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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 19566/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14190/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Napoli via traversa [OSCURATO:PERSONA] 11 presso lo studio del legale, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappre senta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n.10334/2016 depositata il 22/11/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che l’istanza di trattazione proveniente dalla controricorrente, peraltro successivamente alla scadenza del termine per proporre opposizione, non può essere considerata alla stregua di una opposizione alla p.d.a, che deve contenere le ragioni della “ impugnazione”; opposizione che , de l resto, la parte vittoriosa non ha alcun interesse a proporre; che, la domanda di definizione risulta pervenuta solo all’Agenzia, in quanto non risulta depositata in atti all’epoca della proposta di definizione accelerata; che, comunque, entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica citata, la ricorrente ha omesso di proporre opposizione per rappresentare l’intervenuta domanda di definizione(respintasuccessivamente dall’amministrazione);Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore di Equitalia ed oltre eventuali spese prenotate a debito in favore della Agenzia delle Entrate.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14190/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Napoli via traversa [OSCURATO:PERSONA] 11 presso lo studio del legale, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappre senta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.10334/2016 depositata il 22/11/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che l’istanza di trattazione proveniente dalla controricorrente, peraltro successivamente alla scadenza del termine per proporre opposizione, non può essere considerata alla stregua di una opposizione alla p.d.a, che deve contenere le ragioni della “ impugnazione”; opposizione che , de l resto, la parte vittoriosa non ha alcun interesse a proporre; che, la domanda di definizione risulta pervenuta solo all’Agenzia, in quanto non risulta depositata in atti all’epoca della proposta di definizione accelerata; che, comunque, entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica citata, la ricorrente ha omesso di proporre opposizione per rappresentare l’intervenuta domanda di definizione(respintasuccessivamente dall’amministrazione);Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge in favore di Equitalia ed oltre eventuali spese prenotate a debito in favore della Agenzia delle Entrate. Così
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