Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 13723/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 dicembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 marzo 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 1.334,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge in ordine alla mancata sua assoluzione dall'imputazione ascrittagli; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche e alla disposta applicazione della recidiva specifica reiterata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica.

La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi mol:ivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 dicembre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 18 marzo 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 1.334,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge in ordine alla mancata sua assoluzione dall'imputazione ascrittagli; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche e alla disposta applicazione della recidiva specifica reiterata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità, essendo privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi mol:ivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 13723/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris