odierna pubblica udienza, il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l’errore dedotto non integra un vizio revocatorio. Invero, l’art. 395, n. 4) c.p.c. consente l’impugnazione per revocazione delle decisioni che sono «l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa», precisando che «vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» (sempreché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la decisione si sia pronunciata). Nel caso di specie, l’errore dedotto -attinente al fatto che l’esame della posizione del Campanella, iscritto al corso di specializzazione nell’anno 1981, non sia stata differito- non investe il contenuto dell’ordinanza, ossia non riguarda un fatto erroneamente supposto come esistente o inesistente, ma concerne un profilo procedurale che è privo di decisività rispetto a quanto deliberato con l’ordinanza. E ciò è tanto più evidente se si considera che il ricorso è stato definito in base alla prescrizione, con espresso assorbimento (cfr. pag. 20) del profilo relativo alla possibilità di riconoscere la pretesa risarcitoria in favore degli specializzandi iscritti anteriormente al 1983. Nel caso in esame -concernente sostanzialmente l’inosservanza di un provvedimento organizzativo di differimento dell’udienza che non ha inciso sulla decisione, ma ha comportato che si procedesse a una trattazione che era stata annunciata come differita- va le dunque il medesimo principio già affermato per l’ipotesi della mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, secondo cui ricorre un «"error in procedendo" che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione,di cui agli artt. 395 n. 4 e 391 bis c.p.c., non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, attesa la mancanza del requisito della decisività dell'errore e l'inesistenza di un nesso causale diretto fra l'omessa notificazione dell'avviso dell'udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte» (Cass. n. 23832/2015, conforme a Cass. 16361/2006). 2. Le peculiarità della vicenda integrano gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite. 3. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 1