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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33850/2026

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anza del 11/02/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA diVENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diVenezia ha disatteso la domanda di accertamento incidentale della collaborazioneimpossibile o inesigibile, che era stata formulata - in base al regime dettatodall’art. 3 comma 2 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 (norma secondo laquale “Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore delpresente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell’articolo 1dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, nei casi in cui la limitatapartecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovverol'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenzairrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con lagiustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offertarisulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internatisia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62,numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenzadi condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, delcodice penale i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n.354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo laprocedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenticon la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

In tali casi, ai condannatialla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), delpresente decreto…) - da [OSCURATO:PERSONA], detenuta in espiazione della pena di anninove e mesi quattro di reclusione (con fine pena attualmente fissato al12/07/2028) per i reati di cui agli artt. 601 cod. pen. e 12 comma 3-bis e 3-terlett. a) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (reati compresi nell’elenco di cui all’art. 4-bisOrd. pen.).2.

Avverso tale ordinanza l’interessata ha proposto ricorso percassazione, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazionedi legge in relazione agli art. 3 comma 2 d.l. 162 del 2022, 58-ter Ord. pen. e 2Cost., nonché carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità dellamotivazione, in relazione al rigetto dell’istanza di accertamento dellacollaborazione impossibile o irrilevante.

Il provvedimento impugnato – in ipotesidifensiva - interpreta il concetto di esigibilità della collaborazione in manieraeccessivamente rigorosa, finendo per pretendere che la ricorrente forniscainformazioni su figure marginali o non identificate.

Errato è ritenere, poi, che nonsiano emersi elementi significativi di un avvenuto distacco della ricorrente dalcontesto criminale di riferimento.3.

I l r icorso è inammissibi le, essendo fondato su ragionimanifestamente infondate.

Deve, in proposito, evidenziarsi che le doglianzeposte a fondamento dell’impugnazione sono interamente versate in fatto efiniscono per reclamare una rivisitazione degli elementi emersi e, dunque, ilcompimento di una operazione di giudizio che è estranea al giudizio dilegittimità.Con apparato motivazionale congruo, lineare e privo del pur minimospunto di contraddittorietà, il Tribunale di sorveglianza ha ricordato come – dallalettura della sentenza di condanna a carico della ricorrente - emerga la presenzadi ulteriori complici non identificati e che hanno preso parte alla tratta dellepersone, che poi la condannata si preoccupava di introdurre in territorio italianoe costringere a prestazioni sessuali, occupandosi anche del trasferimento didenaro all’estero.

Tale essenziale caposaldo della decisione non è statominimamente disarticolato dalle reiterative e generiche osservazioni formulatedalla difesa.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - nonricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del 11/02/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA diVENEZIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diVenezia ha disatteso la domanda di accertamento incidentale della collaborazioneimpossibile o inesigibile, che era stata formulata - in base al regime dettatodall’art. 3 comma 2 decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 (norma secondo laquale “Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore delpresente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell’articolo 1dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, nei casi in cui la limitatapartecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovverol'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenzairrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con lagiustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offertarisulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internatisia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62,numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenzadi condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, delcodice penale i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n.354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo laprocedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenticon la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannatialla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), delpresente decreto…) - da [OSCURATO:PERSONA], detenuta in espiazione della pena di anninove e mesi quattro di reclusione (con fine pena attualmente fissato al12/07/2028) per i reati di cui agli artt. 601 cod. pen. e 12 comma 3-bis e 3-terlett. a) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (reati compresi nell’elenco di cui all’art. 4-bisOrd. pen.).2. Avverso tale ordinanza l’interessata ha proposto ricorso percassazione, tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazionedi legge in relazione agli art. 3 comma 2 d.l. 162 del 2022, 58-ter Ord. pen. e 2Cost., nonché carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità dellamotivazione, in relazione al rigetto dell’istanza di accertamento dellacollaborazione impossibile o irrilevante. Il provvedimento impugnato – in ipotesidifensiva - interpreta il concetto di esigibilità della collaborazione in manieraeccessivamente rigorosa, finendo per pretendere che la ricorrente forniscainformazioni su figure marginali o non identificate. Errato è ritenere, poi, che nonsiano emersi elementi significativi di un avvenuto distacco della ricorrente dalcontesto criminale di riferimento.3. I l r icorso è inammissibi le, essendo fondato su ragionimanifestamente infondate. Deve, in proposito, evidenziarsi che le doglianzeposte a fondamento dell’impugnazione sono interamente versate in fatto efiniscono per reclamare una rivisitazione degli elementi emersi e, dunque, ilcompimento di una operazione di giudizio che è estranea al giudizio dilegittimità.Con apparato motivazionale congruo, lineare e privo del pur minimospunto di contraddittorietà, il Tribunale di sorveglianza ha ricordato come – dallalettura della sentenza di condanna a carico della ricorrente - emerga la presenzadi ulteriori complici non identificati e che hanno preso parte alla tratta dellepersone, che poi la condannata si preoccupava di introdurre in territorio italianoe costringere a prestazioni sessuali, occupandosi anche del trasferimento didenaro all’estero. Tale essenziale caposaldo della decisione non è statominimamente disarticolato dalle reiterative e generiche osservazioni formulatedalla difesa.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - nonricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delleammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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