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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30768/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di rìcorso, con il quale si contesta la violazione del divieto di secondo giudizio in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., è manifestamente infondato; che, invero, il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (cfr. Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze, Rv. 281799); che, inoltre, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 02); che, in particolare, si deve ribadire che "è configurabile il concorso materiale tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune da sparo, provento di furto, attesa la diversità delle due fattispecie sia sul piano materiale e psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione" (Sez.1, n. 17415 del 28/03/2019, Chargui, Rv. 275251) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di rìcorso, con il quale si contesta la violazione del divieto di secondo giudizio in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., è manifestamente infondato; che, invero, il principio del ne bis in idem impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (cfr. Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Giorgadze, Rv. 281799); che, inoltre, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 - 02); che, in particolare, si deve ribadire che "è configurabile il concorso materiale tra i delitti di ricettazione e di detenzione illegale di arma comune da sparo, provento di furto, attesa la diversità delle due fattispecie sia sul piano materiale e psicologico che su quello cronologico dei momenti di consumazione" (Sez.1, n. 17415 del 28/03/2019, Chargui, Rv. 275251) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21
Sentenza Cassazione n. 30768/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris